Sentenza 21 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 21/06/2001, n. 8473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8473 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2001 |
Testo completo
4 7 3 . N , O 1 L 9 L 9046/99 + 12340/( 9 O , H R 0.1 E UD. 23.04.2001 T Reg. S M I G E R 9 CRON 19403 3 A E D E 6 S T 4 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE N . E S T E R A SEZIONE 2a CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Presidente Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere rel. Dott. Rosario DE JULIO Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Dott. Francesca TROMBETTA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Sui ricorsi iscritti al n. 9046/99 + 12340/99 Ricorso n. 9046/99 proposto Oggetto: Pagamento da somme. GA UN, domiciliato ex lege presso la Cancelle- ria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Scaffidi Domianello come da procura a margine del ri- corso. RICORRENTE
contro
AZ ST, domiciliato ex lege presso la Cancelle- ria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'Avv. 1 633/01 Prof. Giovanni Caratazzolo come da procura a margine del controricorso. CONTRORICORRENTE E RICORRENTE INCIDENTALE Ricorso n. 12340/99 proposto da AZ ST, domiciliato ex lege presso la Cancelle- ria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'Avv. Prof. Giovanni Caratazzolo come da procura a margine del controricorso. RICORRENTE INCIDENTALE
contro
GA UN. INTIMATO per la cassazione della sentenza del Giudice di Pace di Mes- sina n. 17/99 del 20.01.1999 / 21.01.1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23.04.2001 dal Cons. Dott. Antonino Elefante. Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Raffaele Palmieri che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e per l'inammissibilità del ricorso incidentale. S SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - Con atto di citazione notificato il 17.11.1997, NZ Gal- letta conveniva in giudizio, davanti al Giudice di pace di Mes- sina, AG AZ al fine di sentirlo condannare al paga- 2 mento della somma di £. 79.000 a titolo di quota parte per i lavori di pulizia delle rete fognaria condominiale, fonte di esa- lazioni maleodoranti. Deduceva l'attore di essere proprietario di tre appartamenti in un edificio composto da sei unità im- mobiliari, sprovvisto di amministratore, regolamento e tabelle millesimali;
di essersi sempre dovuto occupare, nella inerzia degli altri condomini, della gestione e manutenzione delle parti comuni;
di aver sborsato per la pulizia dei pozzetti della rete fognaria la somma di £. 476.000 e di aver ottenuto dagli altri condomini, tranne che dal AZ, il rimborso della quota di spettanza. Costituitosi il AZ contestava la domanda assumendo che si trattava di un intervento effettuato senza la propria autoriz- zazione e non avente il carattere dell'urgenza e necessità. Chiedeva l'accertamento dello stato della fognatura condomi- niale avendo l'attore arbitrariamente proceduto alla costruzio- ne di pozzetti fognari e a un nuovo allaccio. Espletata l'istruttoria anche mediante c.t.u., il Giudice di pace, con sentenza n. 17/99 del 20.01.1999 / 21.01.1999, di- Alefak sponeva l'esecuzione dei lavori di rifacimento, a regola d'arte, dell'impianto fognario a carico del ET per il costo com- plessivo di £. 800.000, di cui il 10/100 doveva essere pagato dal AZ;
condannava poi il AZ al pagamento in favore del ET della somma di £. 40.000 per i lavori di pulitura 3 della fognatura condominiale, nonché della somma di £. 17.000 quale rimborso di una parte della spesa, affrontata dal ET, per l'apertura dei pozzetti fognari;
disponeva il rim- borso da parte del ET a favore del AZ delle spese di c.t.u. in £. 800.000, oltre interessi, sulla somma complessiva anticipata di £. 925.000; liquidava in £. 1.200.000, oltre IVA e C.P.A., le spese di giudizio affrontate dal AZ, ponendole per £. 800.000 a carico del ET;
dichiarava che nulla era do- vuto al AZ per risarcimento danni. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il ET, in base a tre motivi. Il AZ ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale in base a un solo motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente la Corte ha disposto la riunione, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., dei ricorsi (principale e incidentale) in quanto proposti contro la stessa sentenza. 1) Col primo motivo il ricorrente principale deduce carenza ed insufficienza della motivazione e contraddittorietà con il di- Althank spositivo, per avere la sentenza impugnata riconosciuto al ET il rimborso di sole £. 40.000 rispetto alla maggiore ri- chiesta di £. 79.000 pur avendo ritenuto giusto ed opportuno l'intervento in merito ai lavori di pulitura delle rete fognaria.
2. Col secondo motivo il ricorrente deduce violazione dei principi generali dell'ordinamento avuto riguardo all'onere della prova, per aver l'impugnata sentenza addebitato al Gal- letta, solo perché aveva preso l'iniziativa, i lavori di rifacimento della rete fognaria, non effettuati a regola d'arte dall'impresa esecutrice e quantificati in £. 800.000, nella misura di 9/10 e solo per 1/10 a carico del AZ, senza considerare che trat- tandosi di lavori condominiali dovevano gravare sui tutti i condomini, non trovando giustificazione la riduzione a favore del Massa sol perché si era opposto all'intervento.
