Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/05/2002, n. 6489
CASS
Sentenza 7 maggio 2002

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In materia di sovvenzioni da parte della pubblica amministrazione, la posizione del privato nella fase procedimentale successiva al provvedimento attributivo del beneficio assume consistenza di diritto soggettivo allorché si faccia questione della conservazione della disponibilità della somma percepita di fronte alla contraria posizione assunta dalla P.A. con provvedimenti variamente definiti (revoca, decadenza, risoluzione) assunti in funzione dell'attuazione dello scopo che si è voluto agevolare, e ciò in quanto non si tratta di effettuare una ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato (come nel momento di stabilire se concedere o no il finanziamento), ma di valutare se siano stati rispettati gli obblighi presi o imposti; ne deriva, pertanto, che - in relazione ai mutui assistiti dal concorso regionale per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (ai sensi dell'art. 12 della legge statale 14 agosto 1971, n. 817 e della legge della Regione Veneto 5 novembre 1979, n. 85) - è devoluta al giudice ordinario la giurisdizione sulla controversia sorta a seguito del provvedimento di ritiro, da parte della pubblica amministrazione, del finanziamento già concesso per l'ampliamento della preesistente proprietà del privato richiedente, allorché di essa questi si sia disfatto successivamente all'ottenimento del richiesto beneficio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/05/2002, n. 6489
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6489
    Data del deposito : 7 maggio 2002

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