Sentenza 10 aprile 2003
Massime • 1
In materia di contributi e di sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, nella fase successiva al provvedimento attributivo del beneficio, deve essere operato considerando che l'interesse del beneficiario alla conservazione della disponibilità delle somme erogate assume consistenza di diritto soggettivo di fronte alla contraria posizione assunta dalla P.A. tutte le volte in cui tale posizione si puntualizzi in provvedimenti che, quale che sia la loro configurazione formale, trovino fondamento (non già in una ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato, ma) nell'asserito inadempimento, da parte del beneficiario dell'erogazione, degli obblighi derivanti dal provvedimento attributivo.
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FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso notificato a mezzo pec il 22 maggio 2023 e depositato il successivo 20 giugno 2023, l'associazione di volontariato "Socialmente" ha impugnato, invocandone l'annullamento, il provvedimento in epigrafe compiutamente indicato, con cui la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia ha: a) revocato il contributo che le aveva precedentemente concesso a valere sull'art. 2, commi da 56 a 62, della l.r. FVG 29 dicembre 2016, n. 25, e relativo regolamento di attuazione approvato con d.P.Reg. 8 maggio 2017, n. 094/Pres. (Finanziamento di attività finalizzate al miglioramento della vita e al mantenimento e valorizzazione di borghi e ambienti naturali in montagna); b) …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/04/2003, n. 5617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5617 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELI PRISCOLI Mario - Presidente -
Dott. DUVA Vittorio - Consigliere -
Dott. CORONA Rafaele - Consigliere -
Dott. ELEFANTE Antonino - Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giandonato - Consigliere -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. MARZIALE Giuseppe - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 13158/00, proposto da:
REGIONE MARCHE, in persona del Presidente della Giunta Regionale, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Prati fiscali n. 158, presso l'avv. Sergio DE Vecchio, unitamente all'avv. Simonella Coen del Servizio legale regionale e all'avv. Ranieri Felici del Foro di Macerata che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO SOCIETÀ CONSORTILE Centro merci intermodale delle Marche - CE.M.I.M., S.p.a, in persona del curatore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Principessa Clotilde n. 2, presso il prof. avv. Angelo Clarizia, unitamente all'avv. BE Lucchetti del Foro di Ancona, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del controricorso (Rep. n. 132523);
- controricorrente -
e
SICES IMPRESA S.r.L, (già IC Edilstrade S.p.a., capogruppo dell'associazione temporanea di imprese "IC Edilstrade S.p.a. & IR OR & C. S.p.a.") e LL OR S.p.a., rispettivamente in persona dell'amministratore unico e dell'amministratore delegato, elettivamente domiciliate in Roma, Viale Liegi n.7, presso l'avv. Marco Claudio Ramazzotti, che lo rappresenta e difende con l'avv. P. Mario Tigano, in virtù di procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
e
NC NT, elettivamente domiciliato in Roma, Via Pisanelli n. 4, presso l'avv. Giuseppe Gigli, che lo rappresenta e difende con l'avv. Domenico Bartolini, in virtù di procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
e
IO SS, elettivamente domiciliato in Roma, Via degli Scipioni n. 191, presso l'avv. Arturo Alfieri, che lo rappresenta e difende con l'avv. Amos Benni del Foro di Ancona, in virtù di procura a margine dell'atto di controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
CA BE DE TR, elettivamente domiciliato in Roma, via della Conciliazione 44, presso l'avv. Maurizio Brizzolari, unitamente all'avv. Gianrico Prencipe del Foro di Ancona che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al controricorso;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
e
BANCA POPOLARE DI BRESCIA, Soc. coop. a r.l., quale successore a tritolo particolare del Banco di Napoli S.p.a.
- intimata -
nonché sul ricorso proposto da:
IO SS, elettivamente domiciliato in Roma, Via degli Scipioni n. 191, presso l'avv. Arturo Alfieri, che lo rappresenta e difende con l'avv. Amos Bermi del Foro di Ancona, in virtù di procura a margine dell'atto di controricorso e ricorso incidentale;
- ricorrente incidentale -
contro
REGIONE MARCHE, CA BE DE TR, NC NT, BANCA POPOLARE DI BRESCIA, quale successore a titolo particolare del Banco di Napoli S.p.a., IMPRESA SICES S.r.l.,
- intimati -
nonché sul ricorso n. 17185/00 proposto da:
CA BE DE TR, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Conciliazione 44, presso l'avv. Maurizio Brizzolari, unitamente all'avv. Gianrico Prencipe del Foro di Ancona che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al controricorso;
- ricorrente incidentale -
contro
REGIONE MARCHE, FALLIMENTO S.P.A. CE.M.I.M., IMPRESA SICES S.r.l., LL OR S.p.a., NC NT, IO SS, BANCA POPOLARE DI BRESCIA, quale successore a titolo particolare del Banco di Napoli S.p.a.;
- intimati -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona n. 124/00 del 15 aprile 2000, notificata il 24 maggio 2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 ottobre 2002 dal relatore Cons. Dott. Giuseppe Marziale;
Uditi, per le parti, gli avvocati Gigli, Lucchetti, Tigano, Alfieri, Brizzolati e DE vecchio con delega;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele Palmieri, il quale ha concluso per il rigetto del primo motivo di ricorso e la conferma della giurisdizione del giudice ordinario, con rimessione alla sezione semplice competente per gli altri motivi.
