Sentenza 5 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/2001, n. 3199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3199 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2001 |
Testo completo
AULA "B" CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti 3000 CANCELLERIA 5 MAR. 2001 REPUBBLIC0 319970 1 IL CANCELLIERE NN MED POPI ITALIAN R.G.N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 9826/98 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Dott. Rosario De Musis Presidente Cron. 6605 Consigliere Dott. Vincenzo Mileo Rep. Dott. Alberto Spanò Cons. Rel. Ud. 11 gen- Dott. Mario Putaturo Donati Consigliere naio 2001 Dott. Florindo Minichiello Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: I.N.P.S., Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, elettiva- mente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, Avvocatura Cen- trale dell'Istituto, presso gli avvocati Domenico Ponturo, Fabio Fonzo e Rina Sarto che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
ricorrente
contro
Casa di Cura Villa Maria S.r.l. e per essa il Fallimento della Casa di Cura Nuova Villa Maria S.r.l., in persona del curatore, elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere Michelangelo n. 9, presso gli Avvoca- 116 ti prof. Marcello Pedrazzoli e prof. Arturo Maresca che lo rappre- sentano e difendono giusta delega in atti;
-- controricorrente avverso la sentenza n. 100/97, decisa il 14 marzo 1997 e pubblica- ta il 28 maggio 1997, resa dal Tribunale di Bologna nel procedi- mento n. 1651/90 R. G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 11 gennaio 2001 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; uditi gli avvocati Domenico Ponturo nell'interesse dell'I.N.P.S. e Pedrazzoli Marcello nell'interesse della controricorrente;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Martone, ha concluso per il rigetto del primo moti- vo, assorbito il secondo;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 3 novembre 1986 la Casa di Cura Villa Maria S.r.l. in liquidazione proponeva opposizione avverso Decreto In- giuntivo emesso dal Pretore di Bologna in data 2 ottobre 1989, su richiesta dell'I.N.P.S., per l'importo di lire 1.030.309.650 oltre interessi, per omissioni contributive relative a lavoratori dipen- denti, nonché a collaborazioni del direttore sanitario, di medici di guardia, di tecnici del settore sanitario, nelle quali l'Istituto aveva ravvisato rapporti di lavoro subordinato. - Il Giudice adito, con sentenza n. 404/89 in data 4 maggio 25 settembre 1989, revocava il provvedimento monitorio per effetto di diverso computo degli importi, conseguente allo jus superveniens. 2 Л Ravvisava peraltro un rapporto di lavoro subordinato nelle colla- borazioni in premessa e condannava la società opponente al paga- mento dei relativi contributi ed accessori. Interponeva appello la Casa di Cura Villa Maria S.r.l. in liquida- zione, poi divenuta nel corso del giudizio di secondo grado Casa di Cura Nuova Villa Maria S.r.l.; l'I.N.P.S. proponeva appello in- cidentale al fine di ottenere il pagamento di maggiori somme per effetto di un diverso calcolo delle sanzioni per mancato tempesti- vo pagamento. Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 100/97, emessa in data 14 marzo 28 maggio 1997, dichiarava cessata la materia del con- tendere in relazione alle posizioni oggetto di condono;
dichiarava la natura autonoma dei rapporti ancora in contestazione, acco- gliendo per quanto di ragione l'appello principale;
respingeva conseguentemente l'appello incidentale, ravvisando l'infondatezza di ogni pretesa dell'I.N.P.S. per tali posizioni. Per quanto rileva in questa sede, in relazione alla sola posizio- ne del Direttore Sanitario dott. Weingarten, essendovi stata ac- quiescenza per tutte le altre, così motivava la decisione. Osservava che la prova testimoniale espletata in primo grado e le circostanze di fatto evidenziate dal consulente tecnico di ufficio consentivano di accertare che il predetto era impegnato per una ° due ore al giorno, non aveva obblighi di orario, non sottostava a forme di controllo esercitate dalla Casa di Cura, operava secondo le indicazioni della Regione, rispondendo del suo operato diretta- 3 mente alle autorità sanitarie e, nello stesso periodo in esame, svolgeva una propria attività di libero professionista, qualifica- ta come "prevalente". Avverso la sentenza, non notificata, propone ricorso per cassa- zione l'I.N.P.S. con atto notificato in data 22 maggio 1998; dedu- ce a sostegno due motivi. La Casa di Cura Villa Maria S.r.l. in liquidazione, e per essa il fallimento della Casa di Cura Nuova Villa Maria S.r.l.; resiste con controricorso notificato in data 1 luglio 1998. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo si denuncia, con riferimento ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 cpc, la violazione e falsa applicazione dell'art. 2094 cc, nonché l'omessa e/o insufficiente motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia. Si osserva che il Tribunale ha omesso qualsiasi considerazione in ordine alle dichiarazioni rilasciate dal dott. Weingarten ad un Ispettore dell'Istituto. La censura non è fondata. Ed invero il controllo sulla logicità del giudizio, riservato alla Corte Suprema, non può risolversi in un'ulteriore valutazione de- gli elementi sottoposti all'esame del giudice del merito, con ap- prezzamento dell'eventuale ingiustizia della sentenza impugnata. Altro è l'insufficienza della motivazione, ossia la mancanza di ragioni, altro l'ingiustizia della decisione, ossia la mancanza di buone ragioni. La sentenza di merito è valida purché il giudice 4 n dica quali argomenti lo abbiano guidato a decidere come ha deci- so. La bontà della soluzione adottata non può essere sindacata in cassazione sulla base di critiche che attengono alla