Cass. pen., sez. I, sentenza 12/02/2014, n. 39219
CASS
Sentenza 12 febbraio 2014

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Massime1

La rinuncia al ricorso formulata prima del deposito della sentenza impugnata, per la sua natura di negozio processuale abdicativo, non può considerarsi valida in quanto presuppone l'avvenuto esercizio del diritto che ne costituisce oggetto e, comunque, che sia già sorto il diritto all'impugnazione, con la conseguenza che essa non può precludere una successiva tempestiva impugnazione proposta dallo stesso imputato o dal difensore abilitato.

Commentario1

  • 1Consenso MAE e rinuncia ad impugnare dettata a verbale non validi se .. (Cass. 19487/25)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 11 giugno 2025

    In tema di mandato d'arresto europeo, è invalida la rinuncia all'impugnazione resa dal consegnando immediatamente dopo l'adozione dell'ordinanza di consegna ma prima della proposizione del ricorso, in quanto la rinuncia prevista dall'art. 589 c.p.p. presuppone l'effettivo esercizio del diritto d'impugnazione ed è configurabile solo come revoca di un'impugnazione già proposta. È altresì invalido il consenso alla consegna qualora la persona richiesta non sia stata adeguatamente informata, in una lingua a lei comprensibile, della natura del MAE (processuale o esecutivo), dello stato del procedimento estero, dell'eventuale esistenza di misure cautelari o sentenze di condanna, nonché delle …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 12/02/2014, n. 39219
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39219
Data del deposito : 12 febbraio 2014

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