Sentenza 13 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/06/2002, n. 8416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8416 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2002 |
Testo completo
E 6 N A 8 L 5 O 9 I P 1 . 0062993 / Z O N 4 A / - T R 6 2 B T U S . B . I 0 84 1 6 / 0 2 R I L . G L P R . E A T D EPU R L B E A A D A T L I I IN NOME DEL POPOLOTTALIANO 1 S E R 3 N T 1 E E S N . T CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E I N Oggetto S A A E IRPEF ILOR M - accertamento - SEZIONE TRIBUTARIA vincolo sentenza penale su esistenza costi Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 1624/99 Dott. Bruno SACCUCCI Presidente Dott. Enrico ALTIERI - Rel. Consigliere Cron. 23307 Dott. Stefano MONACI Consigliere - Rep. Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Ud. 27/02/02 Consigliere Dott. Antonino DI BLASI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 62993 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
NE AN;
- intimato avversO la sentenza n. 257/97 della Commissione ilregionale di L'AQUILA, depositatatributaria 2002 18/11/97; 1077 udi ta la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/02/02 dal Consigliere Dott. Enrico ALTIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. § 1. Svolgimento del processo L'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Chieti emetteva nei confronti di IO AN, titolare di impresa di movimento terra, avviso accerta- mento ai fini i.r.pe.f. ed i.lo.r. per il 1983, nel quale venivano indicati ricavi non contabilizzati e di- sconosciuti costi, interessi passivi e quote di ammor- tamento, rideterminando il reddito, dichiarato in lire 12.394.000, in lire 818.009.000. Il AN ricorreva alla commissione tributaria di primo grado, deducendo che da sentenza penale del tribunale di Chieti, divenuta esecutiva, con la quale egli era stato condannato per emissione di fatture per operazioni inesistenti, risultavano accertati costi che l'ufficio aveva disconosciuto. La commissione accoglieva il ricorso. Proponeva appello l'ufficio, sostenendo che, pur dovendo tenersi conto del vincolo derivante dalla sen- tenza penale, Occorreva riconoscere un ulteriore reddi- to del 20 -25% del valore nominale delle fatture emesse 2 per operazioni inesistenti. L'appello veniva rigettato dalla commissione tribu- taria regionale dell'Abruzzo con sentenza 21 ottobre 18 novembre 1997, sulla considerazione che l'ufficio non aveva provato il conseguimento del vantaggio econo- mico nella misura affermata. Avverso tale sentenza il Ministero delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due mez- zi di annullamento. L'intimato non ha svolto attività difensiva. S 2. I motivi di ricorso 2.1. Col primo motivo l'Amministrazione denuncia violazione degli articoli 654 cod.proc.pen. e 12 legge 7 agosto 1982, n. 516, nonché difetto di motivazione. La sentenza conterrebbe una duplice violazione dei principi in tema di rapporti tra giudicato penale e processo tributario: a) non avrebbe considerato che come riconosciuto da una consolidata giurisprudenza di legittimità - il comma 1 del citato art.12 deve ritenersi abrogato dal- l'art.654 cod.proc.pen. che, riproducendo il contenuto dell'art.28 del codice processuale del 1930, esclude l'autorità del giudicato penale quando la legge civile ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa, quale è il caso del processo tributario, 3 caratterizzato da un sistema probatorio più limitato di quello penale;
b) la emissione di fatture inesistenti, pur non dando luogo a ricavi, comporta il conseguimento di un guadagno, quanto meno pari all'i.v.a. su tali fatture, oltre al riconoscimento di un costo. Su tale punto la commissione tributaria regionale ha omesso del tutto di pronunciarsi.
2.2. Col secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 39, primo comma, del d. P. R. n.600/73, nonché omessa motivazione e pronuncia su un punto decisivo della controversia, 1'Amministrazione Finanziaria la- menta che, in relazione all'affermato utile conseguente all'emissione di fatture per operazioni inesistenti, la commissione regionale non abbia considerato omettendo di pronunciarsi sul punto che tale utile poteva esse- re accertato, in caso di accertata falsità di elementi indicati nella dichiarazione, con metodo induttivo ex- tracontabile, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti. $ 3. Motivi della decisione Le censure dell'Amministrazione finanziaria, da esaminarsi congiuntamente, meritano accoglimento nei limiti che saranno di seguito precisati. E' da rilevare, anzitutto, che la questione sul- 4 l'assenza di vincoli derivanti dalla sentenza penale di condanna del AN per emissione di fatture per operazioni inesistenti non ha alcun rilievo ai fini della decisione sulla presente controversia, nella qua- le nessuna delle parti contesta la violazione costi- tuente oggetto della sentenza penale. Né emerge che quest'ultima contenga specifiche statuizioni o ac- certamenti circa la ( non ) realizzazione di ricavi in conseguenza dell'emissione delle fatture. La pretesa dell'Amministrazione si fonda, invece, su un utile presunto che il AN avrebbe conse- guito emettendo fatture per operazioni di rilevante im- porto nei confronti di soggetti che non avevano ricevu- to le prestazioni indicate in fattura. Come ha esattamente dedotto la difesa dell'Ammini- strazione, la commissione tributaria si è limitata a negare il mancato assolvimento dell'onere della prova circa la percezione di ricavi, senza considerare che, in presenza delle accertate gravi e ripetute irregola- rità, le quali comportavano una sostanziale inattendi- bilità della dichiarazione, l'ufficio poteva fondare la propria pretesa su un accertamento di tipo induttivo, anche a prescindere dal contenuto delle scritture con- tabili ( art.39, secondo comma, parte prima e lett. d), d. P. R. 29 settembre 1973, n.600 ), utilizzando indizi 5 anche privi dei requisiti di gravità, precisione e con- cordanza. Sotto tale profilo la sentenza impugnata, oltre a non indicare le ragioni per cui veniva affermato il è incorsamancato assolvimento all'onere della prova, nel vizio di violazione di legge. La sentenza deve, pertanto, essere cassata con rin- vio ad altra sezione della commissione tributaria re- gionale dell'Abruzzo, la quale dovrà procedere a nuova valutazione degli elementi offerti dall'ufficio a So- stegno della pretesa fiscale, tenendo conto dell'ammis- prova indiziaria, secondo la previsionesibilità di dell'art. 39, comma secondo, d. P.R. n. 600/73. Ai giudici di rinvio è affidata anche la decisione sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione;
accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad al- N O I tra sezione della commissione tributaria regionale del 6 A Z 8 I 9 A 5 R 1 R / . A 4 l'Abruzzo. T N / T S 6 I 2 U B . G B R Così deciso in Roma, nella camera di consigli I . E . L P R R L T L A E . A D la Sezione tributaria, il 27 febbraio 2002. B D I A C S T I N E E 1 T S Il Consigliere estensore 3 N 1 I T E A . A Saccucci N Enrico Altieri Bruno Saccucci M من كل علم ши 13 GIU 2002 IL CANCELLIERE C1 1 Innocenzo Batista