Sentenza 10 novembre 2017
Massime • 1
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, soggetto delegato al deposito della domanda è anche il collaboratore di studio del procuratore speciale, dovendosi attribuire rilievo esclusivamente alla certezza della provenienza dell'atto e non alla qualifica del soggetto che ne cura il materiale deposito. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha annullato l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la domanda di riparazione presentata dal collaboratore di studio ed incaricato verbalmente per il deposito, ma non munito di formale delega).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/11/2017, n. 3891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3891 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2017 |
Testo completo
ASTA པ་ 03 89 1-1 8 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 10/11/2017 Rel. Consigliere - 1755/17 Presidente - Sent. n. sez. ROCCO MARCO BLAIOTTA CARLA MENICHETTI REGISTRO GENERALE EMANUELE DI SALVO N.36183/2017 ANDREA MONTAGNI NC PEZZELLA ha pronunciato la seguente SENTENZA BUNGARO PIETRO, n. Monterasi il 10/7/1957 sul ricorso proposto da: cl MINISTERO ECONOMIA E FINANZE avverso l'ordinanza del 11/07/2017 della CORTE APPELLO di MILANO sentita la relazione svolta dal Consigliere CARLA MENICHETTI;
lette/sentite le conclusioni del PG Mario Pirelli che ha chiesto l'annullamento senza riuvio con hasmissione atti RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 11 luglio 2017 la Corte d'Appello di Milano dichiarava inammissibile l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione presentata nell'interesse di Bungaro Pietro, in quanto depositata da un soggetto non munito di procura speciale. Richiamata una pronuncia di questa Corte di legittimità, secondo la quale la domanda di riparazione per ingiusta detenzione può essere depositata anche da un soggetto diverso dal procuratore speciale e da questi delegato (Sez.4, n.39085 del 9/5/2007, Rv.237731), rilevava che l'istanza era a firma dell'Avv. Ermanno Gorpia, procuratore speciale dell'interessato, ma era stata depositata da tale dott. Brambilla "dello studio", senza che la procura speciale prevedesse la facoltà di nomina o di deposito dell'istanza da parte di delegati, né era presente in atti alcuna delega al deposito dell'istanza medesima.
2. Ha proposto ricorso il Bungaro, tramite il procuratore speciale, lamentando come unico motivo di gravame la violazione della legge processuale in materia di inammissibilità nonché la manifesta illogicità della motivazione. Deduce che l'Avv. Ermanno Gorpia, in qualità di procuratore speciale, ha provveduto a redigere e a sottoscrivere la domanda di riparazione ed a poi incaricato per il materiale deposito in cancelleria il suo collaboratore di studio, il Dott. Davide Brambilla, che svolgeva attività di pratica forense. Aggiunge che tale qualifica di "collaboratore" è stata evidentemente accertata anche dal cancelliere che, oltre ad apporre il timbro con la data di deposito dell'istanza, ha aggiunto manualmente che il deposito era stato effettuato "dal dott. Brambilla dello studio". CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. La Corte di Milano, nell'impugnata ordinanza, ha richiamato una pronuncia di questa Corte di legittimità che impone il deposito in cancelleria dell'istanza di riparazione da parte del procuratore speciale o di altro soggetto da questi delegato, ed ha escluso che nella specie il dott. Brambilla fosse munito di una delega in tal senso. Il principio è corretto ma non tiene conto che, nella specie, la persona incaricata del deposito era un collaboratore dell'Avv. Ermanno Gorpia, qualifica accertata dal cancelliere addetto alla ricezione dell'atto. Dunque vi era sia la certezza della formazione dell'atto da parte del soggetto legittimato sia l'attestazione che l'attività materiale di presentazione era stata affidata ad 2 un collaboratore dello studio dell'Avv. Gorpia e da questi incaricato, sia pure verbalmente. L'ordinanza di inammissibilità pronunciata dalla Corte milanese si è attestata dunque su un'interpretazione restrittiva del "soggetto delegato", escludendo i collaboratori dello studio, che non corrisponde all'intento del legislatore, volto a garantire l'autenticità dell'iniziativa e la sua diretta ed inequivoca derivazione dalla volontà dell'interessato e non a porre ostacoli di natura meramente formale al percorso dell'istanza riparatoria, e ciò in ragione del fondamento solidaristico dell'istituto della riparazione, riconosciuto anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.446 del 1997 (in tal senso si sono espresse le Sezioni Unite di questa Corte, con sent.n.8 del 12/3/1999, Rv.213508). La "presentazione" concerne invece solo il compimento di un'attività materiale, successiva alla formazione dell'atto da parte del soggetto legittimato, la cui sottoposizione alle formalità ritenute necessarie dalla Corte di Milano nell'impugnata ordinanza, risulterebbe non solo irrazionale rispetto al citato orientamento giurisprudenziale, ma discriminatrice ed addirittura penalizzante per la posizione del titolare del diritto alla riparazione. Ciò che rileva, si ripete, è solo la certezza della provenienza dell'atto e non la qualifica del soggetto che ne cura il materiale deposito (Sez.3, n.16743 del 4/3/2009, Rv.243619, in una fattispecie di revisione).
3. Per tali considerazioni l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti trasmessi alla Corte di Appello di Milano per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Milano per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma il 10 novembre 2017 Il Presidente Il Consigliere tensore Rocco Marco Blaiotta Carla Menichetti Plaister Depositata in Cancelleria Oggi, 26 CEN. 2018 11 Funzionario Giudiziaric Patrizia Ciorra 3