Sentenza 23 febbraio 2001
Massime • 4
Nella controversia (nella specie sorta anteriormente al D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80) per l'erogazione di sovvenzioni da parte della Pubblica Amministrazione, come quelle per la organizzazione e la gestione di corsi di formazione professionale da parte della Regione, la posizione del privato è di interesse legittimo, come tale tutelabile dinanzi al giudice amministrativo, nella fase procedimentale anteriore all' emanazione del provvedimento attributivo del beneficio, ovvero nel caso che tale provvedimento venga annullato o revocato in via di autotutela per vizi di legittimità o per il suo contrasto con il pubblico interesse; di diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, se la controversia attiene alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all' inadempimento degli obblighi a cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione.
Nella controversia (nella specie sorta anteriormente al D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80) per l'erogazione di sovvenzioni da parte della Pubblica Amministrazione, come quelle per la organizzazione e la gestione di corsi di formazione professionale da parte della Regione, la posizione del privato è di interesse legittimo, come tale tutelabile dinanzi al giudice amministrativo, nella fase procedimentale anteriore all' emanazione del provvedimento attributivo del beneficio, ovvero nel caso che tale provvedimento venga annullato o revocato in via di autotutela per vizi di legittimità o per il suo contrasto con il pubblico interesse; di diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, se la controversia attiene alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all' inadempimento degli obblighi a cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione.
La convenzione tra una Regione ed un soggetto di diritto privato con la quale questo si obbliga ad organizzare e gestire corsi di formazione professionale, è di natura privata - pur se con connotazioni pubblicistiche per il rapporto di servizio che si instaura tra il privato gestore e l' ente pubblico ai fini della sussistenza della giurisdizione contabile della Corte dei Conti - e perciò non configura una concessione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 legge 6 dicembre 1971 n. 1034.
La convenzione tra una Regione ed un soggetto di diritto privato con la quale questo si obbliga ad organizzare e gestire corsi di formazione professionale, è di natura privata - pur se con connotazioni pubblicistiche per il rapporto di servizio che si instaura tra il privato gestore e l' ente pubblico ai fini della sussistenza della giurisdizione contabile della Corte dei Conti - e perciò non configura una concessione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 legge 6 dicembre 1971 n. 1034.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/02/2001, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2001 |
Testo completo
O L L O B 7 CASSAZIONE IS.U. - I 0 7 TE SUPREMA DIO 1 D 0 8 2 A T L E S D O 2 P 4 6 M . I R . .P SEZIONI UNITE CIVILI D B E T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Dott. Michele CANTILLO Primo Presidente f.f. Dott. Francesco AMIRANTE Presidente di sezione R.G. N. 18234/98 Dott. Vincenzo CARBONE - Presidente di sezione Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere Cron.8879 Dott. Alessandro - Rel. Consigliere CRISCUOLO Consigliere Rep. Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Ud. 14/12/00 Dott. Ugo VITRONE Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Dott. Federico ROSELLI Consigliere ha pronunciato la seguente ORD INANZA sul ricorso proposto da: NUOVA MECFOND S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELL'ORSO 74, presso lo studio dell'avvocato DI MARTINO PAOLO, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente -
contro
AR ALFREDO, elettivamente domiciliato in ROMA, 2000 presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI 187 CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCO 1 IADANZA, giusta delega a margine del controricorso;
controricorrente nonchè
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - FUNZIONARIO DELEGATO CIPE EX ART. 84 DELLA L. 219/81, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente avverso la sentenza n. 57/98 della Giunta speciale per le espropriazioni presso la c.a. di NAPOLI, depositata il 26/06/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/00 dal Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO;
uditi gli Avvocati Paolo DI MARTINO, DI PACE, dell'Avvocatura Generale dello Stato;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Giovanni LO CASCIO che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso, accoglimento del secondo e terzo per quanto di ragione, assorbito il quarto. 2 N.Mecfond Ordinanza interlocutoria La Corte suprema di cassazione - sezioni unite civili - riunita in camera di consiglio, a seguito di riconvocazione, nella composizione di cui al verbale dell'udienza in data 14 dicembre 2000: visto il ricorso (n. 18234/98) proposto da Nuova Mecfond s.p.a. in liquidazione, con sede in Napoli, avverso la sentenza n. 57/98 resa dalla Giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte di appello di Napoli;
visti i controricorsi del signor AL RB, nonché della Presidenza del Consiglio dei Ministri- funz.C.I.P.E;
considerato che
altro collegio di questa Corte, a sezioni unite, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale in ordine alla normativa concernente la detta Giunta speciale per le espropriazioni;
ritenuta, pertanto, l'opportunità di differire la decisione e rimettere la causa sul ruolo, in attesa della pronunzia della Corte costituzionale;
O L 2 L 7 - O 0 B 1
p.q.m.
- I 6 2 D L E la Corte, a sezioni unite, rinvia la causa a nuovo ruolo. A D T 2 S 4 O 6 P . Si comunichi. .R M .P I D A ? Roma, 15 febbraio 2001. Il Pres D l l a E . T b N a t E 2 S 2 E . t r a Depositato in Cancelleria 1 Collaboratore di Cancellaris- Roma, li IL COLLABORA MARC 2001ERIA D