Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/10/2025, n. 34077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34077 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
CR
34077-25
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In caso di diffusione de presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativ. a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto. disposto d'ufficio a richiesta di parte mposto dalla legge
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IL ONIONIZIARIO
Dott. Vito DI NICOLA
Dott. Andrea GENTILI Dott. Vittorio PAZIENZA
Dott. Alessio SCARCELLA
SEZIONE TERZA PENALE
Presidente Consigliere rel. Consigliere Consigliere
CAMERA di CONSIGLIO
del 16 maggio 2025
SENTENZA N.
уда
Dott. Giovanni GIORGIANNI
ha pronunciato la seguente:
REGISTRO GENERALE
Consigliere
n. 4142 del 2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INOCENTE LE FA NT, nato ad [...]ú) il 20 settembre 1958;
avverso la ordinanza n. 63/2024 RGID della Corte di appello di Roma del 15 ottobre 2024;
letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
letta la requisitoria scritta del Pm, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Cristina MARZAGALLI, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata;
letta, altresi, la memoria scritta rassegnata, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'Avvocature generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge, resa nel senso della inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Roma, decidendo in sede di giudizio di rinvio, dopo che, con sentenza n. 26813 del 2024, emessa dalla Sezione IV di questa Corte di cassazione, era stata annullata con rinvio una precedente ordinanza, datata 21 dicembre 2023, con la quale la medesima Corte di appello di Roma aveva respinto la domanda formulata da TE IL FA NT volta ad ottenere la liquidazione dell'indennizzo per la ingiusta privazione della libertà personale da questo subita dal 16 marzo 2019 al 10 ottobre 2021, ha nuovamente respinto la domanda proposta dall'TE IL. Avverso tale ordinanza ha interposto ricorso per cassazione l'originario istante, affidando le proprie lagnanze ad un unico motivo di ricorso, con il quale è stata lamentata sia la violazione della legge penale per avere la Corte di appello di Roma ritenuto che la condotta del ricorrente fosse improntata dal requisito della colpa grave, per avere travisato le risultanze processuali sulla base delle quali è stata emessa la ordinanza impugnata e per avere dato rilevanza alla condotta del TE IL avendo ritenuto che questa fosse "sospetta" sia il vizio di motivazione per avere la Corte territoriale negato i presupposti per l'affermazione del diritto del ricorrente all'indennizzo sulla base di un ragionamento logico-giuridico non corretto. In data 30 aprile 2025 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fatto pervenire, a cura della Avvocatura generale dello Stato, una memoria illustrativa volta a sollecitare la inammissibilità o comunque il rigetto dell'impugnazione presentata dal ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso presentato da TE IL è risultato fondato e, pertanto, lo stesso deve essere accolto.
Glova precisare che la ordinanza ora censurata è stata adottata dalla Corte di appello capitolina dopo che una precedente ordinanza, emessa in data 21 dicembre 2023 e con la quale la richiesta di indennizzo per la ingiusta privazione della libertà personale, introdotta dall'odierno ricorrente ai sensi del primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., era stata rigettata, era stata annullata con rinvio alla Corte di appello di Roma con la sentenza n. 26813 del 2024 resa dalla IV Sezione penale di questa Corte di cassazione. In tale occasione la Corte, stigmatizzando la ordinanza allora impugnata dalla difesa dell'odierno ricorrente, rilevò che nell'occasione la Corte di appello
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aveva "individuato come ostative (...) condotte che erano state valutate al fini della applicazione della misura cautelare senza fare alcun riferimento alla sentenza di assoluzione e senza spiegare se si tratti di fatti accertati o non negati nel giudizio di merito"; si aggiunse nella sentenza ora richiamata che nell'ordinanza era stato attribuito alle "intercettazioni ambientali lo stesso significato che gli avevano attribuito i giudici della cautela, ma non spiega se, all'esito del giudizio di cognizione" esse abbiano avuto una spiegazione diversa e neppure se" questa "sia compatibile con la ritenuta esistenza di un comportamento gravemente