Sentenza 17 dicembre 2020
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La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto.
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- 1. G.L. Gatta | Querela (riforma Cartabia)https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
- 2. La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione, estingue il reato?Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 gennaio 2022
La risposta Sì, la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto, travolgendo anche le statuizioni civili collegate al reato estinto. Con la sentenza n.46840/21 , la Quarta sezione della Suprema Corte ha affermato cheil limite posto dall'art. 152 c.p., comma 3, secondo cui la rimessione può intervenire solo prima della condanna, salvi i reati per i quali la legge disponga diversamente, è stato interpretato come riferito alla condanna irrevocabile …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/12/2020, n. 9154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9154 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2020 |
Testo completo
mansimon's 09 154-21 Sent. n.2025 UDIENZA CAMERA CONSIGLIO ex art REPUBBLICA ITALIANA 23d.l.137/2020 DEL IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 17/12/2020 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 19676/2019 TERZA SEZIONE PENALE Composta da TO Di OL Presidente Donatella Galterio Antonella Di Stasi Relatore Emanuela Gai Stefano Corbetta ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: . 5 NT LU, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/12/2018 della Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte per l'imputato presentate dal difensore avv. SA Centonze, che ha concluso chiedendo la declaratoria di non doversi procedere per sopravvenuta mancanza della condizione di procedibilità. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12/12/2018, la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza del 06/10/2014 del Tribunale di Lecce - con la quale NT LU era stato dichiarato responsabile dei reati di cui all'art. 513 cod.pen. (contestati ai capi a-b dell'imputazione) e condannato alla pena di mesi due di reclusione ed euro 200,00 di multa nonché al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili riconosceva all'imputato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, confermando nel resto.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione NT LU, a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce errata applicazione dell'art. 513 cod.pen. e correlato vizio di motivazione. Argomenta che la Corte territoriale non aveva adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza del reato, con riferimento al concetto di "turbativa" elemento costitutivo del reato ed oggetto del dolo della condotta di cui all'art. 513 cod. pen.; le argomentazioni esposte dai Giudici di appello, che avevano rimarcato lo sviamento della clientela delle persone offese quale effetto della condotta del NT, erano riferibile ad una condotta di concorrenza sleale, non integrante il reato contestato. Con il secondo motivo deduce mancata pronuncia sulla specifica richiesta inerente la prescrizione, lamentando che la Corte territoriale aveva omesso di pronunciarsi in ordine alla richiesta di estinzione del reato per prescrizione, formulata in sede di discussione, nonostante tale termine fosse decorso già prima dell'udienza del 12.12.2018 fissata dinanzi alla Corte territoriale. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha confermato l'affermazione di responsabilità per i reati di cui all'art. 513 cod.pen., rimarcando che le condotte contestate ed accertate (il NT, in maniera fraudolenta, aveva pubblicato sul suo sito un elenco di agenzie immobiliari, tra le quali figuravano anche quelle dei querelanti, indicando però accanto a ciascuna di esse il numero di telefono, fax e posta elettronica 2 della società amministrata dallo stesso NT, così privando le predette agenzie dei contatti che gli ignari navigatori della rete inoltravano per chieder informazioni turistiche immobiliari) erano concretamente idonee a turbare l'esercizio dell'attività di impresa delle persone offese, in quanto avevano inciso sulla possibilità stessa di produrre o scambiare beni o servizi ancor prima di arrivare alla platea dei potenziali acquirenti, così determinando l'alterazione del normale funzionamento produttivo e commerciale delle attività. La decisione è conforme al consolidato principio di diritto, secondo cui la condotta di chi altera la concorrenza ricorrendo a mezzi fraudolenti integra il delitto di cui all'art. 513 cod. pen. soltanto se si ripercuote sull'ordine economico, ossia quando è posta in essere al fine specifico di turbare o impedire il normale svolgimento dell'industria o del commercio e di attentare in tal modo alla libertà di iniziativa economica, incidendo "a monte", alterandola, sulla funzionalità dell'impresa "rivale" (Sez. 3, n. 12227 del 22/01/2015, Rv. 262861 01; Sez.2,n.20647 del 11/05/2010, Rv.247272 -01).
