Sentenza 18 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/02/2003, n. 2423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2423 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2003 |
Testo completo
67575 C.C. REPUBBLICA ITALIANA 0 2 0 3 NOME DEL POPOLO TALIAN LA CORT U REMA C SAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA TributariaJuteres mistic a Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: n a Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Presidente R.G. N. 3330/00 n. 5497Dott. Massimo ODDO Consigliere Cro Dott. Giuseppe FALCONE Rel. Consigliere Rep. Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Consigliere - Ud. 14/06/02 Dott. Antonino DI BLASI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente -
contro
ZICHE MANIFATTURA LANE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata N. in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la cancelleria CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, difesa dagli avvocati CLAUDIO TONIOLO VIALE D'ALVIANO 43 VICENZA (avviso postale), 2002 giusta procura in calce;
2710 -1- controricorrente avverso la sentenza n. 256/98 della Commissione tributaria regionale di VENEZIA, depositata il 21/12/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/06/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato DE BELLIS, che dichiara di rinunciare al ricorso con riserva di formalizzazione;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rinvio a nuovo ruolo;
in subordine l'estinzione del ricorso. -2- Svolgimento del processo La Ziche Manifattura Lane s.p.a. ha chiesto gli interessi di cui all'art. 38 bis d.p.r. n. 633/72. La Commissione di primo grado ha accolto il ricorso e la decisione è stata confermata dalla Commissione Regionale. Ha proposto ricorso l'Amministrazione Finanziaria deducendo un unico motivo. La società ha resistito con controricorso. (Tardivamente, L'Avvocato dello Stato in udienza ha dichiarato di rinunziare al ricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 38 bis d.p.r. n.633/72; violazione e falsa applicazione dell'art. 1283 c.c. e di principi generali in materia di rimborso di tributi, in relazione agli articoli 50 e 62 d.lgs. n.546/92 ed all'art. 360 c.p.c., in quanto gli interessi anatocistici nella specie non sono dovuti. Ritiene la Corte che il ricorso è infondato alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, espresso con le sentenze nn. 552,1094 e 9273/99, 2079, 2081, 2082, 2083, 5910, 5911, 7245, 10628/00, 3179, 5790, 7408 e 14396/01. Non essendo emersi elementi di novità, questo orientamento va confermato. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese. TRAZIONP.Q.M. ིན་ 131 * D.P.R. 201 Rigetta il ricorso. Compensa le spese. Così deciso in Roma il 14.6.2002 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. S Il Presidente Il cons. est. A C Francesco Cristarella Orestano Dr. Giuseppe Falcon alesin IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA RN AN Og 18 FEG. 200S A WANCELLIERE 01 Amaldo Casano