Sentenza 25 maggio 2012
Massime • 1
Le modifiche apportate all'art. 36 cod. pen. alla sanzione accessoria della pubblicazione della sentenza, da ultimo con la novella di cui all'art. 37, comma diciottesimo, D.L. n. 98 del 2011 (conv. in l. n. 111 del 2011) - nel prevedere che essa sia eseguita non più sui giornali ma esclusivamente in via telematica attraverso il sito del Ministero della Giustizia - attengono alla definizione del contenuto della sanzione in quanto incidono sulle relative funzioni, sicché possono essere applicate retroattivamente ai sensi dell'art. 2, comma quarto, cod. pen. (In applicazione del principio, la S.C. ha affermato che le modifiche legislative citate non incidono sulla parte della sentenza irrevocabile concernente la pena accessoria della pubblicazione della decisione su un giornale quotidiano).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/05/2012, n. 26900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26900 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 25/05/2012
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 1514
Dott. CASSANO Margherita - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - N. 41561/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI VENEZIA nei confronti di:
1) TO IE N. IL 09/04/1965 C/;
avverso l'ordinanza n. 13/2010 CORTE ASSISE APPELLO di VENEZIA, del 08/04/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO;
lette le conclusioni del PG Dott. MAZZOTTA G., che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il giorno 8 aprile 2011 la Corte d'assise d'appello di Venezia, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata dal Procuratore generale, volta ad ottenere la pubblicazione sul sito internet del Ministero della Giustizia (previa fissazione della durata) della sentenza pronunziata il 18 giugno 2009 (irrevocabile il 23 giugno 2010) con cui DA SA era stato condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno.
Il Procuratore generale fondava la sua domanda sulla circostanza che la novella dell'art. 36 c.p. intervenuta con la L. 18 giugno 2009, n.69, art. 67 - e, dunque, prima del passaggio in giudicato della sentenza - aveva introdotto una nuova modalità applicativa della pena accessoria della pubblicazione della sentenza, applicabile anche ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore, non trattandosi di nuova pena accessoria.
La Corte rigettava la domanda osservando che, con la sentenza di condanna, era già stata disposta la sanzione accessoria della pubblicazione della sentenza su un giornale quotidiano e che la pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia costituiva una sanzione accessoria introdotta soltanto con la L. n.69 del 2009. Trattandosi di una nuova pena accessoria non prevista al momento della commissione del fatto, il condannato non poteva esservi sottoposto per espresso divieto normativo. La natura di nuova pena accessoria era desumibile dall'interpretazione letterale della disposizione, nonché dalla diversa natura e portata divulgativa del mezzo di informazione.
2. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Venezia, il quale lamenta violazione dell'art. 36 c.p., comma 2, osservando che la ratio della pena accessoria della pubblicazione della sentenza è, all'evidenza, quella di prevenzione generale (in relazione alla gravità del reato), in quanto consente di portare a conoscenza dei consociati la circostanza dell'intervenuta sentenza. Inoltre il legislatore deve adeguarsi, nel tempo, ai mezzi di diffusione e comunicazione creati dal progresso scientifico tecnologico, sicché la modifica dell'art. 36 c.p. non consiste nella introduzione di una nuova pena accessoria, bensì dà luogo ad una mera modalità esecutiva di una sanzione accessoria già esistente. OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
1. La pubblicazione della sentenza penale di condanna è l'unica pena accessoria comune ai delitti e alle contravvenzioni (art. 19 c.p., comma 3): tale pena è applicabile solo nei casi tassativamente indicati dalla legge;
qualora, invece, costituisca un mezzo per riparare il danno patrimoniale, la pubblicazione può essere disposta per ogni reato (art. 186 c.p.). Secondo il comma 1 della disposizione in esame, la pubblicazione si applica nell'ipotesi di condanna all'ergastolo; in tale caso la sentenza è divulgata mediante affissione nel comune ove è stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso e in quello in cui il condannato aveva l'ultima residenza.
Il comma 4 rinvia, invece, agli altri casi previsti dalla legge, a specifiche previsioni del codice e della legislazione complementare.
2. L'art. 36 c.p., comma 2, nella sua originaria versione, prevedeva che "...la sentenza di condanna è inoltre pubblicata, per una sola volta, in uno o più giornali designati dal giudice".
La L. 18 giugno 2009, n. 69, all'art. 67, comma 1, ha introdotto una prima modifica, stabilendo testualmente: "...la sentenza di condanna è inoltre pubblicata, per una sola volta, in uno o più giornali designati dal giudice e nel sito internet del Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione nel sito è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni".
Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 37, comma 18, convertito nella L.15 luglio 2011, n. 111, al dichiarato fine di "ridurre le spese di giustizia" ha ulteriormente modificato l'art. 36 c.p., comma 2, il cui testo attualmente recita: "la sentenza di condanna è inoltre pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione nel sito è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni".
Attualmente, quindi, in base al testo vigente, la pena accessoria della pubblicazione della sentenza è eseguita esclusivamente per via telematica attraverso il sito internet del Ministero della giustizia (salvo il caso concorrente dell'affissione nell'ipotesi di irrogazione della pena dell'ergastolo) a meno che leggi speciali ancora in vigore rechino l'autonoma ed espressa previsione della pubblicazione della condanna sulla stampa periodica.
3. L'analisi dell'evoluzione della modifiche normative dell'art. 36 c.p. consente di affermare che, attualmente, alla luce di quanto disposto dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 37, comma 18, convertito nella L. 15 luglio 2011, n. 111, non può più sostenersi - come invece fatto, con qualche fondamento, dalla Corte territoriale sulla scorta del testo vigente all'epoca della deliberazione dell'ordinanza impugnata che prevedeva la pubblicazione per via telematica in aggiunta a quella sulla stampa periodica - che la novella normativa ha dato luogo ad una nuova sanzione accessoria, in quanto tale inapplicabile alle condotte pregresse (Sez. 1^, 21 febbraio 2012, n. 12924). La circostanza che il legislatore abbia diversamente modulato il contenuto della pena accessoria, sostituendo alla tradizionale forma di pubblicazione su supporto cartaceo quella via internet non comporta, peraltro, automaticamente l'applicazione della nuova disciplina alle condanne irrogate sotto il vigore della legge precedente, come sostenuto dal Procuratore generale ricorrente. È, invece, più corretto affermare, valorizzando, in particolare, l'intervenuta abolizione del riferimento alla pubblicazione sulla stampa periodica, sostituita in toto dalla pubblicazione per via telematica, che il legislatore ha previsto un diverso contenuto della pena accessoria temporanea che attiene (soprattutto nel caso di condanna all'ergastolo) al rafforzamento dell'efficacia generalpreventiva della pena principale, costituendo un monito per i cittadini sulla puntualità e serietà della giustizia penale. Si è, quindi, in presenza di un fenomeno di successione di leggi nel tempo (art. 2 c.p.) per il quale opera il disposto dell'art. 2 c.p., comma 4; ne consegue che le reiterate novelle legislative non possono in alcun modo incidere sulla parte della sentenza irrevocabile di condanna di SA concernente la pena accessoria della pubblicazione della decisione su un giornale quotidiano. Per tutte queste ragioni s'impone, quindi, il rigetto del ricorso del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Venezia.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 25 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2012