Sentenza 7 giugno 1999
Massime • 1
In tema di dichiarazione di contumacia dell'imputato, il termine indicato dall'articolo 487, quinto comma, cod. proc. pen., relativo alla prova dell'impedimento a comparire, deve intendersi quello in cui la comunicazione del motivato impedimento dell'imputato perviene presso l'ufficio del giudice e non quello successivo in cui, per le più varie cause, lo stesso viene portato effettivamente a conoscenza di costui. (Fattispecie relativa ad arrivo di un fax che comunicava l'impedimento alla cancelleria del giudice diciotto minuti prima della lettura del dispositivo in pubblica udienza).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/06/1999, n. 9546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9546 |
| Data del deposito : | 7 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza Pubblica
Dott. Edoardo Fazzioli Presidente del 7/6/1999
Dott. Giuseppe De Nardo Consigliere SENTENZA
Dott. Dario De Pascalis Consigliere N. 625
Dott. Angelo Vancheri Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Pietro Dubolino Consigliere N. 13777/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da ON TA avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo in data 1 febbraio 1999. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Dario De Pascalis;
preso atto delle conclusioni del P.G. Dott. Vincenzo Verderosa il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
OSSERVA
Con la sentenza in esame la Corte territoriale ha rigettato l'appello proposto dal ON avverso la decisione con cui il locale Pretore, in data 9 febbraio 1998, lo aveva condannato alla pena di mesi sei di arresto per non aver versato la cauzione impostagli nel decreto di applicazione della misura della sorveglianza speciale (art. 3 bis, L.575/75). A motivazione della propria decisione il giudice a quo ha ritenuto non valido il motivo della indigenza addotto dall'appellante, rilevando che lo stesso, nonostante la modestia della cauzione (L. 500.000) non aveva fornito prova alcuna della impossibilità di provvedere al relativo pagamento, ne' aveva offerto idonee garanzie reali sostitutive, ne' infine aveva prospettato al giudice competente tale sua asserita impossibilità ad adempiere.
In sede di ricorso l'interessato, oltre a censurare il detto provvedimento per asserita illogicità della motivazione, ne ha chiesto l'annullamento per violazione del diritto di difesa, là dove la Corte non aveva rinviato il dibattimento per impedimento dell'imputato a comparire per motivi di forza maggiore, costituiti dalla impraticabilità per neve della strada di collegamento fra Montelepre, suo Comune di residenza, e Palermo, luogo del dibattimento, e ciò nonostante che tale impedimento fosse stato tempestivamente segnalato a mezzo dei Carabinieri di Montelepre con un fax. Il ricorso è meritevole di accoglimento per tale secondo motivo. Dagli atti processuali risulta provato, infatti, che alle ore 11,16 del 1 febbraio 1999, presso la cancelleria della Sezione III della Corte di Appello di Palermo perveniva dalla stazione Carabinieri di Montelepre un fax del seguente tenore "Si comunica che ON G. AT nato Montelepre 22.04.1960, ivi residente C.da Mandra di Mezzo s.n., citato a comparire all'udienza di codesta Corte di Appello, Sez. III est impossibilitato raggiungere codesto centro per impraticabilità vie di comunicazione, causa neve". Sempre dagli atti processuali risulta inoltre che l'udienza relativa al procedimento a carico del ON presso la III Sezione Penale della Corte di Appello di Palermo venne chiusa alle ore 11,34 del 1 febbraio 1999 subito dopo la lettura del relativo dispositivo. Ne consegue che quest'ultimo venne letto dopo 18 minuti dalla avvenuta ricezione in cancelleria della notizia relativa all'impedimento dell'imputato a comparire. Tanto premesso, osserva la Corte che, a norma dell'art. 487 co. 5^, c.p.p., la Corte territoriale avrebbe dovuto revocare l'ordinanza di contumacia precedentemente pronunciata e rinviare anche di ufficio il dibattimento, visto che alle ore 11,16 non aveva ancora proceduto alla lettura del dispositivo. Nè vale a legittimare la detta sentenza il fatto che la comunicazione dell'impedimento a comparire dell'imputato sia pervenuta in udienza solo alle ore 13,10 del predetto 1 febbraio 1999.
Ciò infatti, spiega il perché la Corte territoriale non abbia agito nei modi di cui sopra ai sensi dell'art. 487 co. 5^, c.p.p., ma non toglie che il mancato rinvio del procedimento a data da destinarsi stante l'impedimento dell'imputato a comparire per quella già fissata, sia dipeso da disservizio dell'ufficio giudiziario e che, quindi, la mancata presenza di costui non fosse allo stesso ascrivibile neppure a titolo di colpa. Il termine indicato dal succitato comma 5^ dell'art. 487 c.p.p. deve intendersi, infatti, quello in cui la comunicazione del motivato impedimento a comparire perviene presso l'ufficio del giudice, e non quello successivo in cui, per le più varie cause, lo stesso viene portato effettivamente a conoscenza di costui. La impugnata sentenza va pertanto annullata ai sensi dell'art. 178, lett. e) e 179 c.p.p.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 1999