CASS
Sentenza 22 maggio 2026
Sentenza 22 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/05/2026, n. 18440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18440 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA su: i . ;co; so proposto CO: Fiadom Ma;
13 nato a [...] il [...] avvenc, ia sentenza dei 27/10/2025 della Corte d'appello di Catanzaro. provvedimento impugnato e il ricorso;
trldta la re:azione svolta dal Consigliere Mariarosaria Bruno;
i=,.tte leconc!:.:sc..)n. r';eGtItuto Procuratore Generale Penale Sent. Sez. 4 Num. 18440 Anno 2026 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 05/03/2026 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 27/10/2025, la Corte d'appello di Catanzaro, in parziaie riforma della pronuncia di primo grado, ha assolto FI RI dai reato di cui al capo 2 della rubrica (episodio di cessione a CL RI cu grammi 7 d: mari;
uana ai prezzo di euro 50) ed ha confermato la condanna emessa a cadc.o dei predetto con riferimento all'episodio di cui ai capo 1, riguardante !a cessione continuativa di sostanza stupefacente del tipo marijuana nei confronti di AG NI (artt. 81 cpv. cod. pen., 73, comma 4, d.P.R. 309/90). mputato„ a mezzo dei difensore, ha articolato seguenti motivi di ricorso. I) Violazione di legge processuale in relazione agli artt. 178, lett. c), 179 e 419 cod, proL. peri., per avere la Corte d'appello ritenuto erroneamente sanata ia dedotta nullità riguardante l'omessa citazione dell'imputato per i•udienza preliminare. Con gravame la difesa aveva rappresentato come l'avviso di conclusione indagine e l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare - emessi rispettivamente in data 27/10/2022 e 7/12/2022 - fossero stati notificati presso io studio dei difensore di fiducia, benché l'imputato, già in data 7/12/2021 ne;
rilasciare prci. era speciale, avesse eletto domicilio presso la propria abitazione, luogo :n Cui avrebbe dovuto ricevere la notificazione di tali atti. II) Violazione di legge, avendo la Corte d'appello indebitamente utilizzato, ai n: della decisione, un atto che non si trovava nel fascicolo del pubblico ministero, contenente le sommarie informazioni testimoniali rese da AG NI, unico accusatore di FI. III) Carenza di motivazione in ordine alla richiesta avanzata dalla difesa di riqualificazione del fatto nel - - otesi di lieve entità (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90). 2. Il Procuratore generale presso !a Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 3. li priraa motivo di ricorso è infondato. Il giudizio a carico di FI RI si è svolto nelle forme dei rito abbreviato. In base a consolidato orientamento di questa Corte - da cui non si individuano ragioni per discostarsi - l'omessa notifica ail'impu ato deiVavviso ex art. 415-bis cod. peri. determina una nullità a reg:nne intermedio dea richiesta di rinvio a giudizio, nullità che rimane sanata nei caso in cui Vin iputato opti per ii rito abbreviato (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 7336 del 31/C1/2014, Laneve, Rv. 258813:"L'omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari determina una nullità a regime intermedio della richiesta di rinvio a giudizio, la quale rimane sanata dalla presentazione da parte dell'imputato della richiesta di giudizio abbreviato", conforme a Sez. 6, n. 25153 del 04/05/2010, Leotta, Rv. 247777). Poiché l'imputato, come ha correttamente rilevato la Corte di merito, ha scelto di definire i giudizio accedendo al rito abbreviato, la nullità è rimasta sanata. Quanto alla doglianza riguardante l'erronea notificazione all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare presso lo studio del difensore ai fiducia, invece che presso domicilio eletto, si osserva quanto segue. Si tratta di una notificazione operata con forme diverse da quelle prescritta, che ha determinato la conoscenza effettiva dell'atto, circostanza desumibile dai fatto che l'in putato ha rilasciato apposita procura speciale per la definizione dei giudizio nelle forme del rito abbreviato. Occorre evare come la notificazione dell'avviso di udienza eseguita con modalità diverse da quelle prescritte, risultate inidonee a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, configuri una nullità generaie di tipo intermedio„ assoggettata al regime di deducibilità e sanatorie previsto dagli artt. 182 e ss. cod. proc. pen. [cfr. Sez. 4, n. 6211 del 12/11/2009, dep. 2010, Rv. 246639:"È affetta da nullità di ordine generale a regime interimedio la notificazione operata con forme diverse da quelle previste,. ove non appaia in astratto, o risulti in concreto, inidonea a determinare.: la conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta