Cass. pen., sez. III, sentenza 17/12/2020, n. 9154
CASS
Sentenza 17 dicembre 2020

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La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto.

Commentari2

  • 1G.L. Gatta | Querela (riforma Cartabia)
    https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione

  • 2La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione, estingue il reato?
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 gennaio 2022

    La risposta Sì, la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto, travolgendo anche le statuizioni civili collegate al reato estinto. Con la sentenza n.46840/21 , la Quarta sezione della Suprema Corte ha affermato cheil limite posto dall'art. 152 c.p., comma 3, secondo cui la rimessione può intervenire solo prima della condanna, salvi i reati per i quali la legge disponga diversamente, è stato interpretato come riferito alla condanna irrevocabile …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 17/12/2020, n. 9154
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9154
Data del deposito : 17 dicembre 2020

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