Sentenza 11 dicembre 2002
Massime • 1
Non è abnorme, ne' illegittimo il provvedimento con il quale il giudice dell'udienza preliminare, ravvisato nel fatto un reato diverso da quello contestato, dichiari la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e disponga la contestuale restituzione degli atti al P.M. (Nella specie, il g.u.p. aveva ritenuto che nel fatto fosse configurabile il reato previsto dall'art. 371-bis cod. pen. e non quello di cui all'art. 378 stesso codice per il quale era stata elevata imputazione) V. Corte cost., 5 dicembre 1997 n. 378
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/12/2002, n. 14374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14374 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. FRANCESCO ROMANO Presidente
1. Dott. LUCIANO DERIU Consigliere
2. Dott. NICOLA MILO Consigliere
3. Dott. VINCENZO ROTUNDO Consigliere
4. Dott. DOMENICO CARCANO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI IO, nato a [...] il [...];
avverso ordinanza 12/7/2001 del G.U.P. (Giudice dell'Udienza Preliminare) presso il Tribunale di Messina;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Luciano Deriu;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Sost. Proc. Gen. dott. Wladimiro De Nunzio che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
- Con provvedimento 12/7/2001, il GUP (giudice della udienza preliminare) del Tribunale di Messina, ravvisato nei fatti un reato diverso da quello originariamente contestato (e cioè quello di cui all'art. 371 bis C.P. in luogo di quello di cui all'art. 378 C.P.) e ritenuta la nullità della richiesta di rinvio a giudizio, disponeva la sospensione del procedimento nei confronti di LI AZ e la restituzione degli atti al P.M..
- Proponeva ricorso per cassazione il difensore di AZ LI, deducendo "violazione dell'art. 606 lett. C) E) C.P.P., in relazione all'art. 423 C.P.P. (provvedimento abnorme - omessa motivazione - violazione dei principi sanciti dall'art. 423 C.P.P. anche con riferimento alla sentenza n. 378/97 Corte Cost.)";
il GUP avrebbe potuto solamente indicare al P.M. la strada da seguire, ma non certo modificare il fatto contestato, dichiarare la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e sospendere il procedimento.
- Con requisitoria scritta del 27/12/2001, il Procuratore Generale presso questa Suprema Corte ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Nella requisitoria scritta del Procuratore Generale presso questa Corte, si legge testualmente:
"Il ricorso è inammissibile in quanto proposto avverso provvedimento inoppugnabile e che non può essere considerato abnorme e come tale impugnabile (il tutto ex art. 568 C.P.P.)". "La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito (Sez. Un.24/11/99, Magnon); Sez. Un. n. 17/98 del 10/12/97, Di Battista) che
è affetto dal vizio di abnormità il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, nonchè quello che - pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere - si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite".
"L'abnormità dell'atto processuale (Cass. S.U. n. 26/99) può riguardare tanto il profilo strutturale, allorchè l'atto si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso - pur non estraneo al sistema normativo - determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo"."Così definito l'ambito dell'abnormità è da escludere che nel caso ricorra tale vizio".
"Dal principio generale della necessaria correlazione tra accusa e sentenza, posto anche al fine di controllo giurisdizionale sul corretto esercizio dell'azione penale, può desumersi che la costante corrispondenza dell'imputazione a quanto emerge dagli atti è un'esigenza presente a ciascuna fase processuale e quindi anche nell'udienza preliminare (Corte Cost. 15/3/94, n. 88)". "In un ordinamento fondato sul principio di legalità, il potere del giudice di definire correttamente il fatto sul quale è chiamato a pronunciarsi è connaturato allo stesso esercizio della giurisdizione, così che allo stesso va riconosciuta la possibilità di modificare la qualificazione giuridica del fatto (Cass. S.U., n. 16/96)". "E il provvedimento di sospensione del processo è conseguenza diretta della diversa qualificazione giuridica ed era imposto dall'art. 371 bis co. 2 C.P.". "Quindi, contrariamente all'assunto difensivo, il potere azionato dal GUP è riconosciuto dal sistema processuale e il suo esercizio non può considerarsi esplicazione al di fuori dei casi consentiti al di là di ogni ragionevole limite, quanto alla assunta surrogazione nell'esercizio dell'azione penale".
"Va poi rilevato che il provvedimento non crea una stasi processuale non altrimenti rimuovibile, poichè gli atti sono stati trasmessi al soggetto titolare del potere di iniziativa processuale, e che esso si concretizza in un mero atto di impulso che non pregiudica diritti e poteri delle parti, i quali ben potranno esplicarsi nelle sedi previste".
"In conclusione, nel caso il giudice ha adottato un provvedimento perfettamente coerente sul piano giuridico con le conclusioni alle quali è pervenuto e che si inquadra nei poteri conferitigli dall'ordinamento".
- Le argomentazioni del Procuratore generale sono da ritenere corrette e ineccepibili, sicchè meritano di essere integralmente condivise.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna dell'LI al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro cinquecento (somma che stimasi di giustizia in relazione a tutti gli elementi del caso e alle condizioni richieste dalla giurisprudenza costituzionale) in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile, il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, l'11 dicembre 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 27 marzo 2003.