Cass. pen., sez. V, sentenza 11/11/2009, n. 6402
CASS
Sentenza 11 novembre 2009

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In caso di violazione dei termini di deposito della motivazione dell'ordinanza di rigetto della richiesta di riesame del provvedimento applicativo della custodia cautelare, è inammissibile il ricorso proposto, prima del deposito della motivazione, avverso il solo dispositivo dell'ordinanza.

In caso di violazione dei termini di deposito della motivazione dell'ordinanza di rigetto della richiesta di riesame del provvedimento applicativo della custodia cautelare, l'ordinanza stessa non è invalida e i termini per la sua impugnazione decorrono dalla data del deposito della motivazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 11/11/2009, n. 6402
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6402
    Data del deposito : 11 novembre 2009

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