Sentenza 7 novembre 1997
Massime • 1
Il delitto di appropriazione indebita si consuma nel momento in cui insieme all'elemento soggettivo concorre obbiettivamente un atto di disposizione del bene, non essendo sufficiente per la configurabilità del reato la sola intenzione di convertire il possesso in dominio, ove essa non si sia concretamente realizzata; pertanto, nel caso di appropriazione di titoli di credito, tale condizione si realizza con il porre in circolazione i titoli stessi, perché solo in tal modo ed in quel momento si manifesta la volontà del possessore di invertire il titolo del possesso per trarre dalla cosa un ingiusto profitto. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto tempestiva la querela proposta entro i novanta giorni dalla presentazione dei titoli per l'incasso, ritenendo irrilevante, al fine della decorrenza del termine, il rifiuto di restituzione opposto dall'imputato alla richiesta della persona offesa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/11/1997, n. 1824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1824 |
| Data del deposito : | 7 novembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Luigi D'ASARO Presidente del 07/11/1997
1. Dott. Giorgio DI IORIO Consigliere SENTENZA
2. " Vincenzo TRIONE Consigliere N. 1051
3. " Antonio ESPOSITO Cons. est. REGISTRO GENERALE
4. " Secondo CARMENINI Consigliere N. 23415/97
N. 23606/97
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dalla parte civile RU AN n. Molfetta il 7.4.68
avverso la sentenza del 10.4.97 della Corte di Appello di Bari che, in riforma della sentenza emessa in data 24.10.95 del Pretore di Molfetta, dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati PI IN e AR MI perché l'azione penale non poteva essere iniziata per tardività della querela. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Antonio Esposito;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Vincenzo Geraci che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
PI IN e AR MI venivano tratti a giudizio dal Pretore di Trani per rispondere del reato di cui agli artt. 110- 81-486-646-640 c.p. perché, in concorso tra loro, dopo aver convenuto con RU AN che la medesima, in luogo del pagamento dei suoi debiti cambiari, cedesse loro l'azienda denominata Mega Enoteca, con artifizi e raggiri consistiti nel farsi rilasciare un foglio firmato in bianco da riempire con l'atto di cessione al prezzo di L. 25.000.000 e nel promettere la restituzione di cambiali per L. 33.000.000, inducevano in errore la RU e, in contrasto con l'accordo anzidetto, redigevano l'atto indicando in L.
5.000.000 il prezzo del trasferimento dell'esercizio commerciale e, al fine di seguito indicato, si appropriavano dei titoli rifiutandone la restituzione convenuta, così conseguendo l'ingiusto profitto della conservazione del credito cambiario con corrispondente danno per la debitrice che perdeva la titolarità della azienda senza estinguere le proprie obbligazioni cambiarie.
In Molfetta, querela del 23.11.93.
Con sentenza del 26.10.95 il Pretore Circondariale di Trani, Sezione distaccata di Molfetta, affermava la penale responsabilità di PI IN e AR MI in ordine ai delitti di abuso di foglio in bianco (art. 486 c.p.), truffa (art. 640 c.p.) ed appropriazione indebita di titoli cambiari (art. 646 c.p.) in danno della costituita parte civile RU AN e li condannava in contumacia per tutti i reati suddetti, ritenuti unificati col vincolo della continuazione, alla pena complessiva di mesi 9 di reclusione e L. 900.000 di multa oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle sostenute dalla parte civile, nonché al risarcimento dei danni. Con la stessa sentenza il Pretore disponeva il pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva di L. 20.000.000 in favore della suddetta parte civile.
Nelle more del giudizio di appello, la Corte territoriale, su istanza degli imputati, disponeva la sospensione della condanna al pagamento della provvisionale con ordinanza resa in data 8.7.96 ai sensi dell'art. 600 comma 3 c.p.p. Con la sentenza emessa in data 10.4.97 e depositata in cancelleria il 17.4.97, la medesima Corte di Bari, in riforma della decisione pronunciata dal Pretore, dichiarava non doversi procedere nei confronti dei due imputati (rimasti contumaci anche nel giudizio di secondo grado) per tardività della querela.
Ricorre per Cassazione, ai soli fini civili, la parte civile deducendo la violazione degli artt. 124 e 646 c.p. in relazione all'art. 606 lett. b) del cod. proc. pen.; omessa valutazione ed omessa motivazione su documenti decisivi, in violazione dell'art. 606 lett. e) del cod. proc. pen.
Secondo il ricorrente, nel caso in esame, che riguardava l'appropriazione indebita di un blocco di cambiali, era del tutto inesatto sostenere, come aveva ritenuto la Corte, che il delitto si era consumato nel momento in cui i due imputati avevano opposto il primo rifiuto alla restituzione loro richiesta dalla parte offesa con lettera del 20.7.93.
Detto rifiuto integrava il solo elemento soggettivo del reato ma non era sufficiente a configurare l'indispensabile elemento obiettivo, che si era concretizzato soltanto quando le singole cambiali erano state azionate: solo in tale momento poteva dirsi che la parte offesa avesse raggiunto la certezza della commissione dell'appropriazione indebita a suo danno.
Gli effetti in questione risultavano rispettivamente protestati il 17.9.93, il 19.10.93 ed il 17.11.93. Soltanto alle date indicate poteva dirsi che la parte offesa RU AN avesse avuto certezza dell'illecita appropriazione dei titoli suddetti ad opera dei due imputati. Ne conseguiva, ad avviso della ricorrente, che la querela da lei proposta davanti ai Carabinieri di Molfetta in data 23.11.93 era perfettamente nel termine previsto dall'art. 124 c.p. Deduce ancora la ricorrente che la motivazione adottata dalla Corte territoriale nel provvedimento di sospensione della provvisionale del 8.7.96 era praticamente inesistente. I giudici, invero, hanno scritto testualmente: "Ritenuto che la richiesta di sospensione deve ritenersi sufficientemente motivata con riferimento all'atto di appello richiamato per relationem". Manifesto era quindi il difetto di motivazione.
Il ricorso è fondato.
Ritiene questa Corte che il delitto di appropriazione indebita si consuma nel momento in cui, insieme all'elemento soggettivo, concorre obiettivamente un atto di disposizione del bene non essendo sufficiente la sola intenzione di convertire il possesso in proprietà, ove essa non si sia concretamente realizzata, circostanza questa che, in caso di appropriazione indebita di titoli di credito, si realizza con il porre in circolazione i titoli stessi perché solo in tal modo e in quel momento si manifesta la volontà del possessore di invertire il titolo del possesso per trarre dalla cosa un ingiusto profitto.
Alla stregua di tale principio deve ritenersi che la querela sporta il 23.11.93 è stata tempestivamente presentata nel termine di legge essendo stati i titoli di credito azionati e protestati rispettivamente il 17.9.93, il 19.10.93 ed il 17.11.93. Il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato deve quindi essere accolto con conseguente annullamento, ex art. 622 c.p.p., della sentenza ai soli effetti civili e rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
L'accoglimento del motivo principale (con l'annullamento della sentenza e il rinvio al giudice civile), determina l'assorbimento del secondo motivo.
P.Q.M.
La Suprema Corte di Cassazione, II sez. penale, annulla l'impugnata sentenza e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Così deciso in Roma, all'udienza, il 7 novembre 1997. Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 1998