Sentenza 26 marzo 2008
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di assunzione di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, il concetto di occupazione che figura nell'art. 22 D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) si riferisce all'instaurazione di un rapporto di lavoro che già di per sé integra gli estremi di una condotta antigiuridica, qualora il soggetto assunto sia un cittadino extracomunitario privo del citato permesso, indipendentemente da qualunque delimitazione temporale dell'attività in questione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/03/2008, n. 15463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15463 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CANZIO Giovanni - Presidente - del 26/03/2008
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 601
Dott. BONITO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 031216/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di MODENA;
nei confronti di:
ZH HI, N. IL 01/11/1975;
avverso SENTENZA del 13/03/2007 TRIBUNALE di MODENA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CASSANO MARGHERITA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Iacoviello F. M., che ha concluso per la conversione del ricorso in appello. RITENUTO IN FATTO
Con sentenza pronunciata il 13 marzo 2007 il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, assolveva, perché il fatto non sussiste, HA YU dal reato dal reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 22, comma 12, a lui contestato per avere, quale titolare del laboratorio di maglieria "Confezioni Luigina" e quale datore di lavoro, occupato alle proprie dipendenze i lavoratori SH OU e AN Mi, privi del permesso di soggiorno, sul rilievo che l'interpretazione letterale della norma implica il protrarsi nel tempo del rapporto di lavoro, circostanza questa rimasta non accertata nel caso m esame.
Avverso la citata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena, il quale denuncia erronea applicazione della legge penale, comprendendo il concetto di "occupazione" anche il momento dell'assunzione del lavoratore privo del permesso di soggiorno.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso del Procuratore della Repubblica di Modena è fondato. Il reato previsto dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 22, comma 1, prevede come reato la indebita assunzione di cittadini extracomunitari privi del permesso di soggiorno da parte di qualsiasi datore di lavoro (anche non imprenditore) che gestisce professionalmente un'attività di lavoro organizzata (Cass., Sez. 1, 12 aprile 2005, n. 16431, rv. 231576). Sulla base dell'interpretazione letterale e logico-sistematica della norma è possibile affermare che il concetto di "occupazione", contenuto nel testo del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 22, comma 12, si riferisce all'instaurazione di un rapporto di lavoro che già di per sè integra gli estremi di una condotta antigiuridica qualora il soggetto assunto sia un cittadino extracomunitario privo del permesso di soggiorno, indipendentemente da qualunque definizione temporale dell'attività in questione.
Sulla base di questo principio deve essere disposto l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte d'appello di Bologna per il relativo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Bologna per il relativo giudizio.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 26 marzo 2008. Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2008