3. Col terzo motivo il ET deduce illogicità e incon- gruenza della motivazione, per non aver spiegato la sentenza impugnata, malgrado avesse affermato la responsabilità di entrambe le parti nella intera vicenda, le ragioni in base alle quali è stato disposto il rimborso a favore del ET e a cari- co del AZ per sole £. 17.000, in merito alla spesa per l' apertura dei pozzetti nel corso delle operazioni peritali am- montante a £. 150.000. Sostiene il ricorrente che parimenti ingiustificato è il criterio in ordine alle ripartizione delle spese Affai di c.t.u. e di quelle processuali, poste a carico del ET le prime nella misura di £. 800.000 rispetto alla somma com- plessiva di £. 925.000, e le seconde nella misura di £. 800.000 rispetto alla somma liquidata di £.
1.200.000. I) Con unico motivo il ricorrente incidentale AZ deduce violazione e falsa applicazione dei principi di diritto per aver l' impugnata sentenza posto a suo carico il pagamento del con- tributo per le spese di rifacimento e pulitura della fognatura condominiale, senza considerare che la causazione di tali lavo- ri era da attribuire al ET per gli arbitrari interventi effet- tuati alla rete fognaria. A) Ciò posto, per quanto riguarda il ricorso principale, os- serva la Corte che i motivi, da trattare congiuntamente, sono infondati. aa) Come è noto la sentenza del Giudice di pace resa in una controversia del valore non eccedente i due milioni (come quella in esame) è sempre pronunciata secondo equità (ex art. 113, comma secondo, c.p.c. nel testo sostituito, con decorren- za 1 maggio 1995, dall'art. 21 della legge n. 374 del 1991), an- che se il giudicante non abbia fatto alcun riferimento all'equità ovvero abbia applicato una norma di legge senza menzionare l' equità, dovendosi, in tale ultima ipotesi, presumere implicita la corrispondenza, "sic et simpliciter", della norma giuridica сворик applicata alla regola di equità (v. ex plurimis: Cass.
8.1.1999 n. 107; 11.6.1998 n. 5794). ab) La sentenza del Giudice di pace pronunciata secondo equità è impugnabile per cassazione solo per motivi attinenti alla giurisdizione e per violazione delle norme sulla competen- 6 za (ex art. 360 nn. 1 e 2 c.p.c.), ovvero (con riferimento al n. 3 dello stesso articolo) solo per violazioni di norme costituziona- li, di norme comunitarie, di norme processuali e dei principi generali dell'ordinamento, mentre non è denunciabile la viola- zione dei "principi regolatori della materia”, avendo la novella dell'art. 113, 2° comma, c.p.c., soppresso il riferimento a tali principi, quale limite al potere equitativo del Giudice di pace (Cass. 12.1.1999 n. 227), né le altre violazioni di legge (Cass. 29.3.1999 n. 2984). ac) Inoltre, tale sentenza equitativa del Giudice di pace è impugnabile per cassazione (in relazione al n. 4 dell'art. 360) per vizi della motivazione, quando questa sia assolutamente mancante o apparente, ovvero illogica, oppure fondata su af- fermazioni contrastanti o perplesse, o comunque inidonee ad evidenziare la "ratio decidendi" (Cass.
5.2.1999 n. 1007), ma non anche quando la motivazione sia solo insufficiente o in- completa. ad) Alla luce di tali considerazioni i denunciati vizi della motivazione, nei limiti in cui è ammesso il sindacato, e la de- nunciata violazione dei principi generali dell'ordinamento, so- no infondati poiché il Giudice di pace ha esplicitato la ratio de- cidendi allorché si è diffuso ampiamente nella valutazione delle reciproche condotte delle parti, individuando con suffi- ciente chiarezza e certezza, in conformità dei principi generali 7 dell'ordinamento, le rispettive colpe e responsabilità. La moti- vazione dell'impugnata sentenza si svolge secondo tale cor- retto iter logico-argomentativo, che conduce ad una sorta di compensazione delle reciproche istanze. In tale ottica i denun- ciati vizi risultano del tutto insussistenti. Il ricorso principale va, quindi, rigettato. B) Il ricorso incidentale, contenuto nel controricorso, è inammissibile perché è stato notificato fuori termine (art. 370 c.p.c.), cioè l' 8.6.1999 (martedì) oltre i venti giorni dalla sca- denza del termine stabilito per il deposito del ricorso principa- le, che, in base all'art. 389 c.p.c., è di venti giorni dalla notifi- cazione avvenuta il 27.4.1999. Invero la proposizione dell'impugnazione principale deter- mina, per coloro cui il relativo atto sia notificato, l'onere di esercitare il proprio diritto d'impugnazione nei modi e nei ter- mini previsti per l'impugnazione incidentale (art. 333 c.p.c.); pertanto, è inammissibile, ai sensi del combinato disposto de- gli artt. 333, 370 e 371 c.p.c., il ricorso incidentale contenuto in un controricorso notificato oltre il quarantesimo giorno dalla notifica del ricorso principale. Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente com- pensate tra le parti le spese processuali del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
8 La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale e di- chiara inammissibile il ricorso incidentale.. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Se- zione Civile, il 23 aprile 2001. IL CONSIGLIERE ESTENSORE Antains Eliporte IL PRESID ENT IL CANCELLER 01 Paolo 4 O 7 L 3 L . O N ) F . DEPOSITATO IN CANCELLERIA E E 1 C 9 E Roma 21 GIU 2001. 9 A N 1 P - O 1 IL CANCELLIERE C1, I I 1 Z - Tolezco D A 1 R E 2 T . C S I I 1 G 9 D E 3 U R I E A G 6 D 4 E E . T N T N . T T E R S S I E A ( 9