Sentenza 9 dicembre 2003
Massime • 2
In materia di circolazione stradale, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dall'art. 222 comma secondo cod. strad. consegue di diritto all'accertamento di un fatto da cui sia derivata una lesione personale colposa, per cui al giudice residua uno spazio di valutazione discrezionale solo in relazione alla determinazione della durata del periodo di sospensione, che deve fissare, nell'ambito dei limiti stabiliti dalla legge, tenendo conto della gravità del fatto e della pericolosità specifica nella guida dimostrata dall'imputato (in motivazione la Corte ha precisato che ai fini dell'applicazione della sanzione accessoria e della sua durata è del tutto irrilevante il lasso di tempo intercorso dall'incidente).
La speciale causa di estinzione del reato prevista dall'art. 35 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, non opera in presenza della sola dimostrazione, da parte dell'imputato, dell'avvenuta riparazione del danno cagionato alla vittima, mediante le restituzioni o il risarcimento nonché l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ma è necessario che il giudice ritenga che tali attività riparatorie risultino in concreto idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione, in modo da assicurare comunque una valenza retributiva e di prevenzione speciale all'intervento giurisdizionale dinanzi a condotte di un certo grado di gravità e di pericolosità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/12/2003, n. 11522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11522 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FATTORI Paolo - Presidente - del 9/12/2003
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. SPAGNUOLO Antonio - Consigliere - N. 1671
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 33200/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LE IO, n. a Camerata Cornello il 5 maggio 1951;
nei confronti di:
sentenza in data 19 maggio 2003 della Corte di Appello di Brescia;
udita in Pubblica Udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Patrizia Piccialli;
udito il Procuratore generale nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Annamaria De Sandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. LE IO ricorre contro la sentenza suindicata, con la quale la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo in data 8 luglio 2002, lo assolve perché il fatto non sussiste dal reato di cui all'art. 189, comma 6 e 7, C.d.S, contestategli sotto il duplice profilo di non essersi fermato e di non aver prestato assistenza alla persona offesa a seguito di incidente stradale e, concessa l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p., valutata equivalente all'aggravante contestata, per il residuo reato di lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) ridetermina la pena inflitta in Euro 1500, 00 di multa ed applica nei confronti del LE la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per mesi tre;
confermando, nel resto, l'impugnata sentenza.
2. La Corte fonda la responsabilità dell'imputato sulle dichiarazioni delle persone offese che hanno trovato riscontro nelle deposizioni degli agenti della polizia stradale intervenuti sul posto nella immediatezza del fatto;
rigetta la richiesta di rinnovazione parziale dell'istruttoria dibattimentale finalizzata all'espletamento di una perizia diretta alla ricostruzione della dinamica dell'incidente, alla luce dei principi che regolano l'istituto, di carattere del tutto eccezionale, a cui il giudice deve ricorrere solo quando ritenga di non poter decidere allo stato degli atti.
3. Propone ricorso per Cassazione il LE dolendosi, con un primo motivo, della inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 35 D.lvo. 274/2000, in quanto i giudici di merito avrebbero immotivatamente ritenuto di non dichiarare l'estinzione del reato nonostante la prova fornita dell'integrale risarcimento del danno alla parte offesa, sul rilievo che le condotte del LE non fossero idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione, che avrebbero potuto essere ben più gravi.
Tale conclusione, secondo il ricorrente, non avrebbe neanche tenuto conto che l'imputato non aveva più posto in essere, successivamente al fatto in esame, alcun atto produttivo di conseguenze lesive. Con il secondo motivo lamenta la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione giacché i giudici di merito avrebbero immotivatamente sostenuto che il LE fosse entrato ad alta velocità nell'area recintata, senza alcun riscontro oggettivo ed anzi, in presenza di elementi di prova in senso contrario. Inoltre, la Corte aveva erroneamente ritenuto che il ricorrente guidasse in stato di ebbrezza e ciò, secondo il ricorrente, senza tener conto che il relativo reato di cui all'art. 186 C.d.S. era prescritto e che, nell'immediatezza del fatto, nessun test alcoolemico era stato eseguito. Ne conseguirebbe, ad avviso del ricorrente, l'illegittimità del provvedimento di sospensione della patente di guida emesso, peraltro, a distanza di sette anni dal fatto, quando erano ormai venute meno le esigenze cautelari alle quali esso deve ritenersi preordinato. Con il terzo motivo si duole della mancanza o manifesta illogicità della motivazione, con riguardo alla esclusione delle attenuanti generiche ed al giudizio di equivalenza dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 basato sul rilievo attribuito ai precedenti penali dell'imputato.