PREMESSE IN FATTO E SVOLGIMENTO DE PROCESSO 1 - Con legge regionale n. 15 del 23 giugno 1986, la Regione Marche deliberò di assumere, "secondo le norme del codice civile", una partecipazione al capitale della società consortile per azioni "Centro Merci Intermodale delle Marche CE.M.I.M. S.p.a.", avente ad oggetto 'la progettazione, la realizzazione e la gestione di un centro merci intermodale regionale ... da realizzare nel territorio del comune di Jesi", costituito da "un sistema unitario di opere, infrastrutture e servizi, complessivamente preordinati alla ricezione, movimentazione, custodia, magazzinaggio e smistamento di merci, materie prime, prodotti intermedi e finiti secondo il criterio dell'integrazione tra i vari modi di trasporto" (art. 1).
1.1 - Dal 1988 al 1991, la Regione concesse alla Societa' finanziamenti per un ammontare complessivo di L. 16.609.548.729, a titolo di contributo per le spese di acquisizione delle aree e per quelle relative alla progettazione e all'esecuzione delle opere necessarie alla realizzazione del Centro. Il 5 luglio 1993, la Giunta regionale dichiarò la "decadenza" della Società dai finanziamenti in questione, sul rilievo che le somme erogate non erano state utilizzate "correttamente e per gli scopi per i quali (i finanziamenti) erano stati richiesti e concessi".
Quindi la Regione chiese di essere ammessa in via chirografaria al passivo del fallimento della Società, che nel frattempo era stato dichiarato dal Tribunale di Ancona, in misura pari all'ammontare dei "finanziamenti" erogati.
La domanda veniva accolta dal giudice delegato in parte, limitatamente alla somme (L. 8.347.461.729) destinate a finanziare la progettazione e l'esecuzione del "Centro", in base alla considerazione che la Regione non aveva titolo per chiedere la restituzione di quelle (L. 8.262.087.000) erogate per l'acquisizione delle aree, essendo la loro erogazione avvenuta in ottemperanza ad una specifica previsione di legge.
2 - Con atto depositato presso il Tribunale di Ancona il 15 aprile 1995 l'Associazione temporanea di imprese tra le società IC Edilstrade S.p.a. e OR OR & C. S.p.a., ammessa al passivo del fallimento della CE.MI.M. per il credito di L. 3.203.339.593, impugnò, ai sensi dell'art. 100 l. fall., l'ammissione, nei limiti sopra indicati, del credito insinuato dalla Regione, deducendo che anche l'erogazione degli altri contributi era specificamente prevista da norme di legge e non era quindi riconducibile a scelte discrezionali della Regione.
Quest'ultima, dal canto suo, propose opposizione alla esclusione del credito fatto valere per la restituzione dei contributi versati per l'acquisizione delle aree, sul duplice rilievo: a) che il credito trovava fondamento nella delibera n. 3144 del 5 luglio 1993, con la quale la Giunta aveva disposto la decadenza della Società dai finanziamenti ricevuti;
b) che detta delibera aveva natura e sostanza di provvedimento amministrativo ed era, in quanto tale, insindacabile dal giudice ordinario.
La curatela del fallimento si oppose all'accoglimento di entrambi i gravami.
2.1- I due ricorsi furono riuniti. Nel giudizio intervennero volontariamente il Banco di Napoli, nella qualità di creditore ammesso al passivo, nonché i signori NC RA e CA BE DE RO, rispettivamente ex presidente della società fallita ed ex componente del comitato esecutivo. Intervenne altresì il signor LF SS, facendo presente di essere stato convenuto dalla curatela fallimentare in un separato giudizio promosso ai sensi dell'art. 146 l. fall, quale amministratore di fatto della società fallita. Tutti gli intervenuti instarono per l'esclusione dei crediti vantati dalla Regione.
