Sentenza 9 giugno 2005
Massime • 1
In tema di decisione del giudice della impugnazione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato, l'annullamento della sentenza di appello pronunziato dalla Corte di cassazione per non avere la Corte di merito ottemperato all'obbligo di fornire una adeguata motivazione, ai soli effetti civili, sul gravame proposto dall'imputato, deve essere disposto senza rinvio, posto che l'investitura del giudice civile ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen. presuppone il consolidamento della pronuncia sull'"an" da parte del giudice dell'appello penale. (Fattispecie nella quale l'imputato, condannato in primo grado anche al risarcimento dei danni, aveva proposto appello agli effetti penali e civili, e la Corte d'appello aveva dichiarato la causa di estinzione del reato contestualmente alla conferma delle statuizioni civili, sulla base della "non evidenza della innocenza" ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.; la Corte, su ricorso dell'imputato, ha annullato senza rinvio la sentenza ai soli effetti civili).
Commentario • 1
- 1. Reato, estinzione, amnistia, improcedibilità, effetti civili, giudice civile, rinvioAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 29 novembre 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/06/2005, n. 26061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26061 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARINI Pier Francesco - Presidente - del 09/06/2005
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI POPOLO Angelo - Consigliere - N. 1383
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 030733/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LA TI RO, N. IL 19/11/1952;
avverso SENTENZA del 06/05/2004 CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FUMO MAURIZIO;
udito il PG in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. F. Salzano, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
udito il difensore dell'imputato avv. CORDONI C., che, illustrando i motivi del ricorso, ne ha chiesto l'accoglimento.
OSSERVA
AL TT ET fu condannato dal Tribunale di Torino in quanto riconosciuto colpevole del delitto di diffamazione continuata per avere offeso la reputazione di LE UC e del suo avvocato Demaria Giulio, da lui accusati di aver sottratto e/o fatto sparire atti giudiziari e sentenze, grazie anche "ad oscure aderenze istituzionali" che li mettevano in grado di agire con spregiudicatezza negli uffici giudiziari.
La Corte di appello di Torino, con sentenza 6.5.2004, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, ha dichiarato NDP nei confronti dell'imputato per essere i reati estinti per prescrizione, ha confermato le statuizioni civili (risarcimento danno nei confronti dell'unica PC LE), pur revocando la provvisionale disposta dal giudice di primo grado, condannando l'imputato alle ulteriori spese del grado. Ricorrono per Cassazione sia l'imputato personalmente (il quale, formando presumibilmente diverse copie del suo scritto, le invia anche ad altre autorità, sia giudiziarie, che amministrative, che politiche), sia il suo difensore, articolando censure sostanzialmente analoghe. Argomentano come segue. Mancanza di motivazione, essendone la sentenza di secondo grado del tutto priva ed essendosi i giudici limitati ad asserire che non ricorre prova evidente dell'innocenza dell'appellante. La Corte di merito ha in pratica omesso di motivare su tutti i motivi di impugnazione (1^: relativo alla mancata trasmissione degli atti - tra i quali richieste di ricusazione e remissione - alle autorità competenti da parte del giudice di primo grado, 2^: relativo alla sussistenza di dolo persecutorio e illogicità di motivazione, evidenziato dalla intrinseca contraddittorietà della sentenza del Tribunale, 4^: relativo alla sussistenza della scriminante dell'esercizio di un diritto, quantomeno ai sensi dell'art. 59 cp, 5^: relativo alla improcedibilità per diffamazione in quanto il delitto sarebbe stato assorbito in quello, pure originariamente contestato, di calunnia, 6^: relativo alla eccezione di non punibilità ai sensi dell'art. 598 cp, 7^: relativo al mancato esame di alcuni esposti in relazione ai quali era divenuto imputato dei delitti di calunnia e diffamazione). In ogni caso, i giudici del merito avrebbero dovuto applicare la causa di non punibilità ex art. 599 cp, dovendosi intendere l'espressione "subito dopo" in senso non ostativo al permanere dello stato d'ira pur dopo il trascorrere di un certo lasso di tempo;
gli stessi avrebbero dovuto consentirgli, ai sensi del 3^ comma dell'art. 596 cp, di fornire prova della fondatezza del suo assunto ritenuto diffamatorio, così come avrebbero dovuto fornire risposta sulla dedotta incompetenza funzionale del Tribunale, essendo, all'epoca, il delitto di diffamazione attribuito al Pretore.
L'intero procedimento comunque era da ritenersi nullo a seguito della omessa trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione, in relazione alla impugnazione del decreto di archiviazione, posto alla base della sua incriminazione, nonché per l'omessa notifica del decreto che dispone il giudizio di appello e per l'omesso esame dell'istanza 28.11.2002, con la quale si evidenzia come fosse stato immotivatamente negato al nuovo difensore un adeguato termine a difesa.
Il ricorrente poi deduce l'errata reiezione della istanza di differimento dell'udienza del 6.5.2004 motivata con pressanti ragioni di salute.
Il ricorso è fondato.
È giurisprudenza consolidata di questa Corte quella in base alla quale, in tema di declaratoria di estinzione del reato, l'art. 578 c.p.p. va interpretato nel senso che il giudice di appello, nel caso sussista costituzione di P.C., nel dichiarare estinto per amnistia o prescrizione il reato per il quale in primo grado è intervenuta condanna, debba operare una duplice valutazione, da un lato, al fine di stabilire se sussistano gli estremi del reato dal quale la P.C. fa discendere il proprio diritto al risarcimento, e dall'atro onde accettare, sia pure in modo sommario, la sussistenza di tale diritto (cfr ASN. 200116067 - RV 219510; ASN 199906742 - RV 213803). Nel caso in esame, la Corte di appello, senza prendere in esame gli articolati motivi di impugnazione proposti dall'imputato, ha confermato le statuizioni civili della sentenza di primo grado, limitandosi a richiamare l'art. 578 c.p.p., interpretandolo erroneamente come se dalla ritenuta mancanza di prova della "innocenza" dell'imputato dovesse automaticamente derivare la conferma della condanna al risarcimento dei danni.
La sentenza dunque va annullata in parte qua, vale a dire per quel che riguarda le statuizioni civili, ma non deve farsi luogo al rinvio al giudice civile in grado di appello ex art. 622 c.p.p., atteso che la sentenza di proscioglimento dell'imputato non viene, nel caso in esame, annullata in accoglimento di ricorso del P.C. (cfr. ASN 199706645 - RV 209727), ma su ricorso dell'imputato, accolto proprio per non avere il giudice di secondo grado esaminato i motivi di appello. Mancando dunque certezza in termini di responsabilità (atteso che non si è consolidata decisione alcuna sull'an), non può farsi rinvio al giudice civile perché si pronunzi sul quantum.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'impugnata sentenza limitatamente alle statuizioni civili.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2005.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2005