4. Il ricorso è manifestamente infondato, essendo insussistenti le denunciate violazioni di norme di legge e, nel contempo, inammissibile, giacché vorrebbe che in questa sede si procedesse ad una rinnovata valutazione della ricostruzione fattuale della vicenda operata dai giudici di merito, con motivazione giuridicamente corretta ed indenne da vizi logici, oltre che rispettosa dei principi di diritto.
Nessuna delle censure in diritto è infatti sussistente;
mentre la decisione appare motivata in modo convincente e logicamente corretto.
5. Correttamente è stata fatta applicazione del disposto dell'art. 35 D.lvo. 274/2000, che subordina la dichiarazione di estinzione del reato alla previa valutazione del giudice in merito alla idoneità delle attività risarcitorie e riparatone a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione.
Sul punto ineccepibile è stato il ragionamento con il quale il giudice di merito, nel rigettare la doglianza relativa alla mancata applicazione dell'art. 35 D.lvo 274/2000, ha sottolineato essere riservato proprio al giudice il potere di valutare se le attività risarcitorie e riparatone poste in essere dall'imputato possano considerarsi idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione. Così escludendo qualsiasi automatismo tra risarcimento del danno (eventualmente valutabile ai sensi dell'art. 62 n. 6 c.p.) e declaratoria di estinzione del reato ex art. 35 cit. Non è infatti dubitabile, in proposito, che al giudicante, pur in presenza, di un'intervenuta e provata attività "integralmente" risarcitoria o riparatoria (appunto, nel caso, rilevante ex art. 62 n. 6 c.p.), è attribuito un notevole spazio valutativo in ordine all'applicabilità della causa estintiva de qua, dovendo provvedere in tal senso solo laddove ritenga che questa risulti in concreto idonea "a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione" (cfr. art. 35, comma 2). Non basta, in sostanza, la mera soddisfazione della vittima del reato e, comunque, l'integralità della riparazione lato sensu posta in essere dal reo (sub specie, del risarcimento, della riparazione ovvero dell'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose). Occorre, sotto il primo profilo, che il giudice ritenga l'attività risarcitoria o riparatoria idonea a compensare la gravità della condotta CR (è l'ipotesi, esemplificando, dei reati commessi con modalità particolarmente gravi, rispetto ai quali occorre pur sempre conservare all'intervento giurisdizionale una valenza "retributiva" e "repressiva" nei confronti del reo, che sarebbe svuotata di qualsivoglia contenuto dalla declaratoria di estinzione). Ed occorre, sotto l'altro profilo, che il giudice ritenga l'attività risarcitoria o riparatoria idonea a prevenire, per il futuro, la reiterazione della condotta CR (è l'ipotesi, sempre esemplificando, di reati "professionali" o quella di reati commessi da un recidivo o comunque da persona che abbia denotato una spiccata capacità a delinquere, rispetto ai quali è necessario conservare all'intervento giurisdizionale una valenza "di prevenzione speciale" a tutela delle esigenze di tutela della collettività). Nella specie, il giudice di merito ha fatto corretta applicazione del potere concessogli dalla norma e la relativa valutazione è stata compiuta con argomentazione logica e convincente, che partendo dalla rilevantissima imprudenza del LE ed evidenziando un precedente specifico a carico dello stesso, ha legittimamente concluso che l'attività riparatoria posta in essere non era stata idonea a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione.
La censura "di merito" su tale apprezzamento, supportato da adeguata motivazione, esula, per l'effetto, dai poteri del giudice di legittimità.
6. Con il secondo motivo, il ricorrente vorrebbe che in questa sede si procedesse ad una rinnovata valutazione della ricostruzione fattuale della vicenda operata dai giudici di merito, con motivazione giuridicamente corretta ed indenne da vizi logici.
E ciò fa dimenticando i limiti del sindacato del giudice di legittimità.
