Sentenza 17 febbraio 1998
Massime • 1
L'abolizione del segreto bancario opera per tutti gli accertamenti bancari eseguiti successivamente all'entrata in vigore della legge 30 dicembre 1991 n. 413 che la ha introdotta. L'innovazione, in quanto diretta ad incidere sul metodo dell'accertamento attiene alla verifica fiscale, che ha natura procedimentale, ed è produttiva di effetti sui rapporti da natura tributaria che non siano stati ancora definiti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/02/1998, n. 4131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4131 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 1998 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Signori: Udienza pubblica dott. Angelo Giuliano Presidente del 17.02.1998
1. dott. Ferdinando Imposimato Consigliere SENTENZA
2. dott. Antonio Morgigni Consigliere N. 529
3. dott. Alfredo Teresi Consigliere rel. REGISTRO GENERALE
4. dott. Carlo Grillo Consigliere N. 30820/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da SS IE, nato in [...] il [...], avverso la sentenza del Tribunale di San Remo in data 6.02.1997 con cui è stato condannato alla pena dell'ammenda per il reato di cui all'art. 1 comma 3 legge n.516/1982;
Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;
Sentito il P.M. nella persona del P.G., dott. Giovanni Vacca, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
osserva
Con sentenza in data 6.02.1996 il Tribunale di San Remo condannava SS IE alla pena dell'ammenda per avere, nella qualità di medico dentista, avendo effettuato negli anni 1991-1992- 1993 prestazione di servizi, omesso l'annotazione dei relativi corrispettivi nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA per un ammontare, rispettivamente, per L. 105.694.299, L. 103.481.078 e L. 70.009.085.
Proponeva ricorso per Cassazione l'imputato denunciando mancanza ed illogicità di motivazione e violazione di legge per il riferimento alle disponibilità immobiliari acquisite negli anni 1989 e 1990 sebbene gli accertamenti della Guardia di Finanza riguardassero l'anno 1991 e quelli successivi e per la disomogeneità dei dati utilizzati per accertare la discrepanza tra quanto dichiarato e quanto effettivamente percepito nella gestione dello studio dentistico.
Il Tribunale si era appiattito sui risultati della verifica fiscale senza vagliarne criticamente l'attendibilità ed aveva illogicamente utilizzato e sommato elementi non comparabili quali le entrate da proventi professionali risultanti dai conti correnti a lui intestati e le uscite dello studio e cioè i pagamenti per contanti risultanti dai libri contabili.
Erroneamente era stata disattesa la tesi difensiva secondo cui i pagamenti per contanti non dovevano essere sommati ai proventi versati sui conti correnti, ma dovevano ritenersi in essi compresi (donde l'inesistenza di differenze di corrispettivi non contabilizzati), poiché la Guardia di Finanza si era limitata ad esaminare i soli versamenti, ma non le operazioni di prelievo. Tale accertamento avrebbe chiarito che l'omessa annotazione dei corrispettivi sarebbe stata penalmente irrilevante perché il loro ammontare era inferiore alla soglia di punibilità.
Deduceva, altresì, che l'affermazione di responsabilità non poteva essere fondata sul solo indizio dell'investigazione bancaria, non correttamente utilizzata, sganciato da qualsiasi riscontro e che, per l'anno 1991, erano inutilizzabili i risultati della verifica fiscale espletata nel 1994 sulla base dei dati bancari perché l'abolizione del segreto bancario era stato introdotto con l'art. 18 comma 1 della legge n. 413/1991, a partire dal 1^ gennaio 1992.
Chiedeva l'annullamento della decisione impugnata. Il ricorso è infondato essendo erronee le censure mosse alla sentenza impugnata, che è basata su concreti elementi e logiche argomentazioni.
I giudici di merito, infatti, hanno correttamente affermato la responsabilità dell'imputato alla stregua delle obiettive constatazioni degli agenti della Guardia di Finanza, da cui emergono sicuri elementi a suo carico.
La ricostruzione dei ricavi dello studio medico, infatti, non è stata eseguita sulla base di mere presunzioni o di calcoli matematici non verificabili, come apoditticamente asserito in ricorso, bensì utilizzando dati univoci ed omogenei.
Puntualizzato che il riferimento alle disponibilità immobiliari risalenti agli anni 1989 e 1990 non riguarda il tema della contestazione, ma spiega le ragioni che hanno indotto gli investigatori a verificare la posizione fiscale del SS per il periodo di imposta 1991-1993, va rilevato che i ricavi sono stati determinati alla stregua delle risultanze contabili provenienti dallo stesso imputato e cioè dei conti bancari a lui intestati, da cui sono state rilevate le somme in essi confluite, e del registro cronologico dallo stesso tenuto in cui erano annotati ali eseguiti pagamenti per contanti.
La sicura attendibilità di tale procedimento, che ha evidenziato la discrepanza tra le disponibilità accertate ed i compensi dichiarati dal SS, emerge dalla circostanza che l'unica fonte di reddito era costituita dall'attività professionale, non svolgendo la moglie alcuna attività lavorativa.
Correttamente i giudici di merito hanno escluso la fondatezza dell'assunto difensivo secondo cui i pagamenti per contanti annotati nel registro cronologico provenivano, in realtà, dai conti bancari, avendo riscontrato che le operazioni di prelievo da tali conti non corrispondevano agli importi indicati nel registro quali pagamenti per contanti.
Quindi l'accertamento fiscale ha riguardato, contrariamente a quanto asserito in ricorso, anche le operazioni di prelievo, il cui ammontare per i "vari conti correnti bancari non raggiunge, per ciascun anno indicato nell'imputazione, le cifre riportate nel registro cronologico sotto la voce 'pagamenti contanti'. trattandosi di cifre di gran lunga inferiori rispetto a quelle ivi riportate". L'abolizione del segreto bancario opera per tutti gli accertamenti eseguiti successivamente all'entrata in vigore della legge 30 dicembre 1991 n. 413 che lo ha introdotto (art. 18) e, quindi, per quelli oggetto del presente procedimento, eseguiti nell'anno 1994, compreso quello relativo al periodo impositivo 1991 per il quale il termine per la presentazione della dichiarazione annuale non era ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge citata.
L'innovazione legislativa, diretta ad incidere sul metodo dell'accertamento, attiene, infatti, alla verifica fiscale, che ha natura procedimentale ed è produttiva di effetti su tutti i rapporti di natura tributaria che non siano stati ancora definiti. Il rigetto del ricorso comporta condanna al pagamento delle spese processuali.
P Q M
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 1998