Sentenza 4 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/02/2002, n. 1414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1414 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 0 14 14 /02 IN NO EL POPOLO SALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G.N. 15868/99 Consigliere Cron.39.35 Dott. Alberto SPANO' Rel. Consigliere Dott. NO VIGOLO Rep. Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Ud. 23/10/01 Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: INA - ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA C.SO VITTORIO EMANUELE II326, presso lo studio dell'avvocato RENATO SCOGNALIGLIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati LUIGI AMICI, ALDO ANGELINO, giusta procura speciale atto notar TESEO SIROLLI MENDARO di ROMA del 12/1/01 rep. n° 574807; - ricorrente
contro
MA LUCIANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA2001 4037 RICCARDO GRAZIOLI LANTE 15 presso lo studio -1- t dell'avvocato RAFFAELE DANESE, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO RUFINI, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 15323/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 29/08/98 R.G.N. 23716/92; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/01 dal Consigliere Dott. NO VIGOLO;
udito l'Avvocato SCOGNAMIGLIO RENATO;
udito l'Avvocato RUFINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha conclusoper il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con sentenza 25 settembre 1997 /29 agosto 1998, il Tribunale di Roma rigettava l'appello proposto dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni nei confronti del sig. NO AN ricorrente in primo grado - -avverso la sentenza del Pretore della stessa sede in data 5 aprile 1991 che, accogliendo la domanda, aveva affermato che tra le parti, nel periodo 1° febbraio /1° dicembre 1976 era intercorso un rapporto di lavoro subordinato di produttore di 3° gruppo. Ha, anzitutto, ritenuto il Tribunale che il lavoratore avesse interesse a tale declaratoria in quanto l'anzianità di servizio rappresenta la dimensione temporale del rapporto di lavoro e può costituire il presupposto di fatto di alcuni specifici diritti, come quelli all'indennità di anzianità, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva e, in relazione alla concreta azionabilità di tali diritti, doveva, appunto, essere valutato l'interesse ad agire. In particolare, sussisteva l'interesse ai fini del computo dell'indennità di anzianità, del trattamento di fine rapporto e degli scatti di anzianità, diritti certamente non prescritti all'atto della domanda. Il Tribunale ha disatteso anche l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'INA, ente pubblico, alla domanda del lavoratore che avrebbe dovuto essere proposta, secondo l'appellante, nei confronti dell'Agenzia INA di Roma, quale distinto centro di riferimento di rapporti giuridici. Ha rilevato il giudice di appello che le agenzie generali, pur concesse a terzi per essere gestite in economia, sono tuttavia prive di personalità giuridica, non hanno un proprio 1586899.doc 3 bilancio né una propria partita IVA. Non hanno, quindi, capacità di concludere contratti. La configurabilità del rapporto di lavoro dipendente doveva essere affermata alla luce delle deposizioni testimoniali, in ordine alla frequenza quotidiana dell'ufficio da parte del dipendente, che relazionava al capogruppo, dipendente INA, sul lavoro del giorno precedente;
-circa la soggezione alla vigilanza dello stesso capogruppo;
la fornitura da parte dell'Agenzia dei - nominativi da contattare;
l'obbligo di avvisare telefonicamente e di presentare certificato medico in caso di malattia. Tali circostanze, indicative della subordinazione, dovevano prevalere sul nomen iuris adottato dalle parti. La causa appariva sufficientemente istruita, onde non era censurabile la decisione del Pretore di non ammettere un teste di riferimento. Per la cassazione di questa sentenza ricorre l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni INA s.p.a. - Agenzia generale di Roma con cinque motivi, - illustrati con memoria. Resiste il lavoratore con controricorso e memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE. Col primo motivo di impugnazione, l'INA deduce violazione o falsa applicazione nonché omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione in relazione alle norme sulla prescrizione e sull'ammissibilità della domanda e sulla decadenza;
