Sentenza 18 giugno 2009
Massime • 1
Non è atto irripetibile, e come tale non può essere acquisita al fascicolo per il dibattimento senza il consenso, sia pure tacito, delle parti, la relazione di servizio della polizia giudiziaria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/06/2009, n. 30988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30988 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 18/06/2009
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 603
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 15311/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IG LA, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza pronunziata in data 19.11.2008 dalla Corte d'appello di Bari;
Visti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. M. Stefania Di Tomassi;
Udito il Sostituto Procuratore generale Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
FATTO
1. Con la decisione in epigrafe la Corte d'appello di Bari confermava la sentenza 27.10.2006 del Tribunale della medesima città che aveva condannato IG LA alla pena di quattro mesi di arresto per il reato continuato di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 9 in relazione a violazioni constatate nei giorni 1, 4, 5, 9, 11, 14, 16 giugno 2005.
2. Ricorre l'imputato, che chiede l'annullamento della sentenza impugnata denunziando:
2.1. violazione di legge, con riferimento agli artt. 431 e 491 c.p.p., denunziando l'illegittima utilizzazione, a fini di prova,
delle relazioni di servizio, acquisite dal Tribunale su istanza del Pubblico ministero;
osserva che erroneamente la Corte d'appello aveva ritenuto preclusa la analoga censura prospettata con l'atto d'appello osservando che il difensore non s'era opposto in dibattimento a detta acquisizione;
il vizio denunziato non atteneva infatti (soltanto) alla formazione del fascicolo del dibattimento ma piuttosto alla utilizzazione in sentenza di atti ripetibili assunti nella fase delle indagini preliminari;
2.2. violazione di legge e vizi di motivazione con riguardo alla esclusione - che si sostiene affermata dalla Corte d'appello - della applicabilità della L. n. 251 del 2005 in tema di prescrizione al giudizio pendente in grado d'appello;
2.3. "violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost." in relazione alla L. n. 251 del 2005, art. 6 nella parte in cui non prevede che le nuove norme in tema di sospensione del termine prescrizionale a seguito di rinvio del procedimento per legittimo impedimento del difensore siano applicabili nei procedimenti in corso;
2.4. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art.157 c.p., giacché i fatti contestati, risalenti al 1994, andavano dichiarati estinti per prescrizione, essendo per altro maturati i termini della prescrizione "breve";
2.5. mancanza di risposta in ordine alle censure sviluppate con l'atto d'appello, con particolare riguardo alla ritenuta falsità di una testimonianza che non poteva essere ammessa, e assenza di motivazione essendosi la Corte d'appello limitata a dire che l'intero gravame era infondato.
DIRITTO
1. Va innanzitutto rilevato che i fatti per i quali l'imputato è stato condannato risultano commessi nel giugno 2005. Sicché, considerando la legge vigente all'epoca, che è più favorevole (per le contravvenzioni si prevedeva un termine prescrizionale di tre anni, che diveniva di quattro anni e mezzo in virtù dell'aumento della metà per gli atti interruttivi;
la nuova legge prevede un termine di quattro anni, da aumentare di un quarto, e così cinque anni), la prescrizione non maturerà prima del dicembre 2009, salvo a considerare poi anche le sospensioni. Tutti i motivi successivi al primo, che attengono alla prescrizione e alla applicabilità della L. n. 251 del 2005 sono dunque manifestamente infondati o irrilevanti.
2. Non essendo intervenuta la prescrizione occorre dunque esaminare il primo motivo, che riguarda la prova utilizzata per la decisione, costituita unicamente dalle relazioni di servizio degli agenti che avrebbero notato il ricorrente commettere le violazioni contestate, acquisite dal Tribunale su istanza del Pubblico ministero. E il motivo appare fondato.
Procedendosi in dibattimento con rito ordinano, le relazioni di polizia, che non costituivano atti irripetibili, non potevano difatti essere acquisite al fascicolo del dibattimento ne' utilizzate per la decisione salvo il consenso della parte (S.U., n. 41281 del 17/10/2006, Greco, in relazione a fattispecie del tutto analoga alla presente).
Tanto impedendo il regime del doppio fascicolo - cui danno attuazione le disposizioni dell'art. 431 c.p.p., art. 491 c.p.p., comma 4, art.493 c.p.p., comma 3, artt. 511 e 514, 515 c.p.p. che segnano le scansioni della graduale formazione del fascicolo del dibattimento contenente gli atti utilizzabili ai fini della decisione, nonché, quale norma di chiusura l'art. 526 c.p.p., comma 1 bis - che trova garanzia costituzionale nell'art. 111 Cost,, commi 4 e 5. Ora è ben vero che secondo alcune decisioni di questa Corte il consenso può ritenersi espresso anche "tacitamente", ovverosia per fatti concludenti (cfr. Sez. 5^, n. 34685 del 08/05/2008, Catalano), ma occorre che il comportamento processuale della parte assunto a manifestazione di consenso implicito sia oggettivamente incompatibile con la volontà contraria all'acquisizione e, soprattutto, che alla parte sia stato dato modo di esercitare il contraddittorio in ordine all'acquisizione stessa.
Nel caso di specie, al contrario, dal verbale d'udienza del giudizio di primo grado emerge che il Pubblico ministero ha immediatamente "prodotto" le relazioni di servizio e che il Tribunale, senza dar voce alla difesa e senza nulla dire sulla acquisizione di tali atti nè su altre prove, s'è limitato a dichiarare chiusa l'istruzione dibattimentale e a dare inizio alla discussione (il verbale dopo la produzione del Pubblico ministero non registra altra attività se non le conclusioni delle parti), utilizzando quindi le relazioni di servizio per la condanna.
Sicché non solo manca una manifestazione inequivoca di assenso da parte dell'imputato o del suo difensore, ma in realtà neppure risulta che alla difesa sia stata data possibilità di interloquire.
3. E poiché le relazioni di servizio costituiscono, come s'è già detto, l'unica fonte di prova su cui si basa l'affermazione di responsabilità del ricorrente, la sentenza impugnata non può che essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2009