Sentenza 18 gennaio 2000
Massime • 1
Ai fini dell'individuazione della corte d'appello competente a decidere sull'istanza di revisione, secondo i criteri di cui all'art.11 c.p.p., richiamato dall'art.633, comma 1, c.p.p., quale riformulato dall'art.1, comma 1, della legge 23 novembre 1998 n.405, deve farsi riferimento al meccanismo previsto da nuovo testo del citato art.11 c.p.p., quale a sua volta sostituito dall'art.1 della legge 2 dicembre 1998 n.420, anche con riguardo a fatti commessi prima dell'entrata in vigore di detta ultima legge, il cui art.8, nell'escludere l'operatività del suddetto meccanismo per i fatti pregressi, si riferisce esclusivamente ai procedimenti riguardanti i magistrati. (Conformi:Cass.I,c.c.18 gennaio 2000 n.361, confl.comp.in proc.Padalino; Cass.I, c.c.18 gennaio 2000 n.367, confl.comp. in proc.Zagami; Cass.I, c.c. 18 gennaio 2000 n.368, confl.comp. in proc.Laganà; Cass.I, c.c.18 gennaio 2000 n.369, confl.comp. in proc.Mancaniello; Cass.I, 18 gennaio 2000 n.370, confl.comp. in proc.Dervoiche; Cass. Sez. I, c.c. 17 dicembre 1999 n. 7233, confl. Comp. In proc. Chiarelli, tutte non massimate).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/01/2000, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI RENATO Presidente del 18/01/2000
1. Dott. FABBRI GIANVITTORE Consigliere SENTENZA
2. " GEMELLI TORQUATO " N. 357
3. " IE RO " REGISTRO GENERALE
4. " IN NN " N. 32531/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
CORTE D'APPELLO DI POTENZA - CONFLITTO CON CORTE DI APPELLO DI LECCEnel procedimento DI REVISIONE NEI CONFRONTI DI
1) CARACCIOLO RU n. il 30.09.1942
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEMELLI TORQUATO sentite le conclusioni del P.G.
UN CARACCIOLO ha chiesto la revisione della sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di Appello di Bari in data 21-2-1991, parzialmente annullata senza rinvio dalla Corte di Cassazione con sentenza del 29-1-1992 e nel resto divenuta irrevocabile (condanna alla pena di 6 anni di recl. e lire 6.000.000 m. per rapina aggravata ed altro).
La richiesta, depositata nella cancelleria della Corte territoriale suddetta, è stata trasmessa alla Corte di Appello di Lecce la quale, con ordinanza in data 13-1-1999, ha disposto la trasmissione alla Corte di Appello di Potenza competente a provvedere, argomentando che ai sensi dell'art. 633 co. 1 c.p.p., modificato dall'art. 1 della L.23-11-98 n. 405, in materia di revisione la competenza si determina secondo i criteri di cui all'art. 11 c.p.p., norma a sua volta modificata dalla Legge 2-12-98 n. 420 che all'art. 8 prevede che la nuova legge si applica ai procedimenti relativi ai reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della legge medesima. Quindi, operando il rinvio sull'intera normativa, varrebbero per i processi di revisione le stesse regole operanti per i processi riguardanti i magistrati.
La Corte di Appello di Potenza ha sollevato conflitto sostenendo l'inapplicabilità del citato art. 8, rilevando che la commistione tra vecchia e nuova normativa non corrisponde ad alcuna apprezzabile esigenza;
del resto, la lettera di detta norma fa riferimento ai processi di cognizione, non a quelli di revisione, così riguardando solo i procedimenti in cui sono parte i magistrati.
Osserva questa Corte che i provvedimenti che hanno dato luogo al conflitto sono fondati su argomentazioni corrispondenti, a grandi linee, al contenuto di due sentenze contrastanti di questa I Sezione (21-9-99 NI e 17-12-99 IA).
La sentenza NI sottolinea l'identificazione attuata dall'art. 633 c.p.p. in tema di competenza tra la revisione e i procedimenti riguardanti i magistrati col richiamo all'art. 11 c.p.p. e ritiene che il legislatore abbia operato una totale assimilazione tra le due situazioni, sicché la variazione del testo della norma di riferimento sul regime temporale della sua efficacia si estende automaticamente dai procedimenti concernenti i magistrati a quelli di revisione. La disarmonia, per gli inconvenienti di ordine pratico connessi a tale linea interpretativa, può essere superata solo con un intervento legislativo chiarificatore.
