Sentenza 7 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/06/2001, n. 7682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7682 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2001 |
Testo completo
IN NOME76 8 2 /0 1 REPUBBLICA IT LA CORTE SUPR PREMA DI CASSAZIONE Oggetto Procentiment. SEZIONE SECONDA CIVILE cak . Tikk Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Vincenzo CALFAPIETRA R.G.N. 6808/99 - Cron. 127.10 Dott. Antonio VELLA Consigliere Rep. 2824 Dott. Rosario DE JULIO Consigliere . . . . . . . Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ Ud.13/03/01 - Rel. Consigliere Dott. Umberto GOLDONI ha pronunciato la seguente S E NTENZA IL SOLE 24 per dwith L.3000 sul ricorso proposto da: 7 GIU. 2001 CAVALIERE GERARDO in qualità di procuratore della Sig.ra OR CLEMENTINA, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE MAZZINI 140, presso lo studio dell'avvocato AMURA P., difesi dall'avvocato FARACE MARIO, giusta delega in atti;
CANCELLERIA - ricorrente
contro
IANNONE RITA, elettivamente domiciliata in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, difesa dall'avvocato AMATUCCI GINO, 2001 giusta delega in atti;
controricorrente 453 -1- avverso la sentenza n. 1851/98 del Tribunale di SALERNO, depositata il 02/12/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/01 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
udito 1'Avvocato Mario , му FARACE, difensore dei ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito 1'Avvocato Antonio AMATUCCI, per delega dell'avv. G. Amatucci, depositata in udienza, difensore della resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso al pretore di Salerno - Sez. distaccata di Amalfi - del 23.2.90, AR AV quale procuratore speciale di EM PO, riassunte le vicende contrattuali sulla cui base era stato riconosciuto alla PO il diritto alla cisterna ed alla corte di un fondo rustico, lamentava che IT NO, attuale proprietaria della cisterna, aveva intrapreso lavori di demolizione della scala utilizzata per la presa d'acqua dalla cisterna e si accingeva a demolire anche la cisterna per realizzare altra opera. Chiedeva pertanto la sospensione dei lavori, disposta dal detto Pretore che, con sentenza in data 21.12.92, accoglieva la domanda attorea, confermando il provvedimento di sospensione. La NO proponeva appello, cui resisteva, nella cennata qualità, il AV. Con sentenza in data 5.2.97/2.12.1998, il Tribunale di Salerno accoglieva il gravame osservando in particolare che l'opera di cui era stata richiesta la sospensione era già stata ultimata nel febbraio 1990, come emergeva dal verbale dei Carabinieri all'uopo officiato e confermata dal teste Giuseppe AV. Le risultanze probatorie poi non avevano compiutamente confortato la tesi secondo cui la cisterna fosse piena d'acqua, in quanto alcuni testi avevano asserito che la cisterna stessa fosse vuota da anni e fosse in realtà adibita a deposito. Sussistevano poi dubbi in relazione all'esistenza della servitù a favore del fondo della PO, atteso che il titolo (atto divisionale) non riportava l'atto di provenienza dei beni, donde il dubbio sul preteso di servitù. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso, basato su due motivi, AR AV, nella suddetta qualità; resiste con controricorso IT NO. Motivi della decisione Con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all'art.360, n.5 cpc) che va esaminato per primo per ragioni di assoluta priorità logica e giuridica, si lamenta preliminarmente che solo in grado di appello la NO ha rilevato carenza di prove in ordine alla sussistenza della servitù in capo alla PO, evidenziando le carenze del titolo invocato. Non è agevole comprendere, in base a quanto evidenziato in ricorso, quale sarebbe la violazione di legge lamentata, atteso che non vengono indicate इं specifiche disposizioni asseritamente violate, e, del resto, si fa riferimento al solo n.5 dell'art. 360 cpc. Ove poi si volesse ravvisare nella pretesa tardività della questione relativa al titolo, in quanto sollevata solo in appello, è agevole rilevare che nella specie si tratta di eccezione riconvenzionale, come tale unicamente volta a contrastare la pretesa avversaria, e pertanto proponibile anche per la prima volta in appello. Ma la sentenza impugnata sottolinea al riguardo che già in prime cure la NO aveva contestato l'esistenza della servitù affermando che l'atto divisionale non ha effetti costitutivi relativamente alla costituzione di una pretesa servitù. Tale notazione, neppure contestata in sede di ricorso, fa venir meno, in nuce, qualunque prospettazione di presunta tardività sul punto. 2 Quanto invece al difetto di motivazione, che si vorrebbe dedurre dal fatto che nella perizia giurata allegata all'atto di divisione per notar ZA, cui si fa riferimento nel rogito e che quindi conterrebbe il fondamento della invocata servitù, occorre rilevare che la Corte territoriale ha motivato sul punto, chiarendo che nel detto atto non c'è riferimento preciso al fondo dominante ed a quello servente ed aggiungendo che non risultando l'atto di provenienza dei beni, sussistevano dubbi sul preteso diritto di servitù, non superati da elementi probatori ulteriori, neppure offerti dal AV. La semplice affermazione, secondo cui la prova dell'esercizio di fatto del diritto, asseritamente fornita dall'odierno ricorrente in primo grado, sarebbe idonea a colmare le eventuali lacune dell'atto è per un verso generica in quanto non vengono specificati gli elementi probatori utili al fine e, per altro verso, contrastata dalla sentenza impugnata, che, al riguardo ha espressamente affermato che le prove assunte non erano idonee a dimostrare in maniera inequivoca la tesi impugnata la tesi propugnata dal AV. Tale motivo appare privo di pregio. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 1171 c.c., in relazione all'art.360, n.3 cpc e tanto in relazione alla ritenuta inesistenza dei presupposti per la esperita azione di denunzia di nuova opera;
la stessa si basava sul presupposto della sussistenza di una servitù di attingimento acqua a favore del fondo dell'odierno ricorrente. Una volta stabilito, in base alla considerazioni che precedono, che detta servitù non sussisteva, ne consegue che tale doglianza risulta assorbita proprio in ragione del difetto del presupposto su cui era fondata. Conseguentemente, il ricorso deve essere respinto;
le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. 3
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in L. 85 300 oltre a L.
3.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 13.3.2001 Il Presiesidente Il Consigliere estensore بالمعسلة правовий IL CANCELL Paolo Talanco Le lezico DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 7GIU. 2001 IL CANCELLIERE C1 Telorico Agenzia delle Entrate Ufficio di Koma 2 Iscritto a ruolo il 0871 Art. B. 19 40000 290600