Sentenza 2 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/04/2002, n. 4690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4690 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2002 |
Testo completo
A I E 6 8 D 5 N 9 O 1 A / I N T Z 4 / U A 6 B 2 B REPUBBLICA ITALIANA I . L R L 0 469 0/02 . T A . . Z D B E A A E T I A D LA CONTE SUPREMA DICA'S SALI 1 R E I D 3 S E 1 E N T E T . S A N N SEZIONE QUINTA CIVILE I E A M S Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Alfio Finocchiaro Presidente R.G. n. 10709/98 Dott. Massimo Oddo Cons.Relatore Cron.лобри Dott. Stefano Monaci Consigliere Rep. Ud. 5 dicembre 2001 Dott. Antonio Merone Consigliere Dott. Salvatore Di Palma Consigliere OGGETTO ha pronunciato la seguente: INVIM rettifica di- SENTENZA chiarazione / defini- sul ricorso proposto il 4 giugno 1998 da: zione ex art.
2-quin- MA LD e ES NA - rappresentati e difesi, in virtù di quies, 1. n. 656/94. procura in calce al ricorso, dall'avv. Italo Castaldi, presso il quale e- lettivamente sono domiciliati in Roma alla via A. Regolo, n. 12/D des ricorrenti
contro
Ufficio del Registro di Tivoli - in persona del Direttore pro tempore intimato Ministero delle Finanze - in persona del Ministro pro tempore - rap- 8 5 presentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, 4 2 presso cui domicilia in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12 1 proc. n. 10709/98 R.G. 1 costituito avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del La- -sez. XLI – n. 427/97. dec 11.12.917 zio Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 di- cembre 2001 dal Consigliere dott. Massimo Oddo;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Umberto Apice, che ha concluso l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO LD MA e NA ES ricorrevano avverso l'avviso di retti- fica notificato il 28 ottobre 1994 dall'Ufficio del Registro di Tivoli, con il quale era stato accertato in L. 200.000.000 il valore dichiarato in L. 25.000.000 del terreno in agro di Sabaudia da loro venduto ad DE De CU per rogito notaio Indelicato del 27 ottobre 1992. Con sentenza del 14 ottobre 1996 la Commissione Tributaria Provin- ciale di Roma dichiarava estinto il giudizio per essere cessata la ma- teria del contendere a seguito di istanza di definizione della
contro
- versia presentata dal MA ai sensi dell'art.
2-quinquies, d.p.r. 30 novembre 1994, n. 656. La decisione, appellata dall'Ufficio, era riformata il 28 ottobre/11 di- cembre 1997 dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che confermava l'accertamento impugnato sul rilievo della inapplicabilità del condono invocato dai contribuenti e della corretta valutazione del terreno da parte dell'U.T.E., che aveva ad esso attribuito una volume- tria edificabile di 2,5 mc/mq. Il MA e la ES con tre motivi ricorrevano per la cassazione proc. n. 10709/98 R.G. 2 della sentenza, non si costituiva l'intimato Ufficio del Registro, ma il 24 luglio 1998 il Ministero delle Finanze senza depositare controri- corso, ed i ricorrenti depositavano memoria il 29 novembre 2001. Con il primo motivo i ricorrenti deducevano la nullità della decisione impugnata per violazione ed errata interpretazione ed applicazione dell'art.
2-quinquies, d.p.r. n. 656/94, e l'omessa motivazione in or- dine sull'assunto dell'inapplicabilità del richiesto condono, che l'Ufficio aveva eccepito sul fondamento dell'accertamento di un de- bito d'imposta INVIM superiore a L. 20.000.000. Con il secondo motivo lamentavano l'omessa o insufficiente motiva- zione della sentenza in ordine alla valutazione del terreno da parte dell'U:T.E. in L. 370.000 al mq., che avrebbe tenuto conto delle vo OD lumetrie realizzabili e non della superficie del suolo, e la contraddit- torietà della motivazione stessa rispetto alla documentazione in atti, giacché non avrebbe considerato che l'edificabilità del terreno era subordinata alla stipula di una convenzione che nel novembre 1994 non era ancora operativa. Con il terzo motivo deducevano la violazione del diritto della difesa e del principio del doppio grado di giudizio, in quanto il giudice di appello, avendo ritenuta non valida la definizione della vertenza a seguito della domanda di condono, avrebbe dovuto annullare la sen- tenza appellata e rimettere le parti avanti ad altra sezione della com- missione tributaria di primo grado. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è inammissibile. proc. n. 10709/98 R.G. 3 L'impugnazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio risulta notificata all'Ufficio del Registro di Tivoli, in persona del direttore pro tempore, il 2 giugno 1998 presso l'Avvocatura di Stato di Roma, ed il 4 giugno 1998 presso la sede in Tivoli. Orbene, in tema di contenzioso tributario, gli uffici periferici del- l'amministrazione finanziaria sono privi di soggettività esterna, di le- gittimazione e di competenza in ordine al giudizio di legittimità, spettando tali soggettività e legittimazione unicamente al Ministro delle Finanze (cfr.: Cass. civ., sent. 29 gennaio 2001, n. 1217). Il ricorso per cassazione dei contribuenti avverso la decisione emessa dalla Commissione Tributaria Regionale non doveva essere proposto, الده conseguentemente, nei confronti dell'Ufficio che aveva proceduto all'accertamento, ma dell'Amministrazione Finanziaria Centrale, ed a quest'ultima, che rappresentava l'unico contraddittore del ricorren- te, lo stesso andava notificato in Roma presso l'avvocatura Generale dello Stato, a norma dell'art. 11, 1° co., r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 (cfr.: Cass. civ., sent. 21 gennaio 2000, n. 657; Cass. civ., sent. 25 marzo 1999, n. 2807). Né è consentita una sanatoria dell'invalidità dell'atto per effetto della costituzione in giudizio del Ministero delle Finanze, perché l'erronea individuazione della parte del giudizio di legittimità non si risolve, a norma dell'art. 366, n. 1, c.p.c., richiamato dall'art. 62, 2° co., d.p.r. 31 dicembre 1992, n. 546, in una delle cause di nullità previste dall'art. 164, 1° co., c.p.c., ma in un motivo originario d'inammis- proc. n. 10709/98 R.G. 4 sibilità del ricorso (cfr. Cass. civ., sent. 26 giugno 2001, n. 8714, e- mendabile unicamente con la tempestiva riproposizione del medesi- mo prima della relativa declaratoria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deliberato in camera di consiglio, in Roma il 5 dicembrdicezapre 2001. Il president Il consigliere est. dotts Alff Finocc dott. Massimo Oddo الله Il cancelliere IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio DEPOSITATO IN CANCELLERIA 2 HPR. 2002 Oggi IL CANCELLIERE C1 OsvaldoAscanio E N O I Z 6 A A 8 I 5 R 9 1 R . T / S N A 4 I / - T G 6 2 E U B . R . B R I L . L P A R . A T D D . B L E E A T D T A N I I 1 E S R 3 S N 1 E E E S . T I N A A M proc. n. 10709/98 R.G. 5