Sentenza 24 giugno 2014
Massime • 1
Il provvedimento di rigetto della richiesta di differimento dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica è affetto da vizio di motivazione solo se l'omesso riferimento alle necessità di tutela del diritto alla salute e al divieto di trattamenti contrari al senso di umanità si combina con l'accertata sussistenza di un quadro patologico particolarmente grave, capace "ictu oculi" di essere causa di una sofferenza aggiuntiva proprio per effetto della privazione dello stato di libertà, nonostante il regime di detenzione possa assicurare la prestazione di adeguate cure mediche.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/06/2014, n. 32882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32882 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 24/06/2014
Dott. CAIAZZO UI - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - N. 2034
Dott. BONITO F. Maria S. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 51090/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN LU N. IL 25/12/1969;
avverso l'ordinanza n. 4832/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA, del 03/10/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
lette le conclusioni del PG Dott. CANEVELLI Paolo il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. La Corte osserva:
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 3 ottobre 2013 il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava l'istanza proposta da LA UI volta alla sospensione della esecuzione della pena ai sensi dell'art. 147 c.p. ed all'applicazione della detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1, O.P..
A sostegno della decisione il Tribunale argomentava: il Magistrato di sorveglianza ha rigettato l'istanza del LA con provvedimento del 20.8.2013 reso ai sensi dell'art. 684 c.p.p., motivando sulla non incompatibilità del regime detentivo e sulla pericolosità sociale dell'istante; analoga istanza del LA è stata respinta dal tribunale in data 4.10.2012; le relazioni sanitarie in atti, l'ultima delle quali quella del 26.9.2013, danno atto di una evoluzione peggiorativa delle patologie, di indubbia gravita, ma rappresentative del loro naturale decorso;
non v'è pertanto mutamento sostanziale della prognosi a carico dell'istante e la confermata gravita patologica non lo pone in un immediato pericolo di vita, ne' influisce sulla compatibilità col regime carcerario;
il LA può essere adeguatamente curato in carcere;
neppure appare l'espiazione della pena, nelle condizioni date, contraria al senso di umanità; va inoltre confermato il giudizio di pericolosità sociale desumibile dalle 56 iscrizioni nel certificato penale e dai procedimenti in corso, due dei quali per rapina;
il condannato ha goduto numerose volte dei benefici di legge sempre violandone le prescrizioni anche con la consumazione di reati come quello di rapina;
di qui la conclusione che il LA è soggetto "ad elevatissima pericolosità sociale".
2. Ricorre per cassazione avverso detto provvedimento il detenuto, assistito dal difensore di fiducia, il quale nel suo interesse sviluppa due motivi di impugnazione.
2.1 Col primo di essi denuncia la difesa ricorrente difetto di motivazione in relazione all'art. 147 c.p., n. 2, in particolare osservando: il provvedimento ignora del tutto e travisa i contenuti delle relazioni mediche e dello stesso reparto specialistico del Policlinico di Roma;
i sanitari di Regina EL hanno sottolineato che il detenuto corre pericolo di vita e che è impossibile curare in ambiente carcerario la "fibrosi epatica"; di qui la incompatibilità carceraria delle patologie accertate, tenuto contro, altresì, della patologia psichiatrica diagnosticata ma ignorata dai giudicanti;
ignora altresì l'ordinanza la disponibilità espressa dagli zii del detenuto ad accoglierlo e curarlo per non vederlo morire in carcere.
2.2 Col secondo motivo di ricorso denuncia ancora la difesa ricorrente difetto di motivazione in relazione all'art. 147 c.p., n. 2 e art. 74-ter, comma 1-ter O.P., sul rilievo che: l'ordinanza ha travisato il provvedimento adottato dal magistrato di sorveglianza, ai sensi dell'art. 684 c.p.p., in data 20.8.2013; con detto provvedimento il giudice territoriale non ha affatto rigettato l'istanza del detenuto, ma ha rimesso ogni decisione al provvedimento definitivo del tribunale in considerazione della mancata acquisizione delle risultanze sanitarie e della ormai imminente udienza davanti ad esso tribunale.
3. Il P.G. in sede, con argomentata requisitoria scritta, concludeva per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
4. La doglianza è fondata.
Ed invero non può sottacere il Collegio che l'ordinanza in scrutinio si appalesa motivata in termini giuridicamente non corretti e logicamente incoerenti attese le risultanze procedimentali. Va preliminarmente chiarito che il differimento della pena, secondo la disciplina portata dagli artt. 146 e 147 c.p., può essere provvedimento necessitato ovvero facoltativo e ciò, evidentemente, sulla base della ricorrenza o meno di determinati requisiti. Nel caso in esame il giudice a quo ha rigettato l'istanza del ricorrente giacché le risultanze diagnostiche acquisite non erano nel senso della incompatibilità delle condizioni di salute dell'interessato con lo stato di detenzione. Siffatta affermazione, peraltro, non è stata poi supportata dalla descrizione delle patologie che hanno consentito al tribunale di escludere che, nel caso di specie, ricorra sia l'ipotesi di differimento obbligatorio disciplinato dall'art. 146 c.p., n. 3, peraltro non richiesto dall'interessato, sia quella del differimento facoltativo di cui al successivo art. 147 c.p., n. 2, posto che è proprio il requisito della incompatibilità detentiva con lo stato di salute dell'istante quello distintivo tra la prima e la seconda ipotesi, in cui il codificatore ha contemplato la fattispecie secondo la quale, pur potendosi astrattamente ritenere la compatibilità tra patologie accertate e stato di detenzione, purtuttavia la presenza di una "grave infermità fisica" può consentire il differimento di quest'ultima.
