Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/02/2001, n. 66
CASS
Sentenza 23 febbraio 2001

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Nella controversia (nella specie sorta anteriormente al D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80) per l'erogazione di sovvenzioni da parte della Pubblica Amministrazione, come quelle per la organizzazione e la gestione di corsi di formazione professionale da parte della Regione, la posizione del privato è di interesse legittimo, come tale tutelabile dinanzi al giudice amministrativo, nella fase procedimentale anteriore all' emanazione del provvedimento attributivo del beneficio, ovvero nel caso che tale provvedimento venga annullato o revocato in via di autotutela per vizi di legittimità o per il suo contrasto con il pubblico interesse; di diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, se la controversia attiene alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all' inadempimento degli obblighi a cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione.

Nella controversia (nella specie sorta anteriormente al D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80) per l'erogazione di sovvenzioni da parte della Pubblica Amministrazione, come quelle per la organizzazione e la gestione di corsi di formazione professionale da parte della Regione, la posizione del privato è di interesse legittimo, come tale tutelabile dinanzi al giudice amministrativo, nella fase procedimentale anteriore all' emanazione del provvedimento attributivo del beneficio, ovvero nel caso che tale provvedimento venga annullato o revocato in via di autotutela per vizi di legittimità o per il suo contrasto con il pubblico interesse; di diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, se la controversia attiene alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all' inadempimento degli obblighi a cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione.

La convenzione tra una Regione ed un soggetto di diritto privato con la quale questo si obbliga ad organizzare e gestire corsi di formazione professionale, è di natura privata - pur se con connotazioni pubblicistiche per il rapporto di servizio che si instaura tra il privato gestore e l' ente pubblico ai fini della sussistenza della giurisdizione contabile della Corte dei Conti - e perciò non configura una concessione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

La convenzione tra una Regione ed un soggetto di diritto privato con la quale questo si obbliga ad organizzare e gestire corsi di formazione professionale, è di natura privata - pur se con connotazioni pubblicistiche per il rapporto di servizio che si instaura tra il privato gestore e l' ente pubblico ai fini della sussistenza della giurisdizione contabile della Corte dei Conti - e perciò non configura una concessione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/02/2001, n. 66
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 66
    Data del deposito : 23 febbraio 2001

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