colposo" dell'istante. Questa Corte ebbe anche a rilevare la ultroneità, ai fine della negatoria del diritto all'indennizzo, del richiamo all'avvenuto esercizio da parte dell'allora Indagato di avvalersi della facoltà di non rispondere, non potendo, per espressa indicazione legislativa (si veda, infatti, l'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 314 cod. proc. pen.) tale evenienza incidere sul diritto al conseguimento dell'indennizzo di cui si parla, ed, infine, si segnalò la vaghezza del riferimento contenuto nella ordinanza allora impugnata alla genericità ed assenza di riscontro della tesi difensiva svolta dall'TE IL nel giudizio di merito. Ritiene il Collegio che siffatte aporie argomentative contenute nella precedente ordinanza di rigetto della istanza di indennizzo per la ingiusta applicazione della misura cautelare custodiale siano state solo in parte emendate dalla Corte di appello di Roma con la ordinanza rese in sede di rinvio, di tal che anche questa ordinanza deve essere annullata non nuovo rinvio alla Corte capitolina. Nessun richiamo è, in effetti, contenuto nella nuova ordinanza della Corte territoriale alla condotta tenuta dall'indagato nella fase delle indagini, risultando così rimosso uno dei vizi che avevano minato la legittimità della precedente ordinanza;
per converso appare manifestamente illogico il rilievo attribuito al contegno processuale tenuto dal TE IL;
infatti nella ordinanza ora impugnata si legge - richiamando un condivisibile orientamento giurisprudenziale, che il mendacio posto in essere dall'imputato, ove consapevole, possa costituire diversamente dal mero silenzio (Corte di cassazione, Sezione IV penale, 21 giugno 2024, n. 24608, rv 286587) - in quanto integrativo di condotta gravemente colposa o persino dolosa determinante ai fini della adozione o al mantenimento della misura cautelare a carico del soggetto dichiarante, fattore ostativo al ristoro, a mezzo di indennizzo, del pregiudizio patito a seguito della ingiusta detenzione (in tale
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senso si veda: Corte di cassazione, Sezione IV penale, 13 gennaio 2022, 849, rv 282564; Corte di cassazione, 18 dicembre 2020, n. 36478, rv 280082, secondo le quali, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, le dichiarazioni mendaci rese dall'indagato in sede di interrogatorio, pur essendo espressione del diritto di difesa, possono assumere rilievo, ai fini dell'accertamento della sussistenza della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, nel caso in cui, a fronte di un quadro indiziario di per sé significativo, abbiano contribuito a rafforzare il convincimento della colpevolezza del dichiarante) che l'odierno ricorrente avrebbe mentito nel sostenere che la denunzia sporta a suo carico dal figlio della presunta persona offesa sarebbe stata una ritorsione ai suoi danni per avere egli preannuziato a costui la dismissione dall'Istituto ove la stessa era ricoverata.
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Ora, al di là del fatto che non è chiaro perché si sarebbe trattato di mendacio e non di una errata rappresentazione della realtà, potendo ben ipotizzare il ricorrente (che, va sempre segnalato, è stato assolto per insussistenza del fatto dalla accusa di avere usato violenza in danno di una persona ricoverata presso il gerontocomio ove egli lavorava con mansioni di carattere esecutivo) che la causale di tale denunzia, rivelatasi fallace, potesse essere la circostanza (non acclarata nella sentenza di assoluzione del ricorrente ma neppure in essa smentita) che egli avesse riportato al figlio della anziana degente il dato riguardante il suo forzoso allontanamento dalla struttura sanitaria, la dimostrazione che si sia trattato di affermazione mendace viene ricavata dalla Corte di appello dal fatto che l'TE IL, investito solo di compiti esecutivi, non aveva alcun potere decisionale riguardo all'evenienza dianzi segnalata;
si tratta di affermazione non convincente, posto che secondo la ricostruzione fornita dal ricorrente, questi non avrebbe comunicato di avere lui stabilito l'allontanamento della paziente, cosa questa effettivamente non credibile, ma solo il fatto che era stata presa, evidentemente da altri, una tale decisione. Anche in ordine alla spiegazione fornita dall'allora imputato in ordine alla utilizzazione del termine "amore" nel codice comunicativo esistente fra lui e la persona offesa nel giudizio di merito cioè che si trattava di un epiteto che la donna usava indifferentemente allorché si rivolgeva alle persone con cui entrata in contatto, viene letto come dato frutto di dichiarazione falsa, senza chiarire il perché di tale lettura. Quanto al comportamento extraprocessuale dell'odierno ricorrente ribadito che, diversamente da quanto si legge nella ordinanza impugnata, è
