Sentenza 22 marzo 2017
Massime • 1
In tema di astensione dalle udienze da parte del difensore che aderisca ad una protesta di categoria, nella nozione di "udienze penali afferenti misure cautelari", nei quali l'astensione non è consentita ai sensi dell'art. 4 del Codice di autoregolamentazione forense, devono includersi anche quelle relative a procedimenti in cui le misure richieste non sono state applicate, ma è in discussione proprio la loro applicazione. (Sulla base di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile la richiesta di astensione e di rinvio dell'udienza per la discussione del ricorso dei difensori dell'indagato contro l'ordinanza del Tribunale del Riesame che, in accoglimento parziale dell'appello del P.M. avverso il rigetto della domanda cautelare da parte del Gip, aveva applicato la misura degli arresti domiciliari anzichè quella della custodia in carcere).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/03/2017, n. 18955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18955 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2017 |
Testo completo
1 9955-1 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione II penale Udienza in camera di consiglio del 22/03/2017 672Sentenza n. Reg. gen. n.002598/2017 Composta da: NT Prestipino Presidente Consigliere relatore Adriano Iasillo Alberto Pazzi Consigliere EP Coscioni Consigliere Vincenzo Tutinelli Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dagli Avvocati Ignazio Danzuso e Fabrizio Siracusano, quali difensori di fiducia di AG ON (n. il 22/12/1972), avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania, in data 16/11/2016. Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Adriano Iasillo. Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dottoressa Perla Lori, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. -quali sostituti processuali degliUditi gli Avvocati Irma Conti e Vincenzo Mellia Avvocati Mario L. Brancato e Fabrizio Siracusano difensori di DR NT - che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso. Osserva: Con ordinanza dell'08/06/2016, il G.I.P. del Tribunale di Catania rigettò la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere avanzata dal P.M. nei confronti di DR NO (indagato per il reato di estorsione aggravata in concorso). Avverso tale provvedimento il Procuratore della Repubblica Ufficio D.D.A. I presso il Tribunale di Catania propose appello. Il Tribunale di Catania, con ordinanza del 16/11/2016, in parziale accoglimento dell'appello applicò a DR NO la misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di estorsione aggravata in concorso di cui al capo C) dell'imputazione. Ricorrono per Cassazione i difensori dell'indagato deducendo carenza motivazionale in relazione alla ritenuta sussistenza "delle esigenze cautelari sotto il profilo del pericolo di reiterazione di condotte della stessa specie, benché se ne fosse evidenziata l'inattualità". I difensori del ricorrente concludono, pertanto, per l'annullamento dell'impugnata ordinanza. In data 04/03/2017 i difensori di DR NO (Avvocati Mario L. Brancato e Fabrizio Siracusano) presentano motivi aggiunti nei quali evidenziano le ragioni per le quali nel caso di specie il fatto si deve qualificare quale reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (come ritenuto dal G.I.P. che per tale motivo non aveva accolto la richiesta del P.M. di applicazione della misura cautelare) e non già quale reato di estorsione aggravata (come ritenuto dal Tribunale). Espongono, altresì, le ragioni a sostegno dell'insussistenza delle esigenze cautelari (sussistenza delle attenuanti di cui all'art, 62 n. 4 e 6; producono altresì istanza di applicazione della pena). I difensori dell'indagato insistono, pertanto, per l'annullamento dell'impugnata ordinanza. Motivi della decisione 1. Si deve preliminarmente dare atto che il Collegio ha dichiarato inammissibile la richiesta di astensione inviata per iscritto dai difensori- dell'indagato in data 17/03/2017 e reiterata verbalmente dai sostituti processuali dei predetti difensori presenti in udienza e rigettato la richiesta di rinvio - oggi avanzata dai sostituti processuali di cui sopra con ordinanza letta in udienza, - che qui di seguito si trascrive: "La Corte ritenuto che ai sensi dell'art. 4 lettera A) del codice di autoregolamentazione forense per gli scioperi, l'astensione non è consentita in procedimenti afferenti le misure cautelari, nozione che nella sua ampiezza include anche i casi in cui le misure cautelari non siano state applicate, ma è in discussione proprio la loro applicazione.
Ritenuto che
l'interpretazione 2 discendente chiaramente dal codice di autoregolamentazione degli scioperi è stata consolidata dalla giurisprudenza di legittimità a partire da Sezioni Unite n. 26711/2013 alla quale si è ovviamente allineata la successiva giurisprudenza.
