Sentenza 14 giugno 2013
Massime • 1
In materia di impugnazioni, è ammissibile l'appello proposto dalla parte civile avverso la sentenza con la quale il primo giudice abbia dichiarato la prescrizione del reato. (La Suprema Corte ha precisato che la parte civile ha il potere di impugnare la sentenza dichiarativa della prescrizione ed il giudice dell'impugnazione potrà, all'esito del giudizio, o respingere l'appello, reputando corretta la decisione impugnata, ovvero ritenere erronea la statuizione di primo grado e, conseguentemente, delibare ex novo, sia pure ai soli effetti civili, sulla responsabilità dell'imputato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/06/2013, n. 40069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40069 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 14/06/2013
Dott. FIANDANESE Franco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 1602
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 34811/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Cinara s.p.a., parte civile costituita nel procedimento a carico di RO MO AN, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, in data 16 dicembre 2011, che ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Milano - Sezione di Monopoli, in data 12 giugno 2009;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere Dott. Franco Fiandanese;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa Fodaroni Maria Giuseppina, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Bari con sentenza in data 16 dicembre 2011, dichiarava l'inammissibilità dell'appello proposto dalla parte civile Cinara s.p.a avverso la sentenza del 12 giugno 2009 del Tribunale di Bari - Sezione di Monopoli, nel procedimento a carico di RO MO AN e altri, che aveva dichiarato non doversi procedere perché estinti i reati per prescrizione. La Corte di Appello riteneva che la sentenza del primo giudice, non pronunciandosi sulla responsabilità penale dell'imputato, non avesse pregiudicato in alcun modo le ragioni della parte civile costituita, che avrebbe potuto far valere le proprie ragioni nella competente sede civile, con la conseguenza che la stessa parte civile non aveva interesse a proporre appello.
Propone ricorso per cassazione il difensore della parte civile Cinara s.p.a., deducendo inosservanza di norme processuali con riferimento agli artt. 576, 568 e 591 c.p.p.. Il ricorrente rileva che con atto di appello, espressamente limitato ex art. 576 c.p.p. agli effetti civili della sentenza e ai soli fatti di cui al capo C) relativi alle condotte lesive nei confronti della società Cinara s.p.a., si deduceva che erroneamente il primo giudice aveva ritenuto prescritti i fatti - reato entro il termine di sette anni e mezzo a decorrere dal 9 luglio 2001, in quanto la condotta fraudolenta si era protratta anche per gli anni successivi e soltanto nel 2003 si era consolidata la cessazione dei pagamenti. Ciò premesso il ricorrente afferma, citando giurisprudenza di questa Suprema Corte a sostegno della sua tesi, che a norma dell'art. 576 le parti civili possono impugnare le sentenze di proscioglimento, intendendosi sia le sentenze di assoluzione di cui all'art. 530 c.p.p., sia le sentenze di proscioglimento di cui all'art. 531 c.p.p.
con le quali venga dichiarato estinto il reato per intervenuta prescrizione;
sostiene, quindi, che sussiste l'interesse della parte civile ad ottenere, in sede penale, ove essa società ha indirizzato ed orientato la propria domanda civilistica, l'accoglimento delle proprie pretese risarcitorie.
Ha depositato memoria il difensore di RI NC, anch'egli imputato nello stesso procedimento a carico di RO, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso sia perché proposto da parte civile non legittimata, in quanto mai costituita contro l'imputato medesimo, ma solo
contro
RO MO, sia perché proposto avverso sentenza già definitiva in primo grado;
chiedendo, altresì, la condanna della parte civile ricorrente, ex art. 592 c.p.p., comma 4, alla refusione delle spese del presente giudizio, con distrazione in favore del difensore anticipatario. MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve rilevarsi preliminarmente che il ricorso è espressamente limitato ai soli fatti di cui al capo C), con riferimento ai quali era imputato il RO e non anche RI NC, il quale, pertanto, è del tutto estraneo al presente giudizio. La questione sottoposta all'esame di questo collegio deve essere risolta in senso conforme ai precedenti di questa Sezione (Sez. 2, n. 9263 del 02/02/2012, P.C. in proc. Nese, Rv. 252706; Sez. 2, n. 7041 del 28/11/2012 - 13/02/2013, Caleca, Rv. 254999), che questo collegio condivide (non rilevando la diversa fattispecie esaminata da Sez. U, n. 35599 del 21/06/2012, Rv. 243252, che riguarda l'improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela) anche nel seguente testo motivazionale:
"Il problema, infatti, non attiene affatto al profilo della carenza d'interesse ma alla diversa questione se la parte civile sia legittimata ad impugnare la sentenza di prescrizione pronunciata dal giudice di primo grado e se e in che termini la Corte di Appello debba pronunciarsi sulla questione devolutale.