2.2 - Il Tribunale dichiarò inammissibile l'intervento del Banco e ammissibili gli altri, respinse l'opposizione allo stato passivo della Regione e accolse l'impugnazione proposta dall'associazione temporanea, ponendo in evidenza, da in lato, che i contributi non erano stati versati a titolo di mutuo e, dall'altro, che la delibera del 5 luglio 1993 con la quale era stata dichiarata la "decadenza" della società dal diritto a trattenere le somme ricevute non erano idonea a giustificare la pretesa della Regione alla loro restituzione essendo il rapporto regolato su base paritetica e non avendo quindi l'ente erogante il potere di incidere unilateralmente sui diritti della beneficiaria.
3 - La Regione propose appello, insistendo nelle proprie richieste. Mentre la curatela del fallimento rimase contumace, si costituirono in giudizio, chiedendo la reiezione del gravame, la SICES S.r.l. (IC Edilstrade S.p.a.) e la OR OR S.p.a. (già OR OR & C. S.p.a.), che propose anche appello incidentale in ordine alle spese processuali, il RA, il SS e il DE RO. Un ulteriore appello incidentale venne proposto dalla Banca Popolare di Brescia. Coop a r.l. intervenuta nel giudizio quale conferitaria del Banco di Napoli, censurando la sentenza impugnata per aver dichiarato inammissibile l'intervento spiegato nella precedente fase di giudizio dal suo dante causa.
Tutti gli appelli furono respinti.
4 - La Regione chiede la cassazione di tale sentenza con due motivi, il primo dei quali per ragioni attinenti alla giurisdizione. La Banca popolare di Brescia non resiste. Resistono, invece gli altri intimati, due dei quali, il SS e il DE RO, propongono a loro volta, ricorso incidentale, censurando la sentenza impugnata per aver disposto, relativamente ad essi, la compensazione delle spese.
MOTIVI DELA DECISIONE
5 - Deve essere preliminarmente disposta la riunione dei tre ricorsi, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.
6 - La cognizione, in questa sede, rimane limitata al primo motivo del ricorso principale, con il quale la Regione Marche - denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 4, legge 20 marzo 1865, n. 2248, All. E, nonché dei "principi generali di diritto" - censura la sentenza impugnata per non aver rilevato che la controversia esulava dalla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, dal momento che la "revoca" dei finanziamenti era stata posta in essere, con un atto autoritativo, la cui legittimità poteva essere sindacata solo dal giudice amministrativo.
6.1 - La censura è infondata.
Invero, in materia di contributi e di sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, nella fase successiva al provvedimento attributivo del beneficio, deve essere operato considerando che l'interesse del beneficiario alla conservazione della disponibilità delle somme erogate assume consistenza di diritto soggettivo di fronte alla contraria posizione assunta dalla p.a. tutte le volte in cui tale posizione si puntualizzi in provvedimenti che, quale che sia la loro configurazione formale, trovino fondamento (non già in una ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato, ma) nell'asserito inadempimento, da parte del beneficiario dell'erogazione, degli obblighi derivanti dal provvedimento attributivo (Cass., sez. un., 5 settembre 1997, n. 8585; 25 maggio 1999, n. 288; 23 febbraio 2001, n. 66; 25 maggio 2001, n. 225; 7 maggio 2002, n. 6489). Orbene, come si è già rilevato (retro, p.1.1), si ricava dagli atti (i quali, tenuto conto dell'oggetto della censura, possono essere oggetto di diretta considerazione anche in questa sede di legittimità: Cass., sez. un., 19 novembre 2001, n. 14541; 21 febbraio 2002, n. 638) che la Giunta regionale, dichiarò la decadenza della Società dai finanziamenti che le erano stati concessi, per il fatto che essi "non erano stati, utilizzati correttamente e per gli scopi per i quali erano stati richiesti e concessi" (delibera n. 3144 del 5 luglio 1993). È pertanto evidente che tale determinazione, unilateralmente adottata dalla Regione, trovava il suo presupposto nella (asserita) inosservanza, da parte della società beneficiaria, degli obblighi concernenti l'utilizzazione delle somme erogate. E non vi è quindi dubbio, alla stregua dei principi sopra enunciati, che la controversia in esame rientri tra quelle devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.
7 - Il primo motivo del ricorso principale deve essere pertanto respinto. In relazione agli altri motivi, formulati con lo stesso ricorso e con il ricorso incidentale, gli atti vanno rimessi al Primo presidente, per l'assegnazione alla sezione semplice competente (art. 142 d.att. c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte di cassazione, riuniti i ricorsi, rigetta il primo motivo del ricorso principale e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario;
in ordine agli altri motivi, rimette gli atti al Primo presidente per rassegnazione alla sezione semplice competente al loro esame.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 ottobre 2002. Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2003