È pacifico, in proposito, che ai sensi del disposto dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., la mancanza e la manifesta illogicità
della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che detto testo è manifestamente carente di motivazione e/o di logica e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica, degli atti processuali (Cass., Sez. un., 19 giugno 1996, De Francesco). Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione da parte del ricorrente di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenuta più adeguata (Cass., Sez. un., 2 luglio 1997, Dessimone) (da ultimo, Cass., Sez. 17 febbraio 2003, parte civile Spinelli in proc. Vilella ed altro);
questo valendo, in particolare, relativamente alla valutazione sull'attendibilità e valenza dei mezzi di prova posti a fondamento della decisione.
Non va del resto dimenticato che, nel momento del controllo della motivazione, la Corte di Cassazione non deve (nè può) stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una "plausibile opinabilità di apprezzamento". Ciò in quanto l'art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p non consente al giudice di legittimità, come già evidenziato, una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di Cassazione il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (da ultimo, Cass., Sez. 5^, 14 maggio 2003, Pomposi), ed essendo piuttosto consentito solo l'apprezzamento sulla logicità della motivazione, quale desumibile dalla lettura del testo del provvedimento impugnato.
In una tale prospettiva, la decisione gravata, sfugge a qualsivoglia censura di illogicità, non palesandosi, in particolare, alcun passaggio ex se contraddittorio o alcun elemento di prova che si presenti slegato o non coordinato rispetto agli altri ovvero disancorato dal contesto complessivo. Cosicché le doglianze del ricorrente relative alla valutazione compiuta dai giudici di merito riguardo alla velocità dell'autovettura e lo stato di ubriachezza del conducente, non possono trovare accoglimento, perché presupporrebbero una rinnovazione complessiva di tutto il materiale probatorio, qui non consentita.
Giova in proposito solo evidenziare che la motivazione con cui si è affermata la responsabilità del LE poggia su un dato fattuale non controverso, rappresentato dalla improvvisa invasione di un'area recintata affollata da parte del LE alla guida della propria autovettura ed al comportamento immediatamente dopo l'investimento tenuto dal ricorrente.
Quanto, poi, alla censura relativa all'applicazione della sanzione della sospensione della patente di guida, dimentica il ricorrente che tale sanzione amministrativa accessoria consegue di diritto all'accertamento di reato da cui sia derivata danno alla persona (nella specie, quello di cui all'art. 590 c.p.; cfr. art. 222, comma 2, C.d.S.). In proposito, il giudice, ai fini della determinazione della durata della sanzione, entro i limiti stabiliti dal citato art. 222, comma 2, deve apprezzare la gravità del fatto e la pericolosità specifica nella guida dimostrata dal condannato (cfr. Cass., Sez. 5^, 15 aprile 2002, Proc. gen. App. Firenze in proc. Seracchioli). Ciò che il giudicante ha motivatamente fatto, richiamando in particolare la gravità del fatto così come accertato. Resta da aggiungere, per completezza, che assolutamente inconferente è il lasso temporale eventualmente decorso dall'incidente, trattandosi di parametro normativamente irrilevante.
7. Anche la doglianza relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed al giudizio di solo equivalenza tra le circostanze l'aggravante contestata e la riconosciuta attenuante del risarcimento del danno, è infondata, essendo insussistenti le denunciate violazioni di norme di legge e, nel contempo, inammissibile, giacché vorrebbe, ancora una volta, che in questa sede si procedesse ad una rinnovata valutazione delle modalità mediante le quali i giudici di merito hanno esercitato del potere discrezionale loro concesso dall'ordinamento ai fini della determinazione della pena e del riconoscimento/diniego delle circostanze di reato (nella specie, diniego delle circostanze attenuanti generiche;
giudizio di sola equivalenza dell'attenuante ex art. 62 n. 6 c.p.). Il ricorrente dimentica di considerare, in proposito, che, per assunto pacifico, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche e, più in generale, del giudizio di comparazione tra le circostanza, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare o meno la concessione del beneficio ovvero a guidarlo nel giudizio ex art. 69 c.p. Il relativo apprezzamento non è censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato.
Tale potere di censura non è qui esercitabile ove si consideri che la decisione di negare le attenuanti generiche e di escludere la prevalenza di quella di cui all'art. 62 n.
6 - basata sull'apprezzamento del precedente specifico dell'imputato e sulla oggettiva gravità del fatto - è stata dal giudicante correttamente basata proprio su taluno dei parametri indicati nell'art. 133 c.p..
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500, 00 (cinquecento) in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2004