Cass. pen., sez. V, sentenza 09/06/2005, n. 26061
CASS
Sentenza 9 giugno 2005

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In tema di decisione del giudice della impugnazione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato, l'annullamento della sentenza di appello pronunziato dalla Corte di cassazione per non avere la Corte di merito ottemperato all'obbligo di fornire una adeguata motivazione, ai soli effetti civili, sul gravame proposto dall'imputato, deve essere disposto senza rinvio, posto che l'investitura del giudice civile ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen. presuppone il consolidamento della pronuncia sull'"an" da parte del giudice dell'appello penale. (Fattispecie nella quale l'imputato, condannato in primo grado anche al risarcimento dei danni, aveva proposto appello agli effetti penali e civili, e la Corte d'appello aveva dichiarato la causa di estinzione del reato contestualmente alla conferma delle statuizioni civili, sulla base della "non evidenza della innocenza" ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.; la Corte, su ricorso dell'imputato, ha annullato senza rinvio la sentenza ai soli effetti civili).

Commentario1

  • 1Reato, estinzione, amnistia, improcedibilità, effetti civili, giudice civile, rinvioAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 29 novembre 2013

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 09/06/2005, n. 26061
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26061
Data del deposito : 9 giugno 2005

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