Sentenza 19 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/08/2003, n. 12123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12123 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2003 |
Testo completo
E N IO /1986 Z ISTRA 26/4 1 2 . EG N . .R - R E 12 12 3 /0 3 .P B A D LL. D R EL A E A D IPLIN . T SI B ESEN A SEN T 131 ISC I IA A REPUBBLICA ITALTANA . D R N TE A M IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Esercenti le professioni SEZIONE TERZA CIVILE sanitarie. Sanzioni disciplinari. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 20606/02 Dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente Dott. Francesco SABATINI Consigliere Cron.26005 Dott. Italo PURCARO Consigliere TALEVI Rel. Consigliere Rep. Dott. Alberto Ud.17/03/03 Dott. Gianfranco MANZO Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: NO LA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DI TRASTEVERE 259, presso lo studio dell'avvocato GAETANO PATTA, difeso dall'avvocato ANTONIO MARANCA, giusta procura speciale per Notar Edenio Franchi di Chieti del 04/07/2002 rep. n. 168012; ricorrente
contro
MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTRO DELLA SALUTE, ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DI CHIETI, 2003 PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE DI 685 1 CHIETI;
intimati avversO la decisione n. 19/02 della Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, emessa il 13/02/02 e depositata 1'08/05/02; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/03/03 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito l'Avvocato Antonio MARANCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nell'impugnata decisione lo svolgimento del procedimento è esposto come segue. "In data 9.4.1998 la Azienda USL di Chieti inviava all'Ordine provinciale una nota, relativa al procedimento disciplinare promosso nei confronti del dott. OS, al quale erano state contestate diverse irregolarità nei programmi di assistenza domiciliare di diversi assistiti. Detti pazienti non risultavano essere stati visitati, mentre i relativi compensi erano stati addebitati alla USL;
pertanto, il sanitario era stato riconosciuto responsabile di un comportamento non diligente, avendo determinato in almeno tre casi l'indebita corresponsione di emolumenti da parte della USL, e veniva sospeso dal rapporto convenzionale per mesi due. In data 15.5.1998 il dott. OS veniva convocato dal Presidente dell'Ordine di Chieti per essere sentito ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 221/1950. Il sanitario si riportava alle controdeduzioni presentate al Collegio arbitrale della USL di Chieti, nelle quali aveva sostenuto di essersi fatto sostituire, in qualche occasione, dalla dott.ssa Cerulli, ciò che, del resto, era conforme ad una prassi abituale nell'attività di medico convenzionato. Quanto al rimborso di visite non effettuate, egli aveva firmato i moduli di pagamento per la USL, ritenendo che le visite stesse fossero state regolarmente eseguite dalla collega, del cui comportamento scorretto egli non poteva essere tenuto responsabile. Il dott. OS, infine, produceva copia del ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato avverso il provvedimento di sospensione adottato dalla USL.. 3 In data 7.7.1998 la Commissione medici chirurghi decideva l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del dott. OS, per presunti abusi e mancanze nell'esercizio della professione medica, consistenti nell'aver falsamente dichiarato l'effettuazione di visite domiciliari. In data 3.8.1998 perveniva all'Ordine una memoria difensiva del dott. OS, il quale sosteneva di essersi comportato in perfetta buona fede e di essere semmai responsabile di una mera culpa in vigilando nei confronti della dott.ssa Cerulli. Nel giudizio disciplinare, svoltosi il 15.9.1998, l'inquisito ribadiva quanto dichiarato in precedenza. La Commissione medici chirurghi rilevava che il dott. OS aveva dichiarato alla USL di Chieti di aver effettuato, nel periodo luglio 1996-luglio 1997, prestazioni di assistenza domiciliare non eseguite, percependo così indebiti guadagni. Inoltre, il sanitario aveva demandato in modo continuativo la gestione del servizio alla collega, venendo meno all'obbligo etico e giuridico di curare in prima persona