Cass. pen., sez. III, sentenza 23/01/2007, n. 7199
CASS
Sentenza 23 gennaio 2007

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Massime1

In tema di sospensione condizionale della pena, il provvedimento previsto dal comma terzo dell'art. 168 cod. pen. - ove si prescrive che va disposta la revoca della sospensione condizionale quando il beneficio risulti concesso in presenza delle cause ostative indicate al comma quarto dell'art. 164 cod. pen. - ha natura dichiarativa in quanto ha riguardo ad effetti di diritto sostanziale che si producono "ope legis" e possono essere rilevati in ogni momento tanto dal giudice della cognizione che, in applicazione del comma primo bis dell'art. 674 cod. proc. pen., dal giudice dell'esecuzione, e dunque anche dal giudice di appello in mancanza di impugnazione del pubblico ministero.

Commentario1

  • 1Revoca della sospensione condizionale della pena legittima in esecuzione
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 9 ottobre 2024

    1. Il fatto La Corte di Appello di Reggio Calabria, nell'esercizio delle funzioni di giudice dell'esecuzione, disponeva, su richiesta del pubblico ministero, la revoca della sospensione condizionale della pena applicata con una sentenza di condanna emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della medesima città, e poi riformata della Corte di Appello in sede. In particolare, secondo la Corte territoriale, preso atto che la sospensione condizionale era stata applicata in primo grado in assenza di un certificato del casellario giudiziale aggiornato e la mancanza delle necessarie informazioni aveva impedito al giudice di primo grado di avvedersi che la sospensione …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 23/01/2007, n. 7199
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7199
Data del deposito : 23 gennaio 2007

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