affetta da mera nullità cosiddetta a regime intermedio, sanata per non essere stata tempestivwnente dedotta, la notificazione del decreto citazione per I giudizio d'appello presso io studio dei difensore di fiducia, sull'erroneo aresupposto che l'imputato avesse mantenuto ii domicilio in precedenza eletto - dove non era stato trovato -, iaddove detta elezione ai domicilio era stata in realtà revocata, con contestuale elezione di un diverso domicilio)]. Ove risulti, come nel caso in esame, che l'imputato abbia avuto contezza dell'atto, secondo orientamento consolidato di questa Corte, è specifico onere della difesa allegare il concreto pregiudizio derivato all'esercizio dei diritto di difesa. Poicie tale allegazione è dei tutto mancante nel ricorso, la doglianza aspecifica (cfr., e.X muitis. Sez. 3„ n. 21852 del 12/03/2025, C., Rv. 288290: "E' inammissibile, per difetto di specificità del motivo, il ricorso per cassazione con cui si deduce la nullità della notifica di un atto in ragione della sua effettuazione presso il difensore di fiducia anziché presso i domicilio dichiarato o eletto dall'imputato, nel caso in cu i ricorrente non ha allegato il concreto pregiudizio derivato in ordine alla conoscenza dell'atto stesso e all'esercizio dei diritto di difesa"). in ogni caso, assume rilievo dir mente ai fini della esciusione della fondatezza dell'eccezione il fatto che il ricorrente abbia optato per il rito abbreviato. Invero, sulla base di consolidato orientamento di questa Corte, «La invalidità della notifica dei decreto di citazione a giudizio dell'imputato, conseguente ala sua effettuazione con modalità diverse da quelle previste, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, che non può essere dedotta a seguito della scelta del giudizio abbreviato, in quanto la richiesta del rito speciale opera un effetto sanante della nullità ex art. 183 cod. proc. pen.» (così, in puntuali termini, Sez. 3, n. 19454 dei 27/03/2014, Onofrio, Rv. 260377). 4. Del pari infondato è il secondo motivo di ricorso. La difesa lamenta come le informaziori rilasciate da AG NI (principale accusatore dell'imputato, . quale ebbe a dichiarare di avere acquistato da FI lo stupefacente in modo continuativo) siano state acquisite dalla stessa Corte d'appello con ordinanza resa nei corso dei oiudizio, in questo modo, evidenzia, la piattaforma probatoha sarebbe stata integrata in corso di giudizio, benché l'imputato avesse optato per rito abbreviato cd. "secco". La verifica degli atti, consentita alla Corte di legittimità in ragione della natura dell'eccezione soiievata, rivela come la Corte d'appello abbia, con ordinanza resa in udienza, ritenuto necessario disporre l'acquisizione al fascicolo delle dichiarazioni rese da AG NI. Nell'ambito del giudizio abbreviato è consentito al giudice acquisire nuove prove d'ufficio ove reputi ciò indispensabile ai fini dei decidere [Sez. 6, n. 2164 del 12/12/2318, Chatoubi, dE_.=p. 2019, Rv. 274845:"In tema di giudizio abbreviato, il potere di integrazione probatoria officiosa attribuito ai giudice dall'art. 441, comma 5, cod. proc. pen. è analogo a quello previsto dall'art. 507 cod. proc. pere per diba, mento;
o quanto preordinato aila tutela dei valori costituzionali che devono presiedere, anche nei giudizi a prova contratta, i'esercizic3deHa funzione giur:sdizionaie. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima l'acquisizione, da parte del giudice di merito, di documentazione ritenuta i cliqicen.sable ai fini della valutazione ai sensi dell'art. 133 cod. pen.r . E' invece fondato l'ultimo motivo di ricorso. La Corte territoriale ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta difensiva di riqualificazione del reato nella fattispecie di cui all'art. 73. comma 5. d.P.R. 309/90. 4 Nella parte motiva i giudici non si sono fatti carico di illustrare !e ragioni dei rigetto, incorrendo nel vizio doli' messa motivazione. Quanto ai criteri di valutazione che guidano nella considerazione della fattispecie di ieve entità, è d'uopo richiamare Ja pronuncia a Sezioni Unite OI (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018), la quale impone di verificare tutti gli indici rivelatori descritti dalla norma e le relazioni intercorrenti tra i medesimi. T» giudice, neli'affe-rmare o negare la tipicità dei fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, T.U. stup.. dovrà dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti che connotano la fattispecie concreta e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata soltanto ad alcuni di essi. 6. Da quanto precede discende l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro per nuovo giudizio.
