Sentenza 9 novembre 2005
Massime • 1
Per l'applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., si richiede che la riparazione del danno, tanto nella forma specifica della restituzione,quanto in quella del risarcimento, sia effettiva, integrale e volontaria. La detta circostanza, pertanto, non può trovare applicazione quando la dazione sia avvenuta tramite un intervento surrogatorio di una compagnia di assicurazione.
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Ai fini dell'applicazione dell'attenuante del danno risarcito, è ammesso il pagamento dell'impresa assicuratrice, a patto che esso si atteggi come il pagamento di un terzo incaricato dall'autore del reato, e dunque riconducibile alla volontà di quest'ultimo, mentre deve escludersi l'ammissibilità dei pagamenti operati da compagnie assicuratrici o enti previdenziali, che non operano su incarico di tale soggetto, trattandosi in questo caso di pagamenti non riconducibili alla sua volontà. Corte di Cassazione sez. III penale, ud. 18 giugno 2025 (dep. 29 settembre 2025), n. 32174 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 29 aprile 2024, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del 03 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/11/2005, n. 46329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46329 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LEONASI Raffaele - Presidente - del 09/11/2005
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - SENTENZA
Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - N. 1380
Dott. MILO Nicola - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 35907/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UT OV;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo, pronunciata in data 04/05/2004;
letto il ricorso ed il provvedimento impugnato;
Udita la relazione fatta dal consigliere Dr. Carlo Di Casola;
Udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale, Dott. GALASSO Aurelio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio in relazione al terzo motivo, rigetto nel resto;
OSSERVA IN FATTO ED IN DIRITTO
1. L'imputata ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sentenza di condanna in primo grado alla pena di anni due di reclusione per il delitto di peculato.
2. Lamenta violazione di legge, vizio di motivazione.
3. Con il primo motivo sostiene l'assenza del presupposto fondamentale della qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, essendo l'imputata una tabaccaia abilitata alla riscossione del bollo d'auto, al più inquadrabile fra gli esercenti un servizio di pubblica necessità.
4. Con il secondo motivo lamenta contraddittorietà della motivazione sull'elemento soggettivo del reato, non avendo l'imputata alcuna volontà di appropriarsi delle somme, ma solo essendo incorsa in errore di calcolo sullo scoperto bancario che ella gestiva sul conto corrente.
5. Con il terzo motivo si duole del fatto che la corte territoriale non ha riconosciuto l'attenuante del risarcimento del danno. L'imputata avrebbe corrisposto una somma di lire 25.000.000 circa a fronte di un debito complessivo di lire 45.000.000 circa, essendo stata la restante quota corrisposta dall'ente assicuratore con intervento surrogatorio. La difesa sostiene che la corresponsione dell'intera somma per risarcimento del danno legittima la concessione dell'attenuante, indipendentemente dal soggetto che abbia provveduto alle materiali restituzioni. In secondo luogo, la difesa lamenta che la sentenza impugnata abbia comunque omesso di spiegare perché la ricorrente, pur avendo versato somme fino a totale copertura del debito, non sia stata ritenuta meritevole dell'attenuante.
6. Il ricorso è infondato.
7. Sul punto di diritto, relativo alla qualifica di incaricato di pubblico servizio, si rileva che, non essendo più possibile dopo la riforma avvalersi di una concezione residuale dell'incaricato di pubblico servizio, secondo cui è tale chi svolge un'attività della pubblica amministrazione diversa dalla pubblica funzione, il dato ontologico o teleologico della strumentalità dell'atto al perseguimento della finalità dell'ente non basta a qualificare l'attività negoziale come espressione dell'esercizio di pubblico servizio, ma è necessario individuare la fonte impositiva, norma di diritto pubblico, dell'obbligo di svolgere detta attività.
8. Del resto, è il carattere dell'attività prestata a determinare la qualifica di incaricato di pubblico servizio e non la natura, sia essa autorizzatoria o concessoria del provvedimento di preposizione del soggetto a tale attività. I principi testè enunciati si attagliano perfettamente alla situazione di fatto esaminata dai giudici di merito, che con ragionamento corretto e ricco di riferimenti normativi e giurisprudenziali, condiviso da questo collegio, ha ampiamente replicato alle obiezioni della difesa sulla natura della funzione e dell'attività svolta dall'imputata.
9. Egualmente rispondente ai canoni della logica è la motivazione offerta dai giudici di merito, con riferimento alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato. Con dovizia di elementi fattuali, relativi al conto corrente, al debito maturato ed ai tempi delle operazioni, la corte territoriale espone le ragioni per cui sia possibile ritenere che l'imputata non abbia conservato un saldo attivo, tale da consentire all'Ente la rimessa automatica della somma di lire 45.233.300. Ed è noto che la Corte di legittimità (cfr. al riguardo, tra le sole pronunce delle Sezioni Unite, Cass. Sez. Un. sent. n. 12 del 23/06/2000; Cass. Sez. Un. sent. n. 6402 del 02/07/1997; Cass. Sez. Un. sent. n. 930 del 29/01/1996) è tenuta a circoscrivere il proprio sindacato alla verifica della correttezza e congruità, nell'applicazione delle regole della logica, delle argomentazioni adottate, affinché non risultino fondate su dati contrastanti con il "senso della realtà" degli appartenenti alla collettività, o affette da vistose ed insormontabili incongruenze tra di loro.
10. In altri termini - in aderenza alla previsione normativa che attribuisce rilievo solo al vizio della motivazione che risulti "dal testo del provvedimento impugnato" - il controllo di legittimità si appunta esclusivamente sulla coerenza strutturale "interna" della decisione, di cui saggia la oggettiva "tenuta" sotto il profilo logico-argomentativo e, tramite questo controllo, anche l'accettabilità da parte di un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento e da osservatori disinteressati della vicenda processuale. Al giudice di legittimità è invece preclusa - in sede di controllo sulla motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa).
11. Queste operazioni trasformerebbero infatti la Corte nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispetti sempre uno standard minimo di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione.
12. Con riferimento al terzo motivo di ricorso, la ricorrente espone che la giurisprudenza ammette la concedibilità dell'attenuante di cui all'art. 62. c.p., n. 6, indipendentemente dalla resipiscenza del reo, avendo tale attenuante contenuto oggettivo ed effetti soggettivi. Secondo simile interpretazione, risulterebbe fuor di logica discriminare fra imputato che esegua la riparazione facendosi tenere indenne dalla società assicuratrice ed altro che direttamente ne chieda ed ottenga l'intervento.
13. La tesi non è condivisa da questo collegio.
14. Secondo l'orientamento tradizionalmente accolto dalla giurisprudenza di legittimità "per la concessione della circostanza attenuante della riparazione del danno è necessario che la riparazione, sia informa di restituzione che di risarcimento, si palesi effettiva, integrale e volontaria. L'attenuante pertanto non può essere applicata quando la restituzione sia avvenuta senza l'ausilio ed indipendentemente dalla volontà del colpevole". La giurisprudenza riconosce all'attenuante della riparazione del danno natura soggettiva, e pretende generalmente la dimostrazione di una tangibile manifestazione di ravvedimento del reo, da cui sia possibile trarre una prognosi di minore pericolosità sociale. 15. Il ricorrente cita invero un unico precedente, che sembra accolga una interpretazione meno rigorosa sull'aspetto volitivo della riparazione. Secondo tale interpretazione la circostanza attenuante in esame non è collegata necessariamente con la cosiddetta resipiscenza del reo, "potendo trovare la sua giustificazione in una mera utilità' del danneggiale o soltanto nelle ampie disponibilità1 di quest'ultimo. Essa quindi ha contenuto (natura) oggettivo ed effetti soggettivi". Ora, anche a voler prescindere dalla constatazione che tale indirizzo giurisprudenziale pare adombri una terza categoria di attenuanti, non codificata dall'art. 70 c.p., il collegio non può esimersi dal considerare che lo spunto creativo si è comunque fermato sulla soglia della coscienza e volontà dell'evento riparatore, giacché la decisione citata - ben lungi dal patrocinare un'applicabilità dell'attenuante condizionata alla sola verifica dell'elemento oggettivo (ossia dell'avvenuta attività riparatoria) - reclama pur sempre la presenza di coscienza della riparazione e di volontà di far proprio il risarcimento da parte del reo, ove esso risarcimento sia opera di terzi. È pertanto agevole constatare che l'apparente novità della richiamata decisione si limiti in effetti ad accreditare la necessità di una verifica dell'elemento psicologico, in casi in cui il risarcimento non sia opera del reo, ma di un ente assicuratore.
16. Questo collegio, nel ribadire che l'elemento volitivo della riparazione non possa essere in alcun modo espunto dall'indagine specifica che il giudice deve affrontare per verificare la concedibilità dell'attenuante, neppure nei casi in cui si registri un intervento surrogatorio di un ente assicuratore, rileva che nel caso specifico la corte territoriale abbia correttamente affrontato simile indagine. Si legge, infatti, a pagina 9 della sentenza che la PU, dopo la parziale copertura del debito operata dalla compagnia assicuratrice, provvide a versare il residuo ratealmente a seguito dell'attivazione della procedura di riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo del relativo debito nel corso dell'anno 2002. Tale rappresentazione del fatto arricchisce e completa la motivazione resa dalla stessa corte a pag. 11, secondo cui la restituzione di una quota del debito, avvenuta in base ad un contratto d'assicurazione, imposto dalla legge, sia stata operata fuori da qualsiasi determinazione volontaria dell'imputata. Risulta, conclusivamente, ben decifrabile l'orientamento della corte d'appello, secondo cui nessuna volontà di saldare il debito e di riparare il danno emerge dal comportamento della imputata, ma una mera condotta imposta dalla procedura coattiva azionata dalla Regione.
17. Consegue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2005