Per questi motivi
dichiara inammissibile la richiesta di astensione e rigetta l'istanza di rinvio". Le massima relativa alla decisione delle Sezioni Unite sopra evocata (Sez. U, Sentenza n. 26711 del 30/05/2013 Cc. dep. 19/06/2013 - Rv. 255346) è la seguente: "Nei procedimenti relativi a misure cautelari personali non è consentita l'astensione dalle udienze da parte del difensore che aderisca ad una protesta di categoria, in quanto l'art. 4 del Codice di "Autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati", adottato il 4 aprile 2007 e ritenuto idoneo dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi essenziali con delibera del 13 dicembre 2007, avente valore di normativa secondaria, esclude espressamente che l'astensione possa riguardare le udienze penali "afferenti misure cautelari" (in applicazione di tale principio è stata rigettata l'istanza di rinvio avanzata dal difensore dell'imputato nel giudizio di cassazione proposto ai sensi dell'art. 311 cod. proc. pen.). (Conf. Sez. Un., 30 maggio 2013, n. 26710, Lipari, n.m.; V. Corte Cost., sent. n. 171 del 1996)". E' evidente che la ratio dell'esclusione dell'astensione per le udienze penali "afferenti misure cautelari" consiste nella necessità di pervenire, nel più breve tempo possibile, alla decisione sulla sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione della misura cautelare. Interesse, questo, che riguarda l'intera collettività e il singolo soggetto sottoposto o da sottoporre a misura cautelare.
2. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile per violazione dell'art. 591 lettera c) in relazione all'art. 581 lettera c) cod. proc. pen., perché le doglianze sono prive del necessario contenuto di critica specifica al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, ancorate a precisi dati fattuali trascurati nell'atto di impugnazione, si palesano, peraltro, immuni da vizi logici o giuridici. 2,1. Infatti il Tribunale con motivazione esaustiva, logica e non contraddittoria evidenzia tutte le ragioni per le quali ritiene sussistenti le esigenze cautelari e l'attualità del pericolo di reiterazione (si vedano, in particolare, le pagine da 17 a 20 dell'impugnato provvedimento). Il Tribunale, nelle pagine sopra indicate, fornisce una risposta incensurabile a tutte le doglianze oggi riproposte dalla difesa del ricorrente;
e la risposta del Giudice di merito si fonda sull'accurato esame del materiale probatorio raccolto: intercettazioni e dichiarazioni della P.O. (si vedano le pagine da 5 a 12. Si vedano anche le pagine da 13 a 17 allorchè il Tribunale nell'affrontare, correttamente, la questione della qualificazione giuridica del fatto quale estorsione, sottolinea ulteriormente gli elementi probatori acquisiti). Né puòG 3 incidere negativamente sul ritenuto "profilo personologico assolutamente allarmante e caratterizzato da un inconcepibile e radicata contiguità con ambienti di criminalità organizzata" del DR (si veda pagina 17 dell'impugnato provvedimento), il fatto che il CH NO uno dei coindagati del non sarebbe fratello di CH EP (soggetto facente parte ricorrente- del clan mafioso Santapaola;
si veda pagina 18 impugnato provvedimento). Infatti si deve rilevare, in primo luogo, che tale questione viene sollevata, in modo del tutto apodittico, dalla difesa del ricorrente che si limita ad indicare a riprova della non sussistenza del rapporto di parentela tra i due CH - le rispettive date di nascita degli stessi CH. E' evidente, invero, che la nascita di due persone nello stesso anno e nello stesso mese a distanza di pochi giorni non esclude che gli stessi siano fratelli (potrebbero essere stati adottati, oppure essere figli dello stesso padre e di due madri differenti). Ma a prescindere da quanto sopra si deve rilevare che la circostanza che i due coindagati CH e UG fossero "gravitanti nell'orbita del clan mafioso Santapaola- Ercolano" non si fonda affatto sulla parentela intercorrente fra i due CH (si veda pagina 5 impugnato provvedimento); inoltre chi fossero CH e UG emerge con chiarezza dalla viva voce del DR nel corso delle varie intercettazioni evidenziate dal Tribunale alle pagine 5 e seguenti dell'ordinanza impugnata. In ogni caso seppure per ipotesi si volesse ritenere che CH e UG non fossero "gravitanti nell'orbita del clan mafioso Santapaola-Ercolano", si deve rilevare che il Tribunale ha ben evidenziato la gravità del fatto e la pericolosità del ricorrente che pur essendo un Avvocato utilizza delle persone prive di scrupoli che agiscono nel modo violento ben evidenziato negli stessi colloqui intercettati e dalla stessa P.O. Timpanaro. Fatto questo non nuovo per l'Avvocato DR che aveva fatto ricorso allo stesso metodo per la vicenda relativa al reato di usura contestato al capo F) della rubrica (si vedano le pagine da 17 a 19 dell'impugnato provvedimento). Né corrisponde al vero che DR ha compreso di aver sbagliato e si è pentito (si veda pagina 3 del ricorso). Infatti il Tribunale evidenzia, correttamente, che il DR dopo aver rassicurato la collega di studio che non si sarebbe più rivolto a tali persone -come emerge dalla intercettazione n. 3180 del 27/11/2013 il giorno dopo contatta il - CH "utilizzando toni assolutamente confidenziali, di rispetto e di amicizia, giungendo ad esternare un'espressione ... ti voglio troppo bene è stato un ... equivoco perché sono per davvero della tua famiglia sono della tua *** *** famiglia"; circostanza questa dalla quale il Tribunale ricava la conferma "della permanente e stretta contiguità e fedeltà" del DR a certi ambienti (si veda pagina 19 dell'impugnato provvedimento nella quale ben si evidenzia la concretezza del pericolo di recidiva e la sua attualità). 