Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/04/2003, n. 5617
CASS
Sentenza 10 aprile 2003

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In materia di contributi e di sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, nella fase successiva al provvedimento attributivo del beneficio, deve essere operato considerando che l'interesse del beneficiario alla conservazione della disponibilità delle somme erogate assume consistenza di diritto soggettivo di fronte alla contraria posizione assunta dalla P.A. tutte le volte in cui tale posizione si puntualizzi in provvedimenti che, quale che sia la loro configurazione formale, trovino fondamento (non già in una ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato, ma) nell'asserito inadempimento, da parte del beneficiario dell'erogazione, degli obblighi derivanti dal provvedimento attributivo.

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    FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso notificato a mezzo pec il 22 maggio 2023 e depositato il successivo 20 giugno 2023, l'associazione di volontariato "Socialmente" ha impugnato, invocandone l'annullamento, il provvedimento in epigrafe compiutamente indicato, con cui la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia ha: a) revocato il contributo che le aveva precedentemente concesso a valere sull'art. 2, commi da 56 a 62, della l.r. FVG 29 dicembre 2016, n. 25, e relativo regolamento di attuazione approvato con d.P.Reg. 8 maggio 2017, n. 094/Pres. (Finanziamento di attività finalizzate al miglioramento della vita e al mantenimento e valorizzazione di borghi e ambienti naturali in montagna); b) …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/04/2003, n. 5617
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5617
Data del deposito : 10 aprile 2003

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