Sentenza 22 gennaio 2009
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Il giudice dell'esecuzione può fare applicazione della disciplina del reato continuato e del concorso formale in riguardo a fatti criminosi oggetto di distinte sentenze.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/01/2009, n. 20169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20169 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 22/01/2009
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - N. 292
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 030660/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA;
nei confronti di:
1) RO AF, N. IL 23/07/1959;
avverso SENTENZA del 30/05/2008 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CAVALLO ALDO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Ciampoli Luigi, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
1. La Corte d'Appello di Reggio Calabria, pronunciando in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza deliberata il 30 maggio 2008, accoglieva l'istanza proposta da RO FF diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 671 c.p.p., la rideterminazione, per effetto della continuazione, della pena allo stesso inflitta in relazione ai reati di partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso e rapina aggravata, oggetto di un'unica sentenza di condanna, emessa il 23 luglio 1994 dello stesso giudice adito, ritenendo provata l'unicità di disegno criminoso, sulla cui esistenza il giudice di cognizione non si era pronunciato.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione, il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria, deducendone l'illegittimità per violazione dell'art. 671 c.p.p., evidenziando a sostegno del gravame che secondo l'univoco e condivisibile orientamento di questa Corte, "l'applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato "in executivis" ai sensi dell'art. 671 c.p.p., non è consentita con riferimento a fatti giudicati con unica sentenza, in quanto si verrebbe, in caso contrario, a violare il principio di intangibilità del giudicato, quale che sia il motivo per cui all'istituto non sia stata data operatività nelle fase di cognizione" (in tal senso Sez. 1, Sentenza n. 2819 del 5/6/1995, Rv. 201470).
3. Con memoria depositata l'8 gennaio 2009 il difensore del RO ha chiesto, in via principale, il rigetto del ricorso, in quanto il principio di diritto invocato a sostegno del gravame deve ritenersi contrario alla ratio dell'istituto dell'applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, che consente una sia pur limitata "rivalutazione dei fatti-reato già giudicati" a scopo d'indulgenza, dovendosi escludere nel caso in esame, in particolare, qualsiasi ipotesi di violazione del principio d'intangibilità del giudicato, in quanto il giudice della cognizione non si era pronunciato sul punto;
in via subordinata, l'illegittimità costituzionale dell'art. 671 c.p.p., nella parte in cui, a differenza della ipotesi in cui si ravvisi la continuazione fra reati oggetto di plurime pronunce, non consente l'applicazione della disciplina del reato continuato in fase esecutiva relativamente al caso della condanna singola, sotto il profilo della disparità di trattamento.
4. L'impugnazione è fondata e merita accoglimento.
Ritiene infatti il collegio che l'ordinanza impugnata sia in contrasto con il principio dell'intangibilità del giudicato, il quale, come a ragione evidenziato dal PM ricorrente e dal Procuratore Generale presso questa Corte nella sua requisitoria scritta non poteva essere superato se non nei casi tassativamente previsti dalla legge, come l'ipotesi di cui all'art. 671 c.p.p., che si riferisce, però, espressamente, alla sola ipotesi "di più sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona", che pacificamente non ricorre nella fattispecie di cui trattasi.
In tal senso, del resto, questa Corte si è già espressa con la sentenza n. 2819 del 5/6/1995, espressamente richiamata in ricorso ed ancora prima, con quella n. 5755 dell'11/2/1995 riv. 200875, secondo cui "l'applicabilità della disciplina del reato continuato e del concorso formale nella fase esecutiva dei provvedimenti giurisdizionali pronunciati contro la stessa persona, è ammessa soltanto con riferimento a pronunce intervenute in procedimenti distinti (e sempre che tale disciplina non sia stata esclusa dal giudice di merito)".
Quanto poi alla questione di legittimità costituzionale proposta dal ricorrente, essa deve ritenersi manifestamente infondata, essendo evidente che la posizione di chi ha riportato più condanne, per reati legati dalla continuazione, è ben diversa dal caso in cui si tratti di una sola condanna, senza contare che la richiesta di unificazione dei reati sotto il vincolo di continuazione ben poteva venire avanzata in sede cognitiva ed essere impugnata dall'imputato, in caso di rigetto.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'ordinanza impugnata va quindi annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620 c.p.p..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2009