Sentenza 22 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/04/2002, n. 5865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5865 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2002 |
Testo completo
: i t a r t s i : L L g O . B a REPUBBLICA ITALIANA N E M , E 1 e 8 N l i IN NOME DEL POPOLO ITALIANO0 5 8 6 5 10 2 O a 9 I n 1 r Z - e i A g i p 1 . g . A R m 1 S l T - TE S S i l l 4 I I Oggetto 2 G l E . a R L SANZIONE e SEZIONE PRIM A h 3 AMMINSTRATIVA c D G i 2 f i E . d T T o N R E m S A E Presidente R.G.N. 1348/00 Dott. Antonio SAGGIO ConsigliereDott. Maria Gabriella LUCCIOLI Dott. Francesco Maria FIORETTI Consigliere ∙17184 Cron. FELICETTI Rel. Consigliere Rep. Dott. Francesco Ud. 24/01/2002 Dott. Fabrizio FORTE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PREFETTURA DI PAVIA, in persona del Prefetto pro tempore, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
AR NO, D'IN OB;
intimati avversO la sentenza n. 450/98 del Pretore di PAVIA, depositata il 19/11/98; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 194 udienza del 24/01/2002 dal Consigliere Dott. Francesco 1 FELICETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo 1 DI IA e D'AQ ER, con ricorso 1 aprile 1998 al Pretore di Pavia, proposero opposizio- ne avverso l'ordinanza-ingiunzione 16 dicembre 1997 del Prefetto di Pavia con la quale gli era stata comminata una sanzione pecuniaria pe la violazione dell'art. 142, comma 8, del codice della strada. Il Pretore, con sen- tenza depositata il 19 novembre 1998, accoglieva l'opposizione e annullava il provvedimento opposto. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso a que- sta Corte il Prefetto di Pavia, con ricorso notificato il 4 gennaio 2000 mediante affissione e deposito nella casa comunale, ai sensi dell'art. 140 c.p.c. Le parti intimate non hanno controdedotto. Motivi della decisione 1 Con l'unico motivo di ricorso si denunciano la violazione dell'art. 142, commi 1 e 8, 201, comma 1, del codice della strada;
l'art. 384, lett. a) e c) del relativo regolamento;
l'art. 14, comma 1, della legge n 689 del 1981; nonchè vizi motivazionali. Si deduce in proposito che la sentenza avrebbe 2 erroneamente ritenuto illegittima l'ordinanza- ingiunzione per non essere stata la violazione conte- immediatatmente, mentre la mancanza di contesta- stata zione immediata non la invaliderebbe ove, come nel caso di specie, il verbale di contestazione sia stato noti- ficato nel termine di legge, come previsto dall'art. 14 della legge n. 689 del 1989. Inoltre, si deduce che ai sensi 384 del regolamento di attuazione del codice del- la strada, la contestazione immediata non é comunque necessaria, nei casi ivi previsti, fra i quali rientra- va quello di specie, in cui la rilevazione dell'infrazione era avvenuta a mezzo di autovelox. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono. La sentenza impugnata ha accolto l'opposizione fondandosi su una pluralità di rationes decidendi. Più precisamente: a) l'apparecchio autovelox utilizzato consentiva 1'immediata lettura della velocità e per le condizioni di traffico e di strada era possibile la contestazione immediata;
b) l'Amministrazione non ha dato alcuna prova del perfetto funzionamento dell'apparecchio, che gravava su di essa in presenza di contestazione al riguardo del ricorrente;
c) l'art. 385, in caso di mancata contestazione immediata, preve- de l'immediata redazione del verbale di accertamento, 3 che nel caso di specie non sarebbe stata compiuta;
d) l'ordinanza-ingiunzione é priva di motivazione in ordi- ne ai motivi del ricorso al Prefetto. Il ricorrente ha censurato solo la prima di tali rationes decidendi, cosicché la mancata impugnazione delle altre rende il ricorso inammissibile, in quanto il suo accoglimento sotto il profilo censurato non sa- rebbe idoneo a determinare la cassazione della senten- za, continuando essa a trovare fondamento nelle ratio- nes decidendi che si é omesso di censurare. Nulla va statuito sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo le parti intimate controdedotto.
P. Q. M.
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2002, nella ca- mera di consiglio della prima sezione civile. I L Il Presidente Il Consigliere estensore L O B 9 8 E 6 Francesco Felicetti Antonio Saggio E e . l N a N O n I ES , e JelutLee Z 1 p A 8 R a 9 T 1 m S I - e t 1 G s 1 E i - R s 4 l 2 A a V D . e L E h T c 3 i CORTIC N f 2 i E S d . E o T m R A 22 APR 2002 il IL CANCELLIE