i propri assistiti, ed aveva notulato prestazioni senza alcun controllo sulla loro esecuzione. Pertanto, l'organo disciplinare riteneva che il comportamento del dott. OS era gravemente lesivo del decoro professionale e, disattesa la tesi difensiva, secondo cui il sanitario non era direttamente responsabile della mancata effettuazione delle prestazioni, gli comminava la sanzione di cui in epigrafe. Con gravame ritualmente prodotto, il ricorrente chiede l'annullamento del provvedimento impugnato e, in subordine, la riduzione della sanzione irrogata. Con il primo motivo di ricorso, il dott. OS deduce la mancata sospensione del procedimento disciplinare, essendo pendente, sugli stessi fatti, un procedimento penale Con il secondo motivo, il ricorrente deduce l'omessa valutazione, da parte dell'Ordine, dell'elemento soggettivo, in quanto nei fatti contestati non sarebbe ravvisabile altro che una mera negligenza nel controllo dell'altrui operato, come del resto riconosciuto anche dalla decisione del Collegio arbitrale della USL, che lo ha ritenuto responsabile soltanto di tre casi. Con ordinanza istruttoria n. 14 datata 11 agosto 1999, questa Commissione Centrale ha sospeso ogni pronunzia sul gravame in epigrafe, ordinando alle parti interessate di comunicare alla segreteria l'esito del procedimento penale che, in base agli atti del procedimento, risultava pendente sugli stessi fatti. In esecuzione di tale ordinanza, con lettera datata 11 dicembre 2001 il ricorrente ha trasmesso copia della sentenza di assoluzione "perché il fatto non costituisce reato" pronunciata ai suoi riguardi dal Tribunale di Chieti, depositata in data 6 agosto 2001, divenuta irrevocabile in data 2 dicembre 2 dicembre 2001.....". Con l'impugnata decisione 13.2 - 8.5.2002 la Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie respingeva il ricorso. Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione il dott. Lanfranco OS. Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE 5 ... Con il primo motivo il ricorrente Lanfranco OS denuncia "Violazione e falsa applicazione dell'art. 653 c.p.p. così come novellato dall'art. 1 della legge 2 marzo 2001 n. 97" esponendo le seguenti doglianze. La Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie ha disatteso il dettato dell'art. 653 c.p.p. il quale attribuisce efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione quanto all'accertamento che il fatto non costituisce illecito penale. Inoltre la Commissione Centrale ha respinto i motivi di gravame proposti ritenendo che nel vigente ordinamento non esiste un obbligo di sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di procedimento penale per gli stessi fatti. Tuttavia con Ordinanza n. 14 del 1999 la Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie contraddicendosi sospendeva oggi pronuncia sul gravame proposto dal dott. OS fino all'esito del procedimento penale cosciente della rilevanza e della imprescindibilità del giudicato penale nel procedimento disciplinare. Il motivo non può essere accolto. Infatti l'accertamento che il fatto non costituisce illecito penale (anche ai sensi dell'art. 653 c.p.p. novellato, oltre che ai sensi dell'art. prima della novella) non esclude che il fatto medesimo possa essere considerato rilevante in sede disciplinare (cfr. tra le altre Cass. n. 14810 del 15/11/2000:" Per il principio dell'autonomia della valutazione disciplinare rispetto a quella effettuata dall'autorita' giudiziaria gli stessi fatti irrilevanti in sede penale possono invece esser idonei a ledere i principi della deontologia professionale e dar luogo pertanto a responsabilita' disciplinare”). Deve pertanto ritenersi immune dai vizi denunciati l'impugnata motivazione anche laddove recita "....Poiché la sentenza non ha escluso, ma anzi ha 64 6 confermato la sussistenza dei fatti per i quali era stato instaurato il procedimento penale, pur negando che gli stessi integrassero gli estremi dei reati di falso e truffa, resta impregiudicata l'autonoma valutazione dei fatti medesimi ai fini del procedimento disciplinare...". Quanto all'asserito comportamento contraddittorio di cui sopra basta rilevare che la doglianza (se di autonoma doglianza si tratta) è inammissibile non contenendo una rituale affermazione dell'esistenza di un vizio denunciabile nella presente sede (si consideri tra l'altro che secondo la stessa tesi della parte ricorrente sembra che l'invocata sospensione, in concreto, vi sia stata;
