Cass. pen., sez. I, sentenza 07/06/1999, n. 9546
CASS
Sentenza 7 giugno 1999

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In tema di dichiarazione di contumacia dell'imputato, il termine indicato dall'articolo 487, quinto comma, cod. proc. pen., relativo alla prova dell'impedimento a comparire, deve intendersi quello in cui la comunicazione del motivato impedimento dell'imputato perviene presso l'ufficio del giudice e non quello successivo in cui, per le più varie cause, lo stesso viene portato effettivamente a conoscenza di costui. (Fattispecie relativa ad arrivo di un fax che comunicava l'impedimento alla cancelleria del giudice diciotto minuti prima della lettura del dispositivo in pubblica udienza).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 07/06/1999, n. 9546
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9546
    Data del deposito : 7 giugno 1999

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