La sentenza IA, per contro, esclude la suindicata estensione automatica della norma transitoria ed argomenta che l'art. 8 L. n.420/98 col primo comma limita l'operatività del nuovo meccanismo di attribuzione della competenza ai procedimenti instaurati per reati commessi da o in danno di un magistrato successivamente all'entrata in vigore della legge;
col secondo comma, stabilisce che la nuova normativa, con riferimento all'azione risarcitoria e di rivalsa per i danni cagionati da magistrati nell'esercizio di funzioni giudiziarie (L. n. 117/88), si applica ai giudizi iniziati successivamente alla pubblicazione della stessa L. n. 420/98; e per l'art. 9 il quale stabilisce che per tutte le altre cause civili in cui sono comunque parte i magistrati, per le quali l'art. 30 bis c.p.c inserito dallo stesso articolo pure richiama, per determinare il giudice territorialmente competente, la regolamentazione dell'art. 11 c.p.p., non viene dettata dall'art. 8 citato alcuna disciplina transitoria. Va considerato, altresì, sotto il profilo sistematico che il medesimo art. 8, per la sua natura di norma transitoria e per l'autonomo contesto logico-funzionale in cui è collocata - quello dei provvedimenti riguardanti i magistrati -, non appare in grado di esplicare la sua efficacia sul diverso contenuto del provvedimento legislativo di riforma in materia di revisione, divenuto antecedentemente efficace con proprie disposizioni transitorie per i procedimenti già in corso, connotate da un'accentuata specificità e per taluni versi singolarità (art. 2 co. 1 e 2 L. n. 405/98). Il Collegio aderisce all'interpretazione operata dalla sentenza IA, idonea ad eliminare le incongruenze e gli inconvenienti riconosciuti nella sentenza NI come conseguenze dell'orientamento ivi espresso.
Dalla specificità ed articolazione della norma transitoria sopra analizzata traspare la sua inidoneità ad essere applicata nei procedimenti di revisione.
L'art. 633 c.p.p., d'altra parte, stabilisce che il giudice competente alla revisione sia individuato "secondo i criteri di cui all'art. 11", espressione questa che considera il contenuto sostanziale dell'articolo di legge richiamato e non implica un richiamo formale che comporti il necessario collegamento con l'intero contesto normativo, ivi compresa la disciplina transitoria in cui s'inquadra la modifica della norma di riferimento.
La soluzione adottata appare meglio rispondere alla finalità dell'imparzialità del giudice perseguita dal legislatore, compromessa agli occhi dell'opinione pubblica dalle competenze "reciproche". Sarebbe illogico che il previgente sistema "incrociato" permanesse per decenni in relazione ai procedimenti di revisione, nei quali, a differenza che nei procedimenti disciplinati direttamente dall'art. 11, il tema trattato è la sentenza già definitiva, non già il reato, alla cui data la disciplina transitoria dettata dall'art. 8 ancora la competenza.
La norma da applicarsi resta, quindi, quella dettata dalla L. n.405/98 che, dopo aver modificato con l'art. 1 la precedente formulazione del primo comma dell'art. 633 c.p.p., individuando il giudice della revisione "secondo i criteri di cui all'art. 11, con l'art. 2 ha stabilito che tale competenza si applica anche ai processi di revisione pendenti quando il dibattimento non sia stato ancora aperto e non sia stata pronunciata ordinanza d'inammissibilità. L'andamento parallelo dell'iter di approvazione delle leggi n. 405 e 420 del 1998 e la previsione di una specifica norma transitoria in relazione alla prima quando già era imminente l'approvazione delle seconda evidenziano ulteriormente la differenziazione voluta dal legislatore nel disporre in merito all'entrata in vigore delle norme in materia di revisione, da un lato, e di quelle relative ai processi che riguardano i magistrati, dall'altro.
La situazione descritta dall'art. 2 della L. n. 405/98 si verifica nel caso in esame e comporta la competenza della Corte di Appello di Lecce, alla quale vanno trasmessi gli atti.
P.Q.M.
risolvendo il conflitto, dichiara la competenza della Corte di Appello di Lecce, cui ordina trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2000