Cass. pen., sez. V, sentenza 22/05/2023, n. 21869
CASS
Sentenza 22 maggio 2023

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Massime1

Sussiste l'interesse della parte civile a impugnare la riqualificazione giuridica del delitto di omicidio preterintenzionale in quello di rissa aggravata dalle lesioni del soggetto coinvolto, successivamente deceduto senza che la morte sia stata riconosciuta come collegata causalmente alla condotta di reato, in quanto, anche in assenza di una qualsiasi allegazione formale e specifica della parte civile dell'interesse concreto alla diversa qualificazione giuridica del fatto, quest'ultima determina inevitabili effetti sulla quantificazione del danno morale o del danno biologico già riconosciuti.

Commentario1

  • 1Rissa o omicidio, ricorso della parte civile (Cass. 21869/23)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 maggio 2023

    Non integra il delitto di rissa la condotta di colui che, aggredito da altre persone, reagisca difendendosi, mentre configura il reato la condotta di due gruppi contrapposti che agiscano con la vicendevole volontà di attentare all'altrui incolumità (presupposto che non è integrato, ancora una volta, qualora un gruppo di persone assalga altri soggetti che fuggano dall'azione violenta posta in essere ai loro danni); ai fini della configurazione del reato di rissa, è sufficiente la partecipazione di almeno tre persone, in quanto rileva anche la contrapposizione tra due soggetti contro una sola persona. E' ammissibile il ricorso della parte civile che invochi la più grave qualificazione …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 22/05/2023, n. 21869
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21869
Data del deposito : 22 maggio 2023

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