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precluso attribuire ad esso una valenza propriamente erotica (singolarmente, invece, la Corte di appello di Roma, pur consapevole dell'avvenuta assoluzione dell'odierno istante dalla imputazione a lui ascritta con la formula della insussistenza del fatto, afferma espressamente che "si appurava attraverso la registrazione audio-video durante la notte che l'uomo aveva compiuto un rapporto sessuale"), posto che in sede di giudizio sulla indennizzabilità della ingiusta detenzione non è possibile valorizzare, quali fattori ostativi all'accoglimento della domanda, esistenza di fatti o di comportamenti in relazione ai quali il giudizio di merito ha accertato la mancata verificazione (Corte di cassazione, Sezione IV penale, 12 gennaio 2022, n. 482, rv 282595), cosa questa che in relazione alla consumazione di un rapporto sessuale fra l'allora imputato e la presenta persona offesa l'avvenuta assoluzione dell'odierno ricorrente con la formula più ampia consente di rilevare con certezza osserva il Collegio che l'affermazione sulla base della quale la Corte di appello ha ritenuto che esso fosse espressivo di un atteggiamento gravemente colposo appare del tutto ingiustificata. Infatti il ritenere sussistere siffatto atteggiamento sol perché l'imputato si era recato nel corso della notte presso la stanza ove la presunta persona offesa era degente (questa unitamente ad altre persone) ed ha atteso al compiti di "accudimento notturno" senza accendere la luce (cosa che ha impedito l'efficace funzionamento dell'impianto di ripresa delle immagini predisposto da ritenersi nella inconsapevolezza del ricorrente, fattore questo che esclude una qualche finalizzata callidità del ricorrente nel non attivare l'impianto di illuminazione dagli organi investigativi) ed essendosi dedicato ad esse per un considerevole lasso di tempo, pur essendo l'unico addetto alla assistenza notturna nei degenti, risulta essere frutto di una interpretazione aprioristicamente orientata dei dati di fatto. Appare, infatti, ragionevole che la mancata attivazione dell'impianto di illuminazione fosse plausibilmente giustificata dalla esigenza di non destare, durante le operazioni di accudimento, gli altri soggetti degenti nella stessa stanza di quella che era stata ritenuta la persona offesa;
mentre, per quanto attiene alla durata della assistenza prestata alla donna dal ricorrente, la congruità o meno di essa deve essere verificata in funzione della tipologia, non esaminata dalla Corte di appello, delle attività prestate;
infine, la circostanza che essa si sia protratta a lungo, sebbene il ricorrente fosse l'unico soggetto presente cui erano demandati compiti di assistenza, non appare di per sé fattore univocamente allarmante o comunque indicativo di un comportamento gravemente colposo ai fini dell'addensarsi sull'TE
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IL di fattori indizianti di reato, ove si rifletta sulla circostanza che, non risultando che nell'occasione si sia determinato alcun disservizio nella complessiva gestione dei soggetti degenti nella struttura in questione, l'avere indugiato il ricorrente nel prestare assistenza alla donna non è non può essere considerato, come invece in termini apodittici rilevato nella ordinanza impugnata, espressivo di un "comportamento ben più che ambiguo" né dello sviamento costituente fattore espressivo di condotta gravemente colposa tale da giustificare i gravi indizi di colpevolezza per il reato a suo tempo contestatogli - del ricorrente dai compiti di servizio che lo stesso era tenuto a svolgere.
La ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione personale, affinché questa nuovamente si pronunzia sulla richiesta di indennizzo presentata dall'odierno ricorrente in relazione alla detenzione cautelare, da lui ritenuta ingiusta, dal medesimo patita dal 16 marzo 2019 al 10 ottobre 2021, ed il quale demed to regolamentous au spus ch
PQM
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
(Andrea GENTILJ)
(Vito DI NICOLA) hiodiniure
In caso di diffusione del presente provvedimento, di dispone che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone, a norma dell'art. 52 del digs n. 196 del 2003, in quanto imposto dalla legge.
Deposita in Cancelleria
Il Presidente √ch
Oggi
17 OTT. 2025
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