Sentenza 18 febbraio 1998
Massime • 1
La violazione prevista dall'art. 70 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 sulla applicazione dell'imposta sul valore aggiunto alle importazioni non può ritenersi depenalizzata in quanto il rinvio quoad poenam alle disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine deve intendersi riferito all'intero sistema sanzionatorio, e quindi anche alle aggravanti previste dall'art. 295, comma secondo, del D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, con la conseguenza della esclusione dalla depenalizzazione, ai sensi dell'art. 32 della legge 24 novembre 1981 n.689.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/02/1998, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 1998 |
Testo completo
composta dagli ill.mi signori: Camera di consiglio
Dott. Pietro Giammanco Presidente del 18/2/1998
1. Dott. Raffaele Raimondi Consigliere SENTENZA
2 Dott. Guido De Maio Consigliere N. 665
3. Dott. Alfredo Teresi Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Carlo M. Grillo Consigliere N. 37607/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da CA GI, nato a [...] il [...], e dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari avverso la sentenza n. 207 del 23/6-4/7/97 pronunciata dal Tribunale di Bari. -Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Carlo M. Grillo;
-lette le conclusioni del P.G., con cui chiede l'annullamento con rinvio dell'impugnata decisione;
la Corte osserva:
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza indicata in premessa il Tribunale di Bari applicava, ex art. 444 c.p.p., a CA GI la pena di mesi 8 di reclusione e L. 67.000.000 di multa, in ordine al reato di contrabbando di kg. 250 di tabacchi lavorati esteri, mentre lo assolveva dalla connessa evasione dell'IVA "perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato".
Ricorrono per cassazione sia l'imputato sia il P.G. distrettuale. Il primo lamenta il difetto di motivazione della gravata sentenza in punto responsabilità e in punto determinazione pena. Il Procuratore Generale deduce -innanzi tutto- violazione di legge relativa al "patteggiamento" avente ad oggetto l'assoluzione (in ordine al secondo reato), non previsto ne' consentito dal codice di rito;
in secondo luogo, lamenta erronea applicazione della legge penale, avendo il Tribunale ritenuto depenalizzata la violazione dell'IVA, che costituisce, invece, tuttora reato.
Il ricorso dell'imputato è manifestamente infondato, e pertanto inammissibile.
Il costante orientamento di questa Corte è, infatti, nel senso di reputare appunto inammissibile il ricorso per cassazione per difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico o materiale del reato, ovvero relativamente alla determinazione della pena, da parte dell'imputato a seguito di "patteggiamento", avendo in tal caso il predetto rinunciato ad avvalersi della possibilità di contestare l'accusa, per cui la sentenza ex art. 444 c.p.p. è ricorribile, oltre che per errores in procedendo, solo per mancato proscioglimento, ricorrendone le condizioni, ai sensi dell'art. 129 c.p.p.. Alla declaratoria di inammissibilità consegue l'onere delle spese processuali, nonché quello del versamento -ex art. 616 c.p.p.- di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare nel caso di specie in misura di L.
2.000.000. Il ricorso del P.M. merita, invece, accoglimento.
La prima doglianza è, ad avviso del Collegio, infondata in quanto non tiene conto della specifica motivazione della sentenza sul punto. Invero, anche se l'assoluzione -ex art. 129 c.p.p.- dal contestato reato di evasione dell'IVA era stata concordata dalle parti, tale accordo non è stato supinamente recepito dal Tribunale, che -anzi- ha ampiamente motivato l'applicazione della detta norma, dedicando al problema ben tre pagine della decisione.
Pertanto, pur ribadendo che non può formare oggetto di patteggiamento il proscioglimento da una imputazione, in quanto la richiesta ex art. 444 c.p.p. può solo essere finalizzata all'applicazione della pena, il preventivo accordo delle parti circa la assoluzione da uno dei reati oggetto della contestazione non fa, di per sè, venir meno il potere-dovere del giudice in ordine alla immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità previsto dall'art. 129 c.p.p., con la conseguenza che, ove il giudice ravvisi le condizioni per l'applicabilità della detta norma, è tenuto a pronunciare motivata sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere, anche se tale conclusione rientri nel "patteggiamento". Il secondo motivo di gravame è, invece, fondato.
Il Tribunale ha ritenuto depenalizzata l'ipotesi delittuosa contestata al capo b) della rubrica, e cioè l'evasione dell'IVA dovuta sui tabacchi oggetto di contrabbando.
Secondo la gravata decisione -premessa l'autonomia del reato de quo rispetto a quello di contrabbando doganale, col quale pertanto il primo concorre, considerato che l'evasione della detta imposta non costituisce quindi un "delitto di contrabbando"- non sono applicabili al reato in questione le specifiche aggravanti previste per il contrabbando dall'art. 295 D.P.R. n. 43/1973. Ne consegue che la violazione dell'IVA -sanzionata ex art. 70 D.P.R. n. 633/1972 con rinvio alle "disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine"- non rientrerebbe tra i reati esclusi dalla depenalizzazione (per effetto dell'art. 32, comma 2, L. n.689/1981) perché punibili, nelle ipotesi aggravate, con pena detentiva, anche se alternativa a quella pecuniaria. Ritiene il Collegio che le dette argomentazioni non siano condivisibili in quanto non corrette e logiche.
Invero, pur partendo da una premessa affatto condivisibile ed ormai pacifica (autonomia del reato di evasione IVA rispetto a quello di contrabbando doganale, in quanto espressione di un distinto diritto fiscale dello Stato), il Tribunale giunge a conclusioni non logicamente conseguenziali. Difatti il rinvio quoad poenam, da parte del menzionato art. 70 D.P.R. n. 633/1972 alle disposizione delle leggi doganali relative ai diritti di confine, deve intendersi riferito -secondo questo Collegio- all'intero sistema sanzionatorio stabilito per tale materia, giacché la detta disposizione opera genericamente il rinvio " . . . per quanto riguarda . . . le sanzioni".
Non è possibile attribuire un significato diverso al chiaro tenore letterale della norma, per cui certamente le specifiche aggravanti previste dall'art. 295, comma 2, D.P.R. n. 43/1973 -quanto meno quelle di cui alle lett. c) e d)- sono teoricamente applicabili anche al reato di evasione IVA, con l'ulteriore conseguenza della esclusione di esso dalla depenalizzazione, ai sensi del menzionato art. 32, comma 2, L. n. 689/1981. Nè può inficiare tale interpretazione la circostanza che il titoletto dell'art. 295 sopra indicato riferisce le aggravanti alla sola ipotesi di contrabbando, perché tutte le sanzioni richiamate fanno riferimento -ovviamente- soltanto a casi di violazioni doganali.
Pertanto la decisione impugnata deve essere annullata limitatamente alla contestata evasione dell'IVA, erroneamente ritenuto fatto non più previsto dalla legge come reato. L'accordo resta, invece, valido in relazione al delitto di contrabbando di t.l.e., non essendo esso toccato dal predetto annullamento. Nè confligge con tale determinazione la possibilità, teoricamente preclusa all'imputato, di beneficiare dell'istituto della continuazione tra i detti due reati, in quanto il predetto potrà in concreto sempre far ricorso alla disciplina prevista dall'art. 671 c.p.p..
P. Q. M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al D.P.R. n. 633/1972 (capo "B") ed ordina trasmettersi gli atti al Tribunale di Bari;
dichiara inammissibile il ricorso dell'imputato, che condanna al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento della somma di L.
2.000.000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 1998