Sentenza 9 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/01/2001, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' 0 02 18 /0 1 REPUBBLICA ITALIAN POPO O ITI ANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA - Presidente R.G.N. 17965/98 Consigliere Cron. 290 Dott. Francesco Antonio MAIORANO LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Antonio D'AGOSTINO Consigliere Ud.16/10/00 Dott. Giancarlo -LA TERZA Rel. Consigliere Dott. Maura CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SEN TENZA dal Sig. IL SOLE 24 OR per diritti L. sul ricorso proposto da: 9 GEN. 2001 BUSACCA ORLANDO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IL CANCELLIERE ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato AGOSTINI 1500 CANCELLERIA FRANCO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
INAIL GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato Ritasciata copia legale INAILin ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli al Sig. per diritti L 9 FEB. 2001 avvocati ANTONINO CATANIA, RITA RASPANTI, che lo • 2000 IL CANCELLIERS rappresentano e difendono, giusta procura speciale 4232 -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale atto notar CARLO FEDERICO TUCCARI di Roma del al Sig. AGOSTINI per diritti L. 05/01/00, rep. n. 53041; # 9 FEB IL CANCELLIERE - resistente con sola procura avverso la sentenza n. 5445/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 19/03/98, R.G.N. 83541/92; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/00 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito l'Avvocato AGOSTINI;
udito l'Avvocato RASPANTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso del 19 dicembre 1992 l'Inail proponeva appello al Tribunale di Roma avverso la sentenza emessa dal locale Pretore del lavoro il 22 giugno 1992, con cui era stato riconosciuto il diritto del sig. CC OR a rendita pari al 12% di inabilità per l'infortunio sul lavoro subito il 3 maggio 1988. Costituitosi l'Inail, ed esperita nuova consulenza tecnica, il Tribunale, con sentenza del 19 marzo 1998, riformava la statuizione, rigettando la pretesa dell'assicurato. Il Tribunale affermava che il consulente nominato in appello non aveva riscontrato segni clinici di sinusite, neppure all'esito degli opportuni esami strumentali fatti eseguire, ed aveva anzi escluso che tale patologia, se di origine traumatica, possa individuarsi pochi anni dopo l'evento; peraltro, in assenza di altri elementi da fornire dall'assicurato ed in mancanza di specifiche contestazioni alla consulenza, la domanda doveva essere respinta, non avendo il CC raggiunto la percentuale minima di legge dell'11%, perché il consulente aveva solo confermato la percentuale dell'8% per la frattura delle ossa nasali. Avverso detta sentenza propone ricorso il CC affidato ad un unico motivo. L'Inail ha depositato procura. p MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 74 e 78 del DPR 1124 del 1965, difetto di motivazione ed error in procedendo perché, in presenza di dai due valutazioni mediche difformi, l'acritica accettazione a risultati della consulenza questa d'appello, avendo espresso un parere puramente assertorio e privo di analitica confutazione della consulenza espletata nel giudizio pretorile, non varrebbe a disattendere per implicito le conclusioni del primo consulente. Il ricorso non merita accoglimento, giacché il consulente nominato in appello, lungi dall'esprimere un parere meramente assertorio sullo stato di inabilità, dopo avere confermato le conclusioni del primo consulente sulla misura del danno conseguente alla frattura delle ossa nasali, ha confutato espressamente il precedente accertamento now riparo che aveva riscontrato un danno da sinusite nella misura del 4%, affermando di non averne riscontrato i segni, neppure all'esito degli opportuni esami strumentali fatti eseguire, ed ha anche escluso che i segni di tale patologia, se di origine traumatica, possano individuarsi pochi anni dopo l'evento. Pertanto il richiamo operato dal Tribunale alla consulenza di secondo grado vale implicitamente a disattendere quella precedente. Va infatti riconfermato il principio per cui, quando le valutazioni contenute nella prima relazione peritale siano state oggetto di esame critico in una consulenza successiva, è sufficiente la ragionata accettazione dei risultati di quest'ultima per ritenere implicitamente disattesi, senza necessità di specifica ed analitica confutazione, le argomentazioni ed i rilievi esposti nella consulenza precedentemente disposta (cfr, ex multis Cass. 11 gennaio 1995 n. 271). Il ricorso va pertanto rigettato. Nulla per le spese ai sensi dell'art. 152 disp. att. al codice di procedura civile.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 16 ottobre 2000. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Vincenzo Cressa лини Il Presidente: || Cons. estensore: Phille IL COLLABORATORE DI CANCELLER IA Deposita in Cincellería Oggi, #9 GEN. 2001 I IL COLLABORATORE) D , LE CANCELLERÍA A S O 0 S L 1 L A 3 . T O 3 , T B 6 R A I S 'A . D E L P N A S L T E I 2 S N D 7 O - G I P 8 S O - IM N 1 A E 1 S D A I E D E , A E G O T O R G N T T E E IS IT L S G E IR E A R D L L O E D 2