Ne consegue che la questione di diritto posta dalla disciplina relativa al differimento facoltativo è quella di definire i confini della riconosciuta discrezionalità ("L'esecuzione della pena può essere differita" recita la norma di riferimento).
Orbene, sul punto non è mancata l'adeguata elaborazione giurisprudenziale di questa Corte, la quale ha ripetutamente affermato il principio che il giudice investito della delibazione della domanda per l'applicazione dell'art. 147 c.p. deve tener conto, indipendentemente dalla compatibilità o meno dell'infermità colle possibilità di assistenza e cura offerte dal sistema carcerario, anche dell'esigenza di non ledere comunque il fondamentale diritto alla salute e il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità, previsti dagli artt. 32 e 27 Cost., circostanza questa che ricorre, ad esempio, allorché, nonostante la fruibilità di adeguate cure anche in stato di detenzione, le condizioni di salute accertate diano luogo ad una sofferenza aggiuntiva, derivante proprio dalla privazione dello stato di libertà in sè e per sè considerata, in conseguenza della quale l'esecuzione della pena risulti incompatibile coi richiamati principi costituzionali (cfr. Cass., Sez. 1, 28/09/2005, n. 36856; Sez. 1, 28.10.1999, Ira). E ciò considerando, inoltre, che detta sofferenza aggiuntiva è comunque inevitabile ogni qual volta la pena debba essere eseguita nei confronti di soggetto in non perfette condizioni di salute, di tal che essa può assumere rilievo solo quando si appalesi, presumibilmente, di entità tale - in rapporto appunto alla particolare gravita di dette condizioni - da superare i limiti della umana tollerabilità (Cass., Sez. 1, 20.05.2003, n. 26026; 10.12.2008, n. 48203). Ed invero, il giudice a quo ha apoditticamente affermato che una gravissima patologia epatica, ormai ingravescente verso l'esito esiziale, non è contraria al senso di umanità, peraltro ignorando in tale conclusione una seconda grave patologia accertata a carico del detenuto, quella psichiatrica, della quale il Tribunale non fa cenno alcuno.
In ogni caso appare di palese evidenza che il sillogismo decisorio articolato dal tribunale si fonda su una serie di evidenti travisamenti delle risultanze processuali: le relazioni sanitarie, contrariamente a quanto affermato dal tribunale, indicano per il detenuto pericolo di vita;
dette patologie non sono curabili adeguatamente in struttura carceraria;
lo stato patologico del detenuto sta involvendo (per il tribunale questo è nulla più che un "naturale corso delle patologie") verso l'esito esiziale. Del tutto illogico si appalesa altresì l'argomentare del tribunale là dove perviene alla conclusione che il LA, sia soggetto "ad elevatissima pericolosità sociale", sia perché lo stato di salute attuale del predetto esclude qualsivoglia possibilità di autonome condotte delittuose, sia perché non è dal numero delle iscrizioni nel casellario giudiziale, ovvero dai carichi pendenti, che può desumersi la pericolosità sociale del ricorrente, il quale in realtà negli anni ha commesso, stando al provvedimento in esame, reati tipici del delinquente di strada. La pericolosità sociale della persona, soprattutto se di livello "elevatissimo", può e deve legittimamente essere desunta dalla qualità criminale delle condotte delittuose commesse, qualità non apprezzabile se si indica il furto ovvero l'evasione, ovvero la rapina in assenza di qualsivoglia ulteriore indicazione circa le modalità ed i contesti nei quali le condotte vennero consumate. Sul punto del tutto silente appare l'ordinanza impugnata salva la conclusione innanzi indicata, per questo da giudicarsi sostenuta con motivazione tipicamente apparente.
5. L'ordinanza va pertanto irrimediabilmente cassata con rinvio al tribunale di sorveglianza di Roma affinché riesamini la domanda del detenuto dando conto degli esiti relativi agli accertamenti sanitari in atti, ivi compresa la patologia psichiatrica, di poi argomentando compiutamente in ordine alla compatibilità delle patologie in atto, considerata la loro natura ingravescente, col regime carcerario anche in relazione al senso di umanità che per la nostra carta costituzionale deve permeare il regime detentivo. Quanto poi alla pericolosità del ricorrente, provvederà il giudice di rinvio a darne adeguata dimostrazione attraverso la qualificazione criminale delle condotte commesse e la apprezzabilità in concreto di un pericolo attuale di recidivanza.
P.Q.M.
la Corte, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Roma.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2014