con la conseguenza che non si comprende né viene spiegato come sarebbe configurabile una violazione di suoi eventuali asseriti diritti sul punto). Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia "Violazione e falsa applicazione degli art. 38, 40 e 43 del D.P.R. del 05.04.1950 n. 221. Insufficiente e contraddittoria motivazione in merito alla pena comminata" esponendo le seguenti doglianze. La decisione del Tribunale di Chieti contiene elementi necessari ed indicativi per un'approfondita valutazione del comportamento del OS dai quali la Commissione Centrale non può prescindere. La stessa non ha tenuto in debito conto gli elementi soggettivi ed oggettivi del caso concreto qualificando fatti gravi circostanze che non trovano alcun riscontro e nell'istruttoria dibattimentale penale e nel lodo arbitrale che aveva attribuito al professionista un comportamento scarsamente diligente provvedendo, tra l'altro a ridurre la sanzione. A conclusione del procedimento disciplinare il OS era riconosciuto responsabile per un'ingiustificata corresponsione di emolumenti in soli tre casi. La sanzione disciplinare comminata non è commisurata alla gravità della mancanza accertata, infatti da 7 - - - - — — — — — — — — — — ཟ una parte è stata del tutto lecita e giustificata la sostituzione del dott. OS da parte della dott.ssa Cerulli dall'altra dalle risultanze istruttorie emerge l'assoluta mancanza di qualsivoglia intento fraudolento ed il mero errore in cui è caduto il ricorrente generato dalla confusione nella redazione, con i dati forniti dalla sostituta, dei prospetti mensili riepilogativi. Oltretutto la sanzione disciplinare inflitta al OS rappresenta una misura in aperto contrasto con le stesse disposizioni dettate in materia di provvedimenti disciplinari dallo stesso organismo nazionale dell'Ordine professionale dei Medici il quale nel riconoscere all'art. 2 del Codice Deontologico, che la pena deve essere proporzionale alla gravità dell'infrazione recentemente al fine di evitare sperequazioni, ha predisposto una tabella esemplificativa dei provvedimenti disciplinari da adottarsi in relazione alle singole ipotesi di violazione del codice deontologico, dalla quale si evince che la presunta infrazione commessa dal OS non rientra sicuramente tra quelle previste per l'applicazione della misura della sospensione del rapporto da sei giorni a sei mesi. Anche il secondo motivo non può essere accolto in quanto inammissibile (per genericità e perché non vengono ritualmente lamentati vizi denunciabili nella presente sede) prima ancora che privo di pregio (dato che l'impugnata decisione deve ritenersi rispettosa delle norme sopra indicate;
e che la motivazione sussiste e non è meramente apparente). In particolare, quanto ai lamentati vizi logici (e tali vanno considerati anche quelli concernenti la suddetta tabella "...esemplificativa..."; peraltro non riportata ed in relazione alla quale sussiste quindi anche una ulteriore ragione di inammissibilità della doglianza per violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione), non sembra inutile precisare che le 8 www doglianze circa asserite insufficienze e contraddittorietà della motivazione debbono ritenersi inammissibili nella presente sede (cfr. tra le altre Cass. 4160 del 26/04/1999: "Il ricorso per cassazione avverso le decisioni della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie s'inquadra, quando con l'impugnazione non siano fatti valere motivi attinenti alla giurisdizione, in quello indicato dall'art. 111, secondo comma, Cost. Pertanto, in tale ipotesi, esso e' consentito solo per violazione di legge, nella quale puo' ricomprendersi anche il profilo della inesistenza o mera apparenza della motivazione, mentre la verifica della sufficienza e della razionalita' della stessa resta estranea al controllo della Cassazione").. Il ricorso va dunque respinto. Non si deve provvedere sulle spese in quanto le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso a Roma il 17.3.2003. Jadam Fiduccion IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista IN CELLERIA DEPOSITATS 2003 IL CANCELLIERE C1 Oggi ZE Battista 9