(...) Il fatto che la parte civile possa proporre l'azione in sede civile senza essere pregiudicata dalla decisione in sede penale, è un argomento incongruo perché, una volta che la legge le ha concesso di far valere le sue ragioni, a suo insindacabile giudizio, in sede civile o in sede penale, non compete al giudice indicare quale via la suddetta parte debba seguire. Quanto, poi, all'interesse della parte civile a tutelare i propri interessi in sede penale piuttosto che in sede civile, è sufficiente osservare che l'accertamento in sede penale non soffre delle preclusioni e dei limiti previsti in sede civile. Ma che la parte civile abbia il diritto insindacabile ad impugnare la decisione di primo grado a sè sfavorevole anche quando la medesima è di non doversi procedere per estinzione del reato, ex art. 531 c.p.p., si desume dalla lettera dell'art. 576 c.p.p. che facoltizza la parte civile ad impugnare, senza limite alcuno, "la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio". Infatti, se si legge la sezione 1^ del capo 2^ del titolo 3A del libro 7^ del c.p.p., è facile avvedersi che è intitolata "sentenza di proscioglimento" e, successivamente, all'art. 529 c.p.p. ss., sono indicati ed elencati i vari tipi di sentenze di proscioglimento fra cui, è compresa anche la "dichiarazione di estinzione del reato" (art. 531 c.p.p.) che, quindi, costituisce una species del genus delle sentenze di proscioglimento. La lettera della legge, conferma, pertanto, la facoltà insindacabile della parte civile di proporre impugnazione avverso la sentenza di prescrizione dichiarata dal primo giudice. C'è da chiedersi, a questo punto, come tale principio si possa conciliare con quello (. . .) secondo il quale ove il reato venga dichiarato estinto per prescrizione, il giudice di primo grado non può pronunciare sulle statuizioni civili e, se la suddetta causa di estinzione non è rilevata dal primo giudice ma viene rilevata in appello o anche in cassazione, il giudice di grado superiore non solo deve dichiarare la declaratoria di estinzione del reato ma eliminare anche le statuizionè relative alla parte civile. (....) la regola applicabile all'ipotesi della prescrizione correttamente dichiarata (che preclude un accertamento sulle restituzioni ed il risarcimento del danno della parte civile) non può essere meccanicamente trasposta alla differente fattispecie in esame (che presuppone una sentenza di prescrizione erroneamente dichiarata), (la Corte di Appello) una volta investita dell'impugnazione, deve su di essa decidere non potendo, da una parte, ritenere fondata la doglianza della parte civile e, dall'altra, contraddittoriamente, dichiarare l'inammissibilità del gravame per una inesistente carenza di interesse ad agire.
In realtà, il raccordo fra il principio secondo il quale ove il reato venga dichiarato estinto per prescrizione, il giudice di primo grado non può pronunciare sulle domande civili, e quello dell'impugnazione della parte civile, va effettuato nei seguenti termini: la Corte di Appello, una volta investita della questione, è tenuta ad esaminarla (proprio perché, per quanto detto, non è minimamente ipotizzabile alcuna carenza di interesse) con la conseguenza che, all'esito del giudizio le si prospettano due soluzioni:
a) respingere l'appello ritenendo corretta la decisione del primo giudice: in questo caso rimane ferma anche la mancata decisione sulle domande civili, sicché alla parte civile - salvo, ovviamente, il ricorso per cassazione - non rimane che riproporre le sue domande in sede civile;
b) accogliere l'appello in quanto ritiene che, erroneamente, il primo giudice ha dichiarato estinto il reato per prescrizione. In questo caso, il giudice di appello è investito ex novo, sia pure ai soli effetti civili, della cognizione del giudizio penale sicché, deve delibare sulla responsabilità dell'imputato, e, ove, incidentalmente, lo ritenga colpevole, decidere sulle domande civili. In altri termini, avendo l'impugnazione un effetto, per così dire "retroattivo" (Cass. 17321/2007 riv 236599) il giudice di appello deve rapportarsi al momento in cui il primo giudice ha deciso e, quindi, decidere come se fosse il giudice di primo grado sicché, ove accerti che questi ha errato nel dichiarare la prescrizione, deve decidere, ai soli fini civili, prima nel merito e, poi, sulle domande civili quand1anche dovesse, poi, nuovamente dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione nel frattempo sopravvenuta. L'erroneità della decisione impugnata la si coglie, infine, con ancora maggiore evidenza, ove si rifletta su un'ipotesi affine a quella esaminata e cioè quando il giudice di primo grado dichiara la prescrizione, perché, dopo essere entrato nel merito ed avere riconosciuto la colpevolezza dell'imputato, gli concede le attenuanti che fanno scattare l'estinzione del reato (secondo la previgente normativa di cui all'art. 157 c.p.). In questa ipotesi, negare alla parte civile il diritto ad impugnare sarebbe ancora più singolare perché qui il giudice penale, prima di dichiarare la prescrizione, è entrato nel merito ed ha riconosciuto la colpevolezza dell'imputato. Dev'essere quindi, concesso alla parte civile di impugnare limitatamente alla concessione delle attenuanti al fine di consentire al giudice di appello di potere statuire, in caso di accoglimento del gravame, anche sulle domande civili. In conclusione, il ricorso della parte civile va accolto e gli atti trasmessi (ad altra sezione della Corte di Appello di Bari) la quale dovrà attenersi al seguente principio di diritto: "ai sensi dell'art. 576 c.p.p., deve ritenersi ammissibile, pur in assenza del gravame del Pubblico Ministero, l'appello proposto dalla parte civile avverso la sentenza con la quale il primo giudice ha dichiarato la prescrizione del reato. Il Giudice di Appello che riconosca errata la decisione del primo giudice di declaratoria di prescrizione del reato, sia pure ai soli fini civilistici, deve entrare nel merito dell'imputazione e, quindi, ove la ritenga fondata, pronunciare sulle domande proposte dalla parte civile anche se, successivamente alla decisione di primo grado, sia maturata la prescrizione".
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Bari per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2013