Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/12/2003, n. 11522
CASS
Sentenza 9 dicembre 2003

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In materia di circolazione stradale, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dall'art. 222 comma secondo cod. strad. consegue di diritto all'accertamento di un fatto da cui sia derivata una lesione personale colposa, per cui al giudice residua uno spazio di valutazione discrezionale solo in relazione alla determinazione della durata del periodo di sospensione, che deve fissare, nell'ambito dei limiti stabiliti dalla legge, tenendo conto della gravità del fatto e della pericolosità specifica nella guida dimostrata dall'imputato (in motivazione la Corte ha precisato che ai fini dell'applicazione della sanzione accessoria e della sua durata è del tutto irrilevante il lasso di tempo intercorso dall'incidente).

La speciale causa di estinzione del reato prevista dall'art. 35 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, non opera in presenza della sola dimostrazione, da parte dell'imputato, dell'avvenuta riparazione del danno cagionato alla vittima, mediante le restituzioni o il risarcimento nonché l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ma è necessario che il giudice ritenga che tali attività riparatorie risultino in concreto idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione, in modo da assicurare comunque una valenza retributiva e di prevenzione speciale all'intervento giurisdizionale dinanzi a condotte di un certo grado di gravità e di pericolosità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/12/2003, n. 11522
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11522
    Data del deposito : 9 dicembre 2003

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