Sentenza 23 gennaio 2007
Massime • 1
In tema di sospensione condizionale della pena, il provvedimento previsto dal comma terzo dell'art. 168 cod. pen. - ove si prescrive che va disposta la revoca della sospensione condizionale quando il beneficio risulti concesso in presenza delle cause ostative indicate al comma quarto dell'art. 164 cod. pen. - ha natura dichiarativa in quanto ha riguardo ad effetti di diritto sostanziale che si producono "ope legis" e possono essere rilevati in ogni momento tanto dal giudice della cognizione che, in applicazione del comma primo bis dell'art. 674 cod. proc. pen., dal giudice dell'esecuzione, e dunque anche dal giudice di appello in mancanza di impugnazione del pubblico ministero.
Commentario • 1
- 1. Revoca della sospensione condizionale della pena legittima in esecuzioneDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 9 ottobre 2024
1. Il fatto La Corte di Appello di Reggio Calabria, nell'esercizio delle funzioni di giudice dell'esecuzione, disponeva, su richiesta del pubblico ministero, la revoca della sospensione condizionale della pena applicata con una sentenza di condanna emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della medesima città, e poi riformata della Corte di Appello in sede. In particolare, secondo la Corte territoriale, preso atto che la sospensione condizionale era stata applicata in primo grado in assenza di un certificato del casellario giudiziale aggiornato e la mancanza delle necessarie informazioni aveva impedito al giudice di primo grado di avvedersi che la sospensione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/01/2007, n. 7199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7199 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 23/01/2007
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere - N. 171
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 21562/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA CO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 17 novembre 2005 dalla Corte d'Appello di Napoli;
udita nella pubblica udienza del 23 gennaio 2007 la relazione fatta dal Consigliere Dr. Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dell'8 febbraio 2005, il giudice del Tribunale di Napoli dichiarò MA CO colpevole dei reati di cui: a) all'art. 349 c.p., in relazione a cinque episodi di violazione dei sigilli;
b) al
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. b), per avere realizzato, senza permesso di costruire, una piattaforma di circa mq. 140 su sui era edificato un fabbricato in cemento armato di circa mq. 90 di superficie;
c) all'art. 95, in relazione al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 93; d) all'art. 95, in relazione D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 94, comma 1; e) all'art. 95, in relazione al
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 94, comma 4; f) al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 71; g) al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 72, e lo condannò alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione ed Euro 600,00 di multa, oltre pene accessorie, con l'ordine di demolizione delle opere abusive, la sospensione condizionale della pena subordinata alla demolizione ed il risarcimento del danno in favore della parte civile.
La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe, ridusse la pena a mesi dieci di reclusione, revocò il beneficio della sospensione condizionale della pena e confermò nel resto la sentenza di primo grado.
L'imputato propone ricorso per Cassazione deducendo:
1) violazione dell'art. 420 ter c.p.p., n. 5, e nullità della sentenza per avere illegittimamente la Corte d'appello rigettato la richiesta del difensore di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento dovuto ad improrogabili esigenze familiari, tempestivamente comunicato e costituito dal ricovero della madre in day hospital per lo stesso giorno.
2) violazione degli artt. 133 e 62 bis c.p., e vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di giudizio di prevalenza delle già concesse attenuanti generiche.
3) violazione degli artt. 163, 164 e 168 c.p. per avere illegittimamente la Corte d'appello revocato la sospensione condizionale della pena concessa dal giudice di primo grado senza che vi fosse impugnazione del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo è manifestamente infondato. Nella specie il giudizio di primo grado si è svolto con il rito abbreviato e,
conseguentemente, il giudizio di appello si è svolto con il rito camerale. Orbene, secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte, la disciplina in materia di impedimento a comparire dell'imputato o del difensore, dettata per l'udienza preliminare dall'art. 420 ter c.p.p., pur trovando applicazione, per il richiamo contenuto nell'art. 441 c.p.p., comma 1, anche nel giudizio abbreviato di primo grado, non è, invece, da considerare applicabile al giudizio camerale d'appello previsto dal combinato disposto dell'art. 443 c.p.p., comma 4, e art. 599 c.p.p., atteso che tali articoli sono rimasti immutati pur dopo l'entrata in vigore della L. 16 dicembre 1999, n. 479 (di riforma del giudizio abbreviato), e della L. 1 marzo 2001, n. 63 (attuativa dei principi del "giusto processo" di cui all'art. 111 Cost.), per cui è da ritenere che l'udienza camerale di discussione del suddetto giudizio d'appello continui ad essere soggetta alla regola secondo la quale la presenza delle parti è facoltativa e l'udienza può essere rinviata solo se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato che abbia chiesto di essere sentito personalmente ovvero abbia manifestato la volontà di comparire, giusta quanto previsto, rispettivamente, dall'art. 127 c.p.p., comma 4, e dall'art. 599 c.p.p., comma 2; il che,
manifestamente, non da luogo ad alcuna disparità di trattamento suscettibile di costituire violazione dell'art. 3 Cost. (Sez. 6^, 24 maggio 2006, Guarino, m. 234.726; Sez. 5^, 6 aprile 2006, Verbi. M. 234.450; Sez. 6^, 23 settembre 2004, Di Gregorio, m. 230.260; Sez. 4^, 17 marzo 2005, Arenzani, m. 231.360; Sez. 1^, 2 ottobre 2001, Morelli, m. 220.041).
Il secondo motivo si risolve in una censura in punto di fatto della decisione impugnata, con la quale si richiede una nuova e diversa valutazione delle risultanze processuali riservata al giudice del merito e non consentita in questa sede di legittimità, ed è comunque manifestamente infondato perché la Corte d'appello ha fornito congrua, specifica ed adeguata motivazione sull'esercizio del proprio potere discrezionale in ordine alla determinazione della pena, ivi compreso il giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche, in considerazione del fatto che l'imputato aveva dimostrato particolare determinazione al delitto, violando per cinque volte i sigilli apposti al cantiere abusivo.
Il terzo motivo è manifestamente infondato perché, in tema di sospensione condizionale della pena, il provvedimento previsto dall'art. 168 c.p., comma 3 - ove si prescrive che va disposta la revoca della sospensione condizionale quando il beneficio risulti concesso in presenza delle cause ostative indicate all'art. 164 c.p., comma 4 - ha natura dichiarativa in quanto ha riguardo ad effetti di diritto sostanziale che si producono "ope legis" e possono essere rilevati in ogni momento tanto dal giudice della cognizione che, in applicazione dell'art. 674 c.p.p., comma 1 bis, dal giudice dell'esecuzione, e quindi anche dal giudice di appello in mancanza di impugnazione del pubblico ministero (Sez. 3^, 6 ottobre 2005, La Rosa, m. 232.895; Sez. 1^, 11 marzo 2005, Tarisciotti, m. 231.256). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.
In applicazione dell'art. 616 c.p.p., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi che possano far ritenere non colpevole la causa di inammissibilità del ricorso, al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma, che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 23 gennaio 2007. Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2007