Sentenza 28 ottobre 2016
Massime • 1
Nell'ipotesi in cui la sospensione condizionale della pena sia subordinata allo svolgimento di attività non retribuita a favore della collettività, la questione dell'eventuale eccedenza della durata della prestazione lavorativa fissata dal giudice rispetto alla misura stabilita dalla legge deve risolversi in sede esecutiva, stante il richiamo contenuto nell'art. 18 bis disp. att. cod. pen. all'art. 44 D.Lgs. n. 274 del 2000.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/10/2016, n. 14312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14312 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2016 |
Testo completo
14312-17 . REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 28/10/2016 Composta da: Sent. n. sez. 1933/2016 ANTONIO PRESTIPINO - Presidente - REGISTRO GENERALE - Rel. Consigliere - N.7062/2016 MARGHERITA B. TADDEI LUIGI AGOSTINACCHIO UC LL AN MA DE SANTIS ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LL CA CE nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 27/11/2015 del GIP Tribunale di Napoli sentita la relazione svolta dal Consigliere Margherita B. Taddei;
lette/sentite le conclusioni del PG MOTIVI LL DECISIONE LL UC RA, personalmente, ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe che, nel condannarlo alla pena concordata a mente dell'art.444 c.p.p., ha subordinato il beneficio della pena sospesa all'onere di svolgimento di attività lavorativa non retribuita presso il Comune di residenza, per la durata complessiva di otto mesi, lamentando che la misura fissata dal giudice eccede quella normativa, nel limite complessivo e nella durata settimanale. Il ricorso è non è infondato. Premesso innanzitutto che non si verte in un caso di pena illegale perché tale non è la semplice prestazione lavorativa alla quale, con il consenso del condannato, può essere subordinato il beneficio della pena sospesa,trattandosi di una mera precondizione al cui soddisfacimento è subordinata la operatività della sospensione condizionale della pena, rileva che la giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che in caso della misura del lavoro di pubblica utilità quale sanzione sostitutiva in relazione alla pena inflitta, l'apparente eccedenza della durata del lavoro di pubblica utilità disposto dal giudice discostandosi dai parametri di durata normati non costituisce un problema di durata della pena, ma di modalità di esecuzione della stessa che si deve risolvere in sede esecutiva ai sensi dell'art. 665 c.p.p. (Sez. 6, Sentenza n. 11054 del 30/01/2008) E il principio vale, a maggior ragione, in relazione alla prestazione posta a condizione della sospensione condizionale, che analogamente ha tetti previsti ex lege e in relazione alla quale la possibilità di interventi del giudice dell'esecuzione è resa per di più palese dal richiamo operato dall'art. 18 bis disp. att. c.p. al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 44. 1.2. (n. 11054 del 2008 rv 239455; n.20297 del 2015 rv 263861). Per tale ragione il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna alle spese del ricorrente.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 28.10.2016 Il Giudice estensore. il Presidente M. B. Taddei A.Prestipin DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 23 MAR. 2017 DICASS CANCELLIERE Claudia Pianelli A O E N I Z 10 2 5