4 2,2. A proposito di tutto quanto sopra esposto sembra opportuno richiamare una parte della motivazione delle Sezioni Unite di questa Corte dalla quale si evince la correttezza della decisione del Giudice di merito (in linea anche con quanto deciso, più volte, da questa Corte dopo l'entrata in vigore della modifica dell'art. 274 lett. c) c.p.p. ex legge 16 aprile 2015 n. 47). Questi, infatti, per giungere alla decisione, oggi impugnata, ha valutato gli stessi elementi che le Sezioni Unite ritengono utilizzabili al fine di accertare la sussistenza dell'esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura applicata. Infatti, si afferma nella sentenza n. n. 20769 del 2016: "... Il Tribunale dell'appello cautelare ha fornito adeguata motivazione anche in ordine alla persistente *** sussistenza delle esigenze cautelari poste a fondamento della misura della custodia in carcere, soffermandosi, in particolare, sull'affermato pericolo di recidiva;
e ciò anche con specifico riguardo all'apprezzamento dell'attualità del rischio cautelare, come ora imposto dalle modifiche introdotte dalla legge n. 47 del 2015. Al riguardo, è stata valorizzata l'alta probabilità del determinarsi di occasioni favorevoli alla commissione di nuovi reati, tenuto conto delle circostanze di fatto in cui era maturato il delitto di tentato omicidio (posto in essere a seguito di un litigio fra terze persone) nonché della personalità trasgressiva del prevenuto, la cui condotta pregressa risultava aver già denotato un'apprezzabile ribellione ai precetti dell'autorità. Si tratta di valutazione in fatto incensurabile in questa sede e corretta giuridicamente, ove si consideri che l'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale. Si tratta di attributi distinti, legati l'uno (la concretezza) alla capacità a delinquere del reo, l'altro (l'attualità) alla presenza di occasioni prossime al reato, la cui sussistenza, anche se desumibile dai medesimi indici rivelatori (specifiche modalità e circostanze del fatto e personalità dell'indagato imputato), deve essere autonomamente e separatamente valutata, non risolvendosi il giudizio di concretezza in quella di attualità e viceversa (di recente, Sez. 3, n. 15924 del 18/12/2015, dep. 2016, Gattuso, non mass.). Nel ricorso, d'altra parte, non sono stati dedotti elementi idonei a disarticolare questo percorso logico, che non siano già stati oggetto di attenta valutazione" (Sez. U, Sentenza n. 20769 del 28/04/2016 Cc. -dep. 19/05/2016 - Rv. 266651).
3. Per quanto riguarda la doglianza sulla qualificazione giuridica del fatto effettuata dal Tribunale qualifica, tra l'altro, effettuata in modo corretto e in linea con la giurisprudenza di questa Corte pure citata si deve rilevare che essa - è contenuta solo nei motivi aggiunti. Infatti, nel ricorso la difesa dell'indagato si doleva solo per la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Orbene questa 50 Corte ha più volte affermato che in tema di impugnazioni, il principio generale concernente la necessaria connessione tra i motivi originariamente proposti e i motivi nuovi, non è derogato nell'ambito del ricorso per cassazione contro provvedimenti "de libertate", e l'unica diversità rispetto alla ordinaria disciplina attiene al termine per la proposizione dei motivi nuovi, che non è quello di quindici giorni prima dell'udienza ma è spostato all'inizio della discussione;
ne consegue che al ricorrente è inibito dedurre con i motivi nuovi una violazione di legge nella specie, l'art. 627, comma terzo, cod. proc. pen. non dedotta nel - ricorso originario (Sez. 2, Sentenza n. 15693 del 08/01/2016 Cc. dep. 14/04/2016 Rv. 266441). E' evidente, infine, che non ha alcuna incidenza sulla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari l'eventuale futuro riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62 n. 4 e 6 del c.p.; attenuanti che potranno al più incidere sulla determinazione della pena che parte da un minimo di anni 6 di reclusione. Infine, per quanto riguarda la richiesta di applicazione della pena - allegata sempre ai motivi aggiunti - si deve rilevare che non risulta neppure se essa sia stata condivisa dal Pubblico Ministero. In ogni caso è evidente che la semplice proposizione di una richiesta di applicazione di pena non ha alcun rilevo sulla decisione di questa Corte di legittimità in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Infatti solo il giudice di merito può valutare se tale richiesta sia accoglibile e, conseguentemente, decidere sullo status libertatis del DR.
4. A fronte di tutto quanto sopra rilevato, come si già detto, il ricorrente contrappone, quindi, solo generiche contestazioni. In proposito questa Corte ha più volte affermato il principio, condiviso dal Collegio, che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità (Si veda fra le tante: Sez. 1, sent. n. 39598 del 30.9.2004 - dep. 11.10.2004 - rv 230634). 4,1. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi - profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di 1.500,00 euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. penale. Q C O6
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 alla cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. penale. Così deciso in Roma, il 22/03/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente NT Prestipino Adriano Iasillo Alia Forillo DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 12 0 APR. 2017 IL "CANCELLIERE DI IA Pianelli Alw 7