Cass. pen., sez. II, sentenza 22/03/2017, n. 18955
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Sentenza 22 marzo 2017

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In tema di astensione dalle udienze da parte del difensore che aderisca ad una protesta di categoria, nella nozione di "udienze penali afferenti misure cautelari", nei quali l'astensione non è consentita ai sensi dell'art. 4 del Codice di autoregolamentazione forense, devono includersi anche quelle relative a procedimenti in cui le misure richieste non sono state applicate, ma è in discussione proprio la loro applicazione. (Sulla base di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile la richiesta di astensione e di rinvio dell'udienza per la discussione del ricorso dei difensori dell'indagato contro l'ordinanza del Tribunale del Riesame che, in accoglimento parziale dell'appello del P.M. avverso il rigetto della domanda cautelare da parte del Gip, aveva applicato la misura degli arresti domiciliari anzichè quella della custodia in carcere).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 22/03/2017, n. 18955
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18955
    Data del deposito : 22 marzo 2017

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