1.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Al momento della pronuncia impugnata (12/12/2018) non era ancora maturata la prescrizione dei reati contestati. Il termine prescrizionale massimo (sette anni e sei mesi), infatti, consumatisi i reati in data 5.5.2011 si completava, ai sensi del combinato disposto degli artt. 157, 159, 160 e 161 cod. pen., solo in data 22.3.2019, tenuto conto anche del periodo di sospensione del procedimento (dal 19.5.2010 al 6.10.2014 per dichiarazione di astensione del difensore). Alcun obbligo di motivazione sussisteva, pertanto, per la Corte territoriale, in ordine alla richiesta di declaratoria della prescrizione dei reati avanzata in sede di discussione dal difensore dell'imputato, perché istanza manifestamente infondata. Va, infatti, richiamato il principio consolidato in tema di motivazione della sentenza, in base al quale il giudice non è obbligato a motivare in ordine al mancato accoglimento di istanze, nel caso in cui esse appaiano improponibili sia per genericità, sia per manifesta infondatezza (Sez.2, n.49007 del 16/09/2014, Rv.261423) ovvero non risultino concedibili per il difetto di ogni presupposto che ne giustifichi la concessione od il riconoscimento (Sez.5, n.30410 del 26/05/2011, Rv.250583; Sez.6,n.20383 del 21/04/2009, Rv.243841; sez. 5, 7212/1989 Rv.184373).
2. Nondimeno, la sentenza deve essere annullata, per altra e prevalente ragione. Va, infatti, dato atto che il difensore del ricorrente ha depositato atti di remissione delle querele da parte delle persone offese PI LU e AZ SA formalizzate in data 1.12.2020 dinanzi ad Ufficiale di P.G. della 3 Stazione CC di NO (nelle quali si dichiarava anche di rinunciare alla costituzione di parte civile per integrale risarcimento di ogni pretesa) e successive dichiarazioni di accettazione da parte del NT formalizzate in pari data da NT LU dinanzi ad Ufficiale di P.G. della Stazione CC Lecce S. Rosa. Risultando rispettate le formalità essenziali di cui agli artt. 339 e 340 cod. proc. pen., i reati per cui si procede, perseguibili ad istanza della persona offesa, si sono estinti ai sensi dell'art. 152 cod. pen. Trova, quindi, applicazione il principio diritto affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso come avvenuto nella specie sia stato - tempestivamente proposto (Sez. U, n.24246 del 25/02/2004, Rv.227681 -01). L'estinzione del reato per tale causa travolge necessariamente anche le statuizioni civili collegate (Sez.2, n.37688 del 08/07/2014, Rv.259989 – 01).
3. L'inammissibilità del ricorso non consente, invece, di rilevare l'ulteriore causa estintiva del reato per prescrizione, pur intervenuta in precedenza (cfr art. 183, comma 1, cod.pen, che stabilisce il principio che, parità di effetti di diverse cause di estinzione del reato, intervenute in tempi diversi, opera quella di dette cause che sia sorta per prima). L'inammissibilità del ricorso per cassazione in ragione della non specificità o della manifesta infondatezza dei motivi, infatti, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione (Sez. U n. 21 del 11 novembre 1994, dep.11 febbraio 1995, Cresci;
Sez. U n. 11493 del 3 novembre 1998, Verga;
Sez. U n. 23428 del 22 giugno 2005, Bracale;
Sez U n. 12602 del 17.12.2015, dep. 25.3.2016, Ricci).
4. La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio perché i reati sono estinti per remissione di querela, restando travolte anche le relative statuizioni civili.
5. Consegue, in base al disposto dell'art. 340, comma 4, cod.proc.pen., la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali, non risultando diversamente convenuto negli atti di remissione.
P.Q.M.
4 Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 17/12/2020 Il Consigliere estensore Il Presidente Antonella Di Stasi TO Di OL Moule en In To Cricoce DEPORTATA IN CANCELL - 8 MAR 2021 Quep IL CANCELLERE ESPERTO Luand M ani 5