inadeguatezza della decisione per un diverso apprezzamento delle risultanze di causa. La Corte regolatrice è tenuta soltanto a verificare la sussistenza di "ragioni sufficienti", posto che all'obbligo forma- le di motivare si affianca l'obbligo di esprimere in modo ade- guato il proprio convincimento, risolvendo la questione di fatto secondo canoni metodologici indicati nel codice di rito e comun- que desumibili dai principi fondamentali dell'ordinamento giuridi- co. D'altro canto "il vizio di omessa, insufficiente o contradditto- 360 n. 5 c.p.c., non conferisce ria motivazione, di cui all'art. alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, ma solo quello di controlla- re, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuri- controversia pro- dica in relazione ad un "punto decisivo della : spettato dalle parti o rilevabile d'ufficio" le argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta esclusivamente individuare le fonti del proprio convincimento, di esaminare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, sce- gliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare la prevalenza al- l'uno о all'altro mezzo di prova, salvi i casi tassativamente 5 Л previsti dalla legge" (Così di recente Cass. civ., sez. lav., 17 gennaio 2000, n. 456, in linea con Cass. civ., sez. un., 11 giugno 1998, n. 5802, Cass. civ., sez. un., 11 giugno 1998, n. 5802, Cass. civ., sez. un., 27 dicembre 1997, n. 13045, Cass. civ., sez. III, 18 marzo 1995, n. 3205 ). Inoltre "la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della in- tera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giu- ridica e della coerenza logico - formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusi- il compito di individuare le fonti del proprio convinci- va, di assumere e valutare le prove, di controllarne mento, l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessi- ve risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente ido- a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, nee liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di così, prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge). Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà del- la medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quan- do, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di pun- Л ti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o ri- levabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non con- sentire l'identificazione del procedimento logico giuridico po- a base della decisione (Cass. civ., sez. III, 15 aprile 2000, sto n. 4916. Richiamati tali principi, si osserva che il Tribunale ha offerto, sia pur termini alquanto concisi, una razionale giustificazione in ordine alle ragioni per cui ha escluso l'esistenza di una subordi- nazione nei riguardi del direttore sanitario dott. Weingarten, po- nendo tra l'altro in rilievo che il medesimo svolgeva una propria attività professionale, ritenuta prevalente, aveva limitato impe- gno presso la Casa di Cura Villa Maria, non sottostava a forme di controllo e rispondeva direttamente alle Autorità Sanitarie. L'Istituto ricorrente non contesta che tale sia l'esito delle ri- sultanze istruttorie prese in esame dal Tribunale ma si duole so- lamente che questo non abbia preso in considerazione le dichiara- zioni in parte contrastanti, rese dal medesimo dott. Weingarten all'Ispettore dell'I.N.P.S.; peraltro l'individuazione delle fonti di convincimento è riservata al giudice di merito e d'altro canto il verbale ispettivo fa fede sull'avvenuto rilascio di tali di- chiarazioni da parte del dott. Weingarten, non anche sulla veridi- cità delle medesime che anzi sono suscettibili di libero apprezza- mento da parte del giudice di merito e quindi non hanno la conno- 7 Л tazione della decisività. Col secondo mezzo si denuncia, con riferimento ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 cpc, la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 comma 1 lettera a, b, c, legge 29 febbraio 1998 n. 48, nonché il vizio di motivazione, . Si afferma che l'appello incidentale avanzato da esso Istituto av- verso la statuizione pretorile in quanto aveva applicato l'aliquota ridotta ravvisando un'incertezza connessa a contrastan- ti orientamenti giurisprudenziali sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo era stato disatteso, pur non ricorrendo gli estremi richiesti all'art. 4 legge 48/88 per il beneficio in discorso. La censura risulta assorbita. Invero il Tribunale si è limitato ad osservare che tutte le prete- se dell'I.N.P.S. connesse ai rapporti in premessa meritavano di essere respinte. Ne ha quindi tratto la conseguenza che anche le richieste avanzate con l'appello incidentale, relative al ricono- scimento di maggiori importi rispetto a quelli liquidati dal primo giudice dovevano esser disattese. Posto che è stato rigettato il primo motivo, apparendo corretta la statuizione del Tribunale in quanto nega in radice la spettanza di qualsiasi importo, rimane assorbita qualsiasi doglianza attinente alla ipotizzata violazione della normativa in tema di determinazione delle sanzioni. Conclusivamente va rigettato il primo motivo, assorbito il secon- do. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositi- 8 л vo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte Rigetta il primo motivo, assorbito il secondo. Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, li- quidate in lire 20.000 oltre a lire 3.000.000 (tre milioni) per ono- rario Roma, 11 gennaio 2001 IL PRESIDENTE be MuisКорито ве IL CONSIGLIERE ESTENSORE Albver you Shille IL CANCELLIERE 5 MAR. 2001 Depositato in Cancelleria oggi, D E L L A IL CANCELLIERE S G I E I D R O S E N E L E 7 1 E 3 G - 1 .
8 - G 3 N 3 5 A . E I 1 S I L N D S E R ' L 0 A T S A S T , A E S P S N A I O G B , A D P L M I O I T O D O L I S 9