P.Q. M
, Annulla la sentenza con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. Così è deciso, 05/03/2026
13 nato a [...] il [...] avvenc, ia sentenza dei 27/10/2025 della Corte d'appello di Catanzaro. provvedimento impugnato e il ricorso;
trldta la re:azione svolta dal Consigliere Mariarosaria Bruno;
i=,.tte leconc!:.:sc..)n. r';eGtItuto Procuratore Generale Penale Sent. Sez. 4 Num. 18440 Anno 2026 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 05/03/2026 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 27/10/2025, la Corte d'appello di Catanzaro, in parziaie riforma della pronuncia di primo grado, ha assolto FI RI dai reato di cui al capo 2 della rubrica (episodio di cessione a CL RI cu grammi 7 d: mari;
uana ai prezzo di euro 50) ed ha confermato la condanna emessa a cadc.o dei predetto con riferimento all'episodio di cui ai capo 1, riguardante !a cessione continuativa di sostanza stupefacente del tipo marijuana nei confronti di AG NI (artt. 81 cpv. cod. pen., 73, comma 4, d.P.R. 309/90). mputato„ a mezzo dei difensore, ha articolato seguenti motivi di ricorso. I) Violazione di legge processuale in relazione agli artt. 178, lett. c), 179 e 419 cod, proL. peri., per avere la Corte d'appello ritenuto erroneamente sanata ia dedotta nullità riguardante l'omessa citazione dell'imputato per i•udienza preliminare. Con gravame la difesa aveva rappresentato come l'avviso di conclusione indagine e l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare - emessi rispettivamente in data 27/10/2022 e 7/12/2022 - fossero stati notificati presso io studio dei difensore di fiducia, benché l'imputato, già in data 7/12/2021 ne;
rilasciare prci. era speciale, avesse eletto domicilio presso la propria abitazione, luogo :n Cui avrebbe dovuto ricevere la notificazione di tali atti. II) Violazione di legge, avendo la Corte d'appello indebitamente utilizzato, ai n: della decisione, un atto che non si trovava nel fascicolo del pubblico ministero, contenente le sommarie informazioni testimoniali rese da AG NI, unico accusatore di FI. III) Carenza di motivazione in ordine alla richiesta avanzata dalla difesa di riqualificazione del fatto nel - - otesi di lieve entità (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90). 2. Il Procuratore generale presso !a Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 3. li priraa motivo di ricorso è infondato. Il giudizio a carico di FI RI si è svolto nelle forme dei rito abbreviato. In base a consolidato orientamento di questa Corte - da cui non si individuano ragioni per discostarsi - l'omessa notifica ail'impu ato deiVavviso ex art. 415-bis cod. peri. determina una nullità a reg:nne intermedio dea richiesta di rinvio a giudizio, nullità che rimane sanata nei caso in cui Vin iputato opti per ii rito abbreviato (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 7336 del 31/C1/2014, Laneve, Rv. 258813:"L'omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari determina una nullità a regime intermedio della richiesta di rinvio a giudizio, la quale rimane sanata dalla presentazione da parte dell'imputato della richiesta di giudizio abbreviato", conforme a Sez. 6, n. 25153 del 04/05/2010, Leotta, Rv. 247777). Poiché l'imputato, come ha correttamente rilevato la Corte di merito, ha scelto di definire i giudizio accedendo al rito abbreviato, la nullità è rimasta sanata. Quanto alla doglianza riguardante l'erronea notificazione all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare presso lo studio del difensore ai fiducia, invece che presso domicilio eletto, si osserva quanto segue. Si tratta di una notificazione operata con forme diverse da quelle prescritta, che ha determinato la conoscenza effettiva dell'atto, circostanza desumibile dai fatto che l'in putato ha rilasciato apposita procura speciale per la definizione dei giudizio nelle forme del rito abbreviato. Occorre evare come la notificazione dell'avviso di udienza eseguita con modalità diverse da quelle prescritte, risultate inidonee a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, configuri una nullità generaie di tipo intermedio„ assoggettata al regime di deducibilità e sanatorie previsto dagli artt. 182 e ss. cod. proc. pen. [cfr. Sez. 4, n. 6211 del 12/11/2009, dep. 2010, Rv. 246639:"È affetta da nullità di ordine generale a regime interimedio la notificazione operata con forme diverse da quelle previste,. ove non appaia in astratto, o risulti in concreto, inidonea a determinare.: la conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta affetta da mera nullità cosiddetta a regime intermedio, sanata per non essere stata tempestivwnente dedotta, la notificazione del decreto citazione per I giudizio d'appello presso io studio dei difensore di fiducia, sull'erroneo aresupposto che l'imputato avesse mantenuto ii domicilio in precedenza eletto - dove non era stato trovato -, iaddove detta elezione ai domicilio era stata in realtà revocata, con contestuale elezione di un diverso domicilio)]. Ove risulti, come nel caso in esame, che l'imputato abbia avuto contezza dell'atto, secondo orientamento consolidato di questa Corte, è specifico onere della difesa allegare il concreto pregiudizio derivato all'esercizio dei diritto di difesa. Poicie tale allegazione è dei tutto mancante nel ricorso, la doglianza aspecifica (cfr., e.X muitis. Sez. 3„ n. 21852 del 12/03/2025, C., Rv. 288290: "E' inammissibile, per difetto di specificità del motivo, il ricorso per cassazione con cui si deduce la nullità della notifica di un atto in ragione della sua effettuazione presso il difensore di fiducia anziché presso i domicilio dichiarato o eletto dall'imputato, nel caso in cu i ricorrente non ha allegato il concreto pregiudizio derivato in ordine alla conoscenza dell'atto stesso e all'esercizio dei diritto di difesa"). in ogni caso, assume rilievo dir mente ai fini della esciusione della fondatezza dell'eccezione il fatto che il ricorrente abbia optato per il rito abbreviato. Invero, sulla base di consolidato orientamento di questa Corte, «La invalidità della notifica dei decreto di citazione a giudizio dell'imputato, conseguente ala sua effettuazione con modalità diverse da quelle previste, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, che non può essere dedotta a seguito della scelta del giudizio abbreviato, in quanto la richiesta del rito speciale opera un effetto sanante della nullità ex art. 183 cod. proc. pen.» (così, in puntuali termini, Sez. 3, n. 19454 dei 27/03/2014, Onofrio, Rv. 260377). 4. Del pari infondato è il secondo motivo di ricorso. La difesa lamenta come le informaziori rilasciate da AG NI (principale accusatore dell'imputato, . quale ebbe a dichiarare di avere acquistato da FI lo stupefacente in modo continuativo) siano state acquisite dalla stessa Corte d'appello con ordinanza resa nei corso dei oiudizio, in questo modo, evidenzia, la piattaforma probatoha sarebbe stata integrata in corso di giudizio, benché l'imputato avesse optato per rito abbreviato cd. "secco". La verifica degli atti, consentita alla Corte di legittimità in ragione della natura dell'eccezione soiievata, rivela come la Corte d'appello abbia, con ordinanza resa in udienza, ritenuto necessario disporre l'acquisizione al fascicolo delle dichiarazioni rese da AG NI. Nell'ambito del giudizio abbreviato è consentito al giudice acquisire nuove prove d'ufficio ove reputi ciò indispensabile ai fini dei decidere [Sez. 6, n. 2164 del 12/12/2318, Chatoubi, dE_.=p. 2019, Rv. 274845:"In tema di giudizio abbreviato, il potere di integrazione probatoria officiosa attribuito ai giudice dall'art. 441, comma 5, cod. proc. pen. è analogo a quello previsto dall'art. 507 cod. proc. pere per diba, mento;
o quanto preordinato aila tutela dei valori costituzionali che devono presiedere, anche nei giudizi a prova contratta, i'esercizic3deHa funzione giur:sdizionaie. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima l'acquisizione, da parte del giudice di merito, di documentazione ritenuta i cliqicen.sable ai fini della valutazione ai sensi dell'art. 133 cod. pen.r . E' invece fondato l'ultimo motivo di ricorso. La Corte territoriale ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta difensiva di riqualificazione del reato nella fattispecie di cui all'art. 73. comma 5. d.P.R. 309/90. 4 Nella parte motiva i giudici non si sono fatti carico di illustrare !e ragioni dei rigetto, incorrendo nel vizio doli' messa motivazione. Quanto ai criteri di valutazione che guidano nella considerazione della fattispecie di ieve entità, è d'uopo richiamare Ja pronuncia a Sezioni Unite OI (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018), la quale impone di verificare tutti gli indici rivelatori descritti dalla norma e le relazioni intercorrenti tra i medesimi. T» giudice, neli'affe-rmare o negare la tipicità dei fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, T.U. stup.. dovrà dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti che connotano la fattispecie concreta e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata soltanto ad alcuni di essi. 6. Da quanto precede discende l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro per nuovo giudizio.
P.Q. M
, Annulla la sentenza con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. Così è deciso, 05/03/2026