Cass. pen., sez. III, sentenza 18/02/1998, n. 665
CASS
Sentenza 18 febbraio 1998

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La violazione prevista dall'art. 70 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 sulla applicazione dell'imposta sul valore aggiunto alle importazioni non può ritenersi depenalizzata in quanto il rinvio quoad poenam alle disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine deve intendersi riferito all'intero sistema sanzionatorio, e quindi anche alle aggravanti previste dall'art. 295, comma secondo, del D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, con la conseguenza della esclusione dalla depenalizzazione, ai sensi dell'art. 32 della legge 24 novembre 1981 n.689.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 18/02/1998, n. 665
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 665
    Data del deposito : 18 febbraio 1998

    Testo completo