Cass. pen., sez. II, sentenza 07/11/1997, n. 1824
CASS
Sentenza 7 novembre 1997

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Il delitto di appropriazione indebita si consuma nel momento in cui insieme all'elemento soggettivo concorre obbiettivamente un atto di disposizione del bene, non essendo sufficiente per la configurabilità del reato la sola intenzione di convertire il possesso in dominio, ove essa non si sia concretamente realizzata; pertanto, nel caso di appropriazione di titoli di credito, tale condizione si realizza con il porre in circolazione i titoli stessi, perché solo in tal modo ed in quel momento si manifesta la volontà del possessore di invertire il titolo del possesso per trarre dalla cosa un ingiusto profitto. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto tempestiva la querela proposta entro i novanta giorni dalla presentazione dei titoli per l'incasso, ritenendo irrilevante, al fine della decorrenza del termine, il rifiuto di restituzione opposto dall'imputato alla richiesta della persona offesa).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 07/11/1997, n. 1824
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1824
    Data del deposito : 7 novembre 1997

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