Sentenza 11 novembre 2009
Massime • 2
In caso di violazione dei termini di deposito della motivazione dell'ordinanza di rigetto della richiesta di riesame del provvedimento applicativo della custodia cautelare, è inammissibile il ricorso proposto, prima del deposito della motivazione, avverso il solo dispositivo dell'ordinanza.
In caso di violazione dei termini di deposito della motivazione dell'ordinanza di rigetto della richiesta di riesame del provvedimento applicativo della custodia cautelare, l'ordinanza stessa non è invalida e i termini per la sua impugnazione decorrono dalla data del deposito della motivazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/11/2009, n. 6402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6402 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 11/11/2009
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - rel. Consigliere - N. 1438
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 26886/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) UR ZI, N. IL 30/11/1931;
avverso l'ordinanza n. 154/2009 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA, del 06/03/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VITO SCALERÀ;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sostituto Dott. Izzo Gioacchino, che chiede il rigetto del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avvocato Vanni Luigi del Foro di Milano, che chiede l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
1. - RA MA ricorre tramite difensore con atto d'impugnazione del 22 maggio 2009 avverso l'ordinanza del 6 marzo 2009, depositata il 13 giugno successivo, con cui il Tribunale di Reggio Calabria aveva rigettato l'istanza di riesame del provvedimento cautelare carcerario emesso nei suoi confronti da quel GIP il 21 gennaio 2009 per il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata all'importazione e traffico di stupefacenti, ed in particolare di cocaina.
Il provvedimento cautelare era stato emesso nell'ambito di una vasta indagine avente per oggetto vari sodalizi criminali, secondo l'ipotesi investigativa tra loro collegati ed organizzati per l'importazione in Italia di stupefacenti dall'America latina e la loro successiva commercializzazione.
La cautela era stata disposta sulla base di elementi indizianti desunti da intercettazioni telefoniche, dalle quali era emerso come l'indagato si occupasse direttamente e personalmente delle operazioni di importazione clandestina, agendo nell'interesse del gruppo di appartenenza ed in stretto contatto con i sodali. La sussistenza di esigenze cautelari ovviabili soltanto con la detenzione carceraria era stata desunta dall'articolazione internazionale del sodalizio illecito, che avrebbe consentito fuga agevole, e dal concreto pericolo della reiterazione della condotta illecita. Deduce il ricorrente:
a) la nullità dell'ordinanza impugnata per il tardivo deposito della sua motivazione, effettuato più di tre mesi dopo la pubblicazione del solo dispositivo in violazione dell'obbligo giuridico, sancito dall'art. 128 c.p.p., di deposito nel termine di cinque giorni dalla data della deliberazione;
tale ritardo, ritenuto equivalente al difetto assoluto di motivazione, aveva costretto esso ricorrente a proporre il ricorso per cassazione senza conoscere le ragioni della decisione del Tribunale, inutilmente attese per oltre due mesi;
b) nullità dell'ordinanza per la violazione dell'art. 178 c.p.p., lett. c), essendosi tradotto il ritardo nel deposito della motivazione, in grave pregiudizio dei diritti di difesa dell'indagato;
c) violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza ritenuti dimostrativi della sussistenza degli episodi criminosi contestati;
d) difetto di motivazione in ordine all'esistenza di esigenze cautelari.
2.- Il ricorso è inammissibile in relazione al primo motivo e conseguentemente a tutti gli altri.
È infatti vero che la violazione dei termini di deposito della motivazione dell'ordinanza impugnata sussiste, ma l'irregolarità non incide sulla validità dell'ordinanza, la cui motivazione è stata comunque depositata, ancorché tardivamente;
dalla data del deposito del provvedimento, che è costituito dalla motivazione e dal dispositivo, decorrono i termini per la proposizione del ricorso, con il quale, come prescrive l'art. 606 c.p.p., possono essere dedotti i vizi specificamente e tassativamente previsti dalla norma. Viceversa non può proporsi ricorso avverso il mero dispositivo per l'ovvia ragione che da esso non emergono le ragioni della decisione, ed a questa Corte non può essere richiesto un generico riesame della vicenda, che è proprio della sede del merito ed esula radicalmente dai limiti di cognizione che caratterizzano questa sede, cui è devoluto solo lo scrutinio di legittimità, che non può essere esercitato che in relazione ad un provvedimento ed a specifiche censure sull'esercizio in concreto della potestas judicandi come desunta dalla motivazione.
Ciò non toglie che non è certo commendevole la prassi, diffusamente invalsa, che comporta l'adozione impropria dello schema procedimentale previsto per le sentenze dall'art. 544 c.p.p. e segg., anche alle ordinanze pronunciate, come nel caso di specie, in sede di riesame di provvedimenti cautelari personali o reali, di modo che alla pubblicazione immediata del dispositivo segue, dopo un lasso di tempo più o meno lungo, il deposito della motivazione. Si tratta di prassi che, ancorché possa apparire in qualche misura giustificata dalla mole di ricorsi che non di rado grava sui Tribunali, è tuttavia deplorevole quando, come talvolta avviene, la motivazione venga depositata con un ritardo di mesi. In tali casi si verifica certamente l'inottemperanza da parte del giudice ai suoi doveri, sicuramente rilevante sul piano disciplinare, non solo perché violatrice del puntuale dettato di una norma, ma perché incide sul diritto dell'indagato detenuto ad avere pronta delibazione delle sue doglianze in ordine alla carcerazione cui è assoggettato. La violazione di tale diritto, tra l'altro sanzionata anche dall'art. 5, commi 4 e 5 della Convenzione Europea dei Diritti dell'uomo, sarebbe in ipotesi anche suscettibile di azione risarcitoria dell'eventuale danno patito dall'indagato detenuto per il patema d'animo protrattosi nel tempo in attesa della pubblicazione delle ragioni della decisione, cui è collegato l'esercizio del diritto di impugnazione, ma sul piano processuale non costituisce motivo di invalidità del provvedimento, legittimando semmai chi fosse vittima di protratti o ingiustificati ritardi, a dolersi della compressione ingiusta del suo diritto nella diversa sede competente (Sez. Unite n. 11 del 25.3.1998 rv. 210607; Sez. 3 del 22.1.2008 n. 11757; Sez. 6 del 3.10.2008 n. 13089; Sez. 5, n. 34590 e 34591 del 7.9.09).
Quanto precede evidenzia l'inammissibilità di tutte le altre censure, proprio perché sono prospettate non in relazione alla motivazione dell'ordinanza impugnata, che non era stata ancora depositata, ma ad una motivazione immaginata come plausibile, di modo che non viene chiesto a questa Corte di esercitare il sindacato di legittimità, ma genericamente ed inammissibilmente di effettuare un nuovo esame del merito.
Deve perciò dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 300,00 in favore della Cassa delle Ammende, in tale misura determinata in considerazione della peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di _ 300,00= in favore della Cassa delle Ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. Cpp. Così deciso in Roma, il 11 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2010