Sentenza 26 ottobre 2010
Massime • 1
È inammissibile il ricorso per cassazione del P.M. contro il decreto penale di condanna (nella specie proposto per omessa applicazione della sospensione della patente di guida), allorchè esso sia stato opposto dall'imputato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/10/2010, n. 41612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41612 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 26/10/2010
Dott. BRUSCO Carlo G. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - N. 1312
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - N. 27391/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI LATINA, nei confronti di:
1) RR E\ N. IL *08/10/1978* C/;
avverso il decreto n. 6234/2007 GIP TRIBUNALE di LATINA, del 28/11/2008;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe;
lette le conclusioni del PG Dott. MARTUSCIELLO Vittorio che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
La Corte:
OSSERVA
1) Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Latina ha proposto ricorso avverso il decreto penale 28 novembre 2008 emesso dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale che ha condannato RR E\ alla pena di Euro 225,00 di ammenda (con la conversione della pena detentiva) per il reato di cui all'art. 187 C.d.S., comma 7 (guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti).
Il ricorrente censura la sentenza impugnata per la mancata applicazione della sospensione della patente di guida. 2) Il primo problema da risolvere riguarda l'ammissibilità del ricorso proposto contro un decreto penale di condanna per il quale la legge (art. 461 c.p.p.) prevede, come mezzo di impugnazione, la sola opposizione dell'imputato e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. Ciò in relazione al principio di tassatività dei mezzi di impugnazione previsto dall'art. 568 c.p.p., comma 1. Alla soluzione positiva del quesito - nel senso dell'ammissibilità del ricorso - non può ritenersi che osti la forma di decreto dell'atto impugnato per l'efficacia sostanziale di sentenza che connota il decreto penale e che dunque ne consente la ricorribilità in cassazione - ex art. 111 Cost., comma 7 e art. 568 c.p.p., comma 2 - nei casi in cui non sia prevista l'opposizione.
Del resto la natura sostanziale di sentenza del decreto penale di condanna è confermata sia dalla possibilità che il medesimo acquisti efficacia di giudicato (art. 648 c.p.p.) sia la possibilità di revisione prevista anche per questi decreti (art. 629 c.p.p.). Sarebbe del resto singolare che una conseguenza obbligata della condanna potesse dipendere (salvo diversa espressa previsione) dalle forme processuali adottate.
La giurisprudenza di legittimità è del resto uniforme sull'affermazione di questo principio (v., tra le altre, Cass., sez. 4, 13 febbraio 2008 n. 11358, Tsokov, rv. 238939; sez. 3, 22 maggio 2007 n. 23710, Lotto, rv. 237395). 3) Il caso in esame si caratterizza però per un aspetto particolare:
contro il decreto penale del Gip del Tribunale di Latina oggetto della presente impugnazione è stata proposta opposizione da parte dell'imputato. Da ciò consegue che la statuizione (omissiva) del decreto penale non ha acquisito alcuna stabilità e dunque è destinata a venir meno.
Nel giudizio di opposizione il decreto penale è infatti "in ogni caso" revocato (art. 464 c.p.p., comma 3, u.p.) e dunque, quando viene proposta opposizione al decreto penale, questo provvedimento è destinato a perdere la sua efficacia.
Solo nel caso in cui non sia stata proposta l'opposizione, o la stessa sia stata dichiarata inammissibile, il decreto penale acquista stabilità e dunque solo da quel momento e in presenza di questo presupposto può ritenersi che il pubblico ministero possa ricorrere in cassazione per proporre censure contro il decreto penale. Sarebbe del resto incongruo che la Corte di cassazione si pronunziasse su un punto di una decisione - che ha natura sostanziale di sentenza - destinata a venir meno con la celebrazione del giudizio di opposizione.
4) Consegue alle considerazioni svolte la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Gli atti andranno trasmessi al Tribunale di Latina per la celebrazione del giudizio di opposizione.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione 4^ penale, dichiara inammissibile il ricorso e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Latina per il corso ulteriore.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2010