Cass. pen., sez. V, sentenza 07/06/2013, n. 32762
CASS
Sentenza 7 giugno 2013

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L'interesse della parte civile ad impugnare la sentenza di condanna che attribuisca ai fatti originariamente contestati una qualificazione giuridica di minore gravità non sussiste automaticamente ma è subordinato alla concreta incidenza che essa assume sulla determinazione del danno di cui si chiede il ristoro. Ne consegue che è onere della parte civile indicare le ragioni per cui il riconoscimento di un'attenuante ovvero il disconoscimento di un'aggravante incidano concretamente