art.360, n.3 c.p.c. in relazione agli artt.2948 e 2113 cod. civ. ed agli artt. 100, 112, 409 e 414 e ss. c.p.c.; nonché art.360 n.5 c.p.c. in relazione agli artt.2946 e 2948 cc. e 2113 cod. civ.. び 1586899.doc Sostiene l'inammissibilità della domanda, in quanto concernente l'accertamento di un semplice fatto storico, non collegato all'accertamento della dedotta prescrizione di un diritto determinato (peraltro non indicato nell'atto introduttivo), pregiudicato, in ipotesi, dalla mancanza di siffatto accertamento. Sotto tale profilo, la sentenza si presentava anche viziata per ultrapetizione, per avere attribuito al lavoratore domande e deduzioni non formulate, essendosi costui limitato a chiedere che fosse ordinato all'istituto di ricostruirgli la carriera, in applicazione del c.c.n.l. di categoria. Se, come sembra alla ricorrente, il Tribunale ha sostanzialmente ritenuto che l'anzianità di servizio piuttosto che a un mero fatto giuridico, rispondesse alle connotazioni di un vero e proprio diritto soggettivo (alla maggiore anzianità) questo avrebbe dovuto essere dichiarato estinto per prescrizione decennale (art.2946 c.civ.): sul punto la motivazione del Tribunale sarebbe contraddittoria. Il motivo è infondato. Le Sezioni unite di questa Corte (cui si è correttamente richiamato anche il Tribunale) hanno già avuto occasione di affermare che l'anzianità di servizio del lavoratore subordinato rappresenta la dimensione temporale del rapporto di lavoro. Essa costituisce il presupposto di fatto di taluni istituti, corrispondenti a specifici diritti del lavoratore, quali l'indennità di anzianità, la retribuzione, il risarcimento del danno per omissione contributiva e dunque va considerato non un status né un autonomo diritto, ma un fatto giuridico che costituisce o modifica un rapporto giuridico. In quanto fatto non non può formare oggetto di atti di disposizione e non è suscettibile di autonoma prescrizione, distinta dai diritti che da essa derivano. È stato altresì precisato da questa Corte che l'anzianità di servizio può essere sempre oggetto di accertamento giudiziale, purché sussista nel 1586899.doc 5 ricorrente l'interesse ad agire, da valutarsi in relazione alla concreta azionabilità dei singoli diritti di cui l'anzianità di servizio costituisce il presupposto di fatto, e può essere escluso solo dalla eventuale prescrizione di essi (Cass. S.u. 28 luglio 1986, n.4812; Cass. 30 maggio 1985, n.3279; 19 ottobre 1988, n.5677; 18 febbraio 1994, n.1574; Cass.4 settembre 1997, n.8496; 26 settembre 1998, n.9662; 29 dicembre 1998, n.12865; 19 gennaio 1999, n.477; 3 novembre 2000, n.14394). Correttamente il Tribunale ha ritenuto sussistente in concreto l'interesse del lavoratore all'accertamento dell'anzianità di servizio. In particolare, rileva la Corte che il dipendente aveva chiesto con l'atto introduttivo anche la ricostruzione della carriera in relazione alla maggiore anzianità di servizio rivendicata e non può non riconoscersi che tale ricostruzione avrebbe comportato necessariamente e in concreto una diversa determinazione degli scatti di anzianità e l'affermazione dei diritti patrimoniali che ne sarebbero derivati, anche se veniva fatta riserva di richiedere in separata sede tutto quanto sarebbe risultato dovuto in forza della maggiore anzianità. Correttamente, dunque, il giudice di appello ha ravvisato l'interesse del lavoratore, oltre che in funzione degli scatti di anzianità, dell'indennità di anzianità e del trattamento di fine rapporto, diritti certamente non prescritti al momento di presentazione della domanda giudiziale (in particolare, i diritti connessi agli scatti di anzianità maturati nel quinquennio antecedente), indubbiamente intimamente connessi alla ricostruzione della carriera, anche se non tutti ancora venuti in essere come gli scatti da maturare, l'indennità di anzianità e il trattamento di fine rapporto, questi due ultimi, peraltro, immediatamente azionabili con l'esercizio del diritto potestativo del lavoratore di び 1586899.doc 6 recedere (in funzione del quale sussisteva pure il diritto del lavoratore all'accertamento della propria posizione di carriera). Col secondo motivo, la società denunzia violazione o falsa applicazione di norme, nonché omessa ed insufficiente e/o contraddittoria motivazione sul punto del rapporto diretto con l'INA; artt. 360, n.3 e n.5 c.p.c. in relazione all'art. 100 c.p.c. ed allo statuto organico INA (r.d. 20 maggio 1926, n.933) nonché al T.U. leggi assicurazioni private (d.p.r. 13 febbraio 1959, capo II, tit. II e successive modificazioni). Secondo la ricorrente, le agenzie generali INA, anche se gestite in economia, sono autonome dagli organi centrali e periferici dell'Istituto, all'epoca ente pubblico economico, come ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte. Il motivo è infondato. L'Istituto nazionale delle assicurazioni, istituito con legge 4 aprile 1912, n.305, è ente pubblico economico creato per esercitare, con criteri di imprenditorialità e in regime di concorrenza, le assicurazioni sulla vita umana. Come ogni altra impresa del settore, l'INA ha una propria organizzazione centrale e una rete di agenzie che provvedono alla produzione e alla gestione delle polizze già sottoscritte: il r.d. 20 maggio 1926, n.933 prevede, poi, che in ogni provincia devono essere istituite una o più agenzie generali che il consiglio di amministrazione concede a terzi e che possono, sempre per delibera del consiglio stesso, essere gestite in economia. Tali agenzie generali, in tal forma gestite, non sono, peraltro, dotate di personalità giuridica, né hanno bilancio proprio né partita i.v.a. e dunque sono prive di capacità contrattuale. Ne consegue che le agenzie non concesse in base a capitolati a 2 imprenditori autonomi ai sensi dell'art. 12 del r.d. n.933/1926 cit., ma gestite in 1586899.doc 7 economia (agenzie dirette), per deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Istituto, ai sensi dell'art.15 r.d. cit., non costituiscono imprese autonome: esse fanno parte dell'INA ente pubblico, sicché i loro dipendenti debbono - considerarsi dipendenti dell'ente stesso (Cass.10 aprile 1999, n.3199; n.8496/1997 cit.). Col terzo motivo, l'INA si duole della violazione e/o falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 1362, 1363, 1366, 1367 e 2077 e degli artt. 1742 e ss., nonché degli artt. 2094 e seg. cod. civ.; nonché degli artt. 116, 257 e 420 c.p.c. in relazione agli artt.360, n.3, c.p.c.; omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia. Le norme di ermeneutica contrattuale sarebbero state violate, secondo l'INA, in quanto il Tribunale non aveva considerato che la volontà delle parti era stata nel senso della instaurazione di un rapporto di lavoro autonomo con l'Agenzia, conformemente, anche, alla volontà espressa dalla stesse organizzazioni sindacali di categoria, che, solo nel 1981, pervennero al superamento della figura del produttore libero o autonomo. Il motivo non può essere accolto. A sostegno delle censure, l'INA fa generico riferimento alla volontà contrattuale dei soggetti del rapporto di lavoro, ma non cita testualmente la fonte dalla quale quella volontà dovrebbe essere resa palese, salvo sostenere che la stessa si sarebbe conformata alla volontà espressa dalle stesse organizzazioni rappresentative di categoria nel corso del tempo. Peraltro, non solo non è provato - il che sarebbe stato essenziale nell'ottica dell'impostazione difensiva adottata l'assunto della conformazione degli - stipulanti del contratto individuale alle pattuizioni collettive che si sostengono 1586899.doc 8 intervenute in punto di qualificazione dei rapporti dei produttori del terzo gruppo, ma neppure di tali pattuizioni viene riportato il testo, sicché le censure presentano profili di inammissibilità dal momento che la Corte (che non ha il potere di procedere ad accertamenti di fatto mediante l'esame diretto degli atti di causa che eventualmente confortino le affermazioni di parte ricorrente) non è in condizione di valutarne la decisività. Col quarto motivo di ricorso, è dedotta violazione delle norme processuali ex art.420 c.p.c. sull'esame della risposta all'interrogatorio libero delle parti e sull'ammissione e valutazione delle prove testimoniali ex art.116 e 257 c.p.c.; in relazione all'art. 360 nn.3 e 4 c.p.c.. Difetto assoluto ovvero contraddittorietà e insufficienza di motivazione sugli stessi punti decisivi della controversia, in relazione all'art.360, n.. 3 e 4 c.p.c. Difetto assoluto ovvero contraddittorietà e insufficienza di motivazione sugli stessi punti decisivi della controversia, in relazione all'art. 360 n.5 c.p.c.. Il tutto sotto i seguenti profili: i giudici di merito di primo e di secondo grado avevano considerato solo alcune parti delle deposizioni testimoniali, ignorandone immotivatamente altre, ed ignorando altresì quanto emergente dai documenti contrattuali depositati e quanto era risultato in altri analoghi giudizi. Non era stato inoltre chiamato a deporre un teste di riferimento (la cui testimonianza, resa in altri analoghi giudizi era stata tuttavia documentata) - Tenuto conto di quanto aveva in altra sede riferito quel teste, appariva evidente come i giudici di merito avevano travisto le risultanze probatorie in punto di rischio economico dell'attività dei produttori del 3° gruppo. L'assoggettamento di questi ultimi a controlli non era incompatibile con la natura del rapporto, al pari dell'obbligo di riferire quotidianamente. 1586899.doc In tema di poteri organizzativi, si trattava della partecipazione a riunioni in mancanza della quale si sarebbe creato uno scompenso organizzativo in danno della rete distributiva dell'Agenzia e degli assicurandi e assicurati in ordine agli appuntamenti già fissati. Il motivo non merita di essere accolto. Le censure attengono essenzialmente a valutazioni di merito che, in quanto tali, sono sottratte a censure avanti al giudice di legittimità. Questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr., per tutte, Cass.16 gennaio 1996, n.326) che nel controllo in sede di legittimità della adeguatezza della motivazione del giudizio di fatto contenuto nella sentenza impugnata, i confini tra – da un lato la debita verifica della indicazione da parte del giudice di merito di ragioni sufficienti, senza le quali la sentenza è invalida, e dall'altro il non ammissibile controllo della bontà e giustizia della decisione possono essere identificati tenendo presente che, in linea di principio, quando la motivazione lascia comprendere le ragioni della decisione, la sentenza è valida. Tale rilievo non esclude la necessità che dalla motivazione, alla luce del disposto del n.5 dell'art.360 c.p.c., nel testo di cui alla novella del 1950, risulti il rispetto, nella soluzione della questione di fatto, dei relativi canoni metodologici, dall'ordinamento direttamente espressi o comunque da esso ricavabili. Deve rimanere fermo, però, che la verifica compiuta al riguardo può concernere la legittimità della base del convincimento espresso dal giudice di merito e non questo convincimento in se stesso, come tale incensurabile. E' in questione, cioè, non la giustizia o meno della decisione, ma la presenza di difetti sintomatici di una possibile decisione ingiusta, che tali possono ritenersi solo se sussiste un'adeguata 1586899.doc 10 incidenza causale dell'errore oggetto di possibile rilievo in cassazione (esigenza a cui la legge allude con il riferimento al punto decisivo). In relazione, poi, al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e del carattere limitato del relativo mezzo di impugnazione, il vizio di motivazione non può costituire oggetto di una generica doglianza, ma sussiste l'onere del ricorrente di indicare le relative circostanze ed elementi, con riferimento anche all'incidenza causale dell'errore in questione. Quanto alla valutazione delle prove acquisite, questa Corte ha più volte precisato che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge). Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del 1586899.doc 11 procedimento logico-giuridico posto a base della decisione (cfr. Cass.27 dicembre 1997, n.13045; cfr. anche Cass. 22 ottobre 1993, n.10503; 14 aprile 1994, n.3498;18 marzo 1995, n.3205;3 ottobre 1994, n.8006; 21 ottobre 1994, n.8653). Si rileva, infine, che il giudice di merito non era tenuto ad ammettere ulteriori testi cui si fossero riferiti altri testimoni escussi, quando l'istruttoria era stata da lui giudicata sufficiente per la decisione della controversia. Tanto meno avrebbe potuto valorizzare come fonte di convincimento acquisizioni probatorie di altri giudizi tra parti diverse senza ledere gravemente il principio del contraddittorio e della difesa. Né è precisata dalla società ricorrente di quale specifica dichiarazione, resa dall'attore in sede di interrogatorio libero (solo a quella e non a eventuali dichiarazioni di altro ricorrente in analogo giudizio dovendosi avere riguardo), il giudice di merito non abbia tenuto conto. Col quinto motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione delle norme del contratto di agenzia di cui agli artt. 1742 e ss. c.c. e delle norme sul rapporto di lavoro subordinato (art.2094 e 2095 e ss. c.c.): in relazione all'art.360, n.3 c.p.c.. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sui relativi punti decisivi della controversia: art.360, n.5 c.p.c.. Travisando i fatti, il Tribunale avrebbe affermato che le modalità del lavoro non mutarono al momento dell'assunzione formale: con ciò era stato trascurato l'insegnamento ricorrente della Corte di cassazione, secondo cui una medesima attività può formare oggetto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, a seconda dell'incidenza del rischio e dell'assoggettamento del lavoratore al potere gerarchico dell'imprenditore e dell'inserimento o meno nell'organizzazione di impresa. 1586899.doc 12 Nell'esaminare le prove il giudice di appello sarebbe giunto addirittura ad un vero e proprio travisamento dei fatti, non avendo considerato che il controllo dell'imprenditore era essenzialmente finalizzato al risultato della produzione assicurativa, ad assicurare, altresì, la correttezza della spendita del nome della preponente e la stessa tutela dei contraenti. Infine, sarebbe stata accertata l'inesistenza di qualsiasi obbligo di presenza. Il motivo non può essere accolto. Esso presenta, anzitutto, profili di inammissibilità analoghi a quelli riscontrati nelle doglianze contenute nel motivo appena esaminato per la mancanza da parte del ricorrente di un testuale e compiuto riferimento alle acquisizioni istruttorie alle quali pretende di ancorare la fondatezza delle proprie censure (in particolare quelle di travisamento dei fatti), il che è in larga misura assorbente rispetto alla critica secondo cui il giudice di appello non avrebbe considerato che l'attività materiale svolta dal lavoratore non è in sé decisiva ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato o autonomo. Il giudice di merito ha, infatti, puntualmente esaminato, come risulta dall'esposizione dello svolgimento del processo che precede, i molteplici elementi di fatto cui doveva darsi rilevanza, sicché la decisione di merito non appare fondata sulla sola constatazione del permanere delle stesse mansioni o attività anche dopo l'instaurazione del successivo rapporto (pacificamente) di lavoro subordinato. Anche in punto di valutazione delle prove, di autosufficienza del ricorso e del rilievo che le censure debbono avere (per il riferimento puntuale della risultanze istruttorie), ai fini della valutazione circa la loro decisività, deve, 1586899.doc 13 ancora, farsi riferimento alle considerazioni svolte trattando del quarto motivo di impugnazione. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente, per il principio della soccombenza, deve essere condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo. P. T. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare a controparte (2065,83€)13.940) le spese del giudizio di legittimità che liquida in £.27.0001, oltre £.4.000.000#per onorari. Così deciso in Roma, addi 23 ottobre 2001. IL PRESIDENTE Viinclude thiles IL CONSIGLIERE ESTENSORE, Vinyl A S 0 S 1 3 A . 3 T T 5 , Stille R A . I A S ' D E N L , P L S O 3 E I L 7 D - L N I 8 O IL CANCELLIERE G S - B O 1 N I 1 E Depositato in Cancelleria A D S D E I A -4 FEB. 2002 E T A G , T S O G E oggi, O O R E R T P P T L T S U I M A I S I Z R IL CANCELLIERE G I I A O E A L N D Phill R L D E O E T D N E S E 1586899.doc 14