Sentenza 7 giugno 2013
Massime • 1
L'interesse della parte civile ad impugnare la sentenza di condanna che attribuisca ai fatti originariamente contestati una qualificazione giuridica di minore gravità non sussiste automaticamente ma è subordinato alla concreta incidenza che essa assume sulla determinazione del danno di cui si chiede il ristoro. Ne consegue che è onere della parte civile indicare le ragioni per cui il riconoscimento di un'attenuante ovvero il disconoscimento di un'aggravante incidano concretamente sulla pretesa risarcitoria. (Nella specie la sentenza impugnata aveva riconosciuto il vizio parziale di mente dell'imputato, escludendo, altresì, le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi).
Commentari • 3
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 6 febbraio 2026
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 23 febbraio 2024, la Corte di assise di appello di Brescia ha confermato la sentenza del 30 giugno 2023, con la quale la Corte di assise di Bergamo aveva condannato E. M. H. alla pena di anni ventitre di reclusione in quanto ritenuto responsabile dell'omicidio di C. A., attinto il 19 aprile 2022, mentre si trovava presso la sua abitazione di D. M. G., da plurimi colpi di martello sferratigli al capo, fatto aggravato dall'avere l'imputato agito per motivi abietti e futili, ossia per ragioni correlate alle esigenze economiche legate al vizio del gioco ed all'assunzione di sostanze stupefacenti e per avere preteso la restituzione di una somma di …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
- 3. Rissa o omicidio, ricorso della parte civile (Cass. 21869/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 maggio 2023
Non integra il delitto di rissa la condotta di colui che, aggredito da altre persone, reagisca difendendosi, mentre configura il reato la condotta di due gruppi contrapposti che agiscano con la vicendevole volontà di attentare all'altrui incolumità (presupposto che non è integrato, ancora una volta, qualora un gruppo di persone assalga altri soggetti che fuggano dall'azione violenta posta in essere ai loro danni); ai fini della configurazione del reato di rissa, è sufficiente la partecipazione di almeno tre persone, in quanto rileva anche la contrapposizione tra due soggetti contro una sola persona. E' ammissibile il ricorso della parte civile che invochi la più grave qualificazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/06/2013, n. 32762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32762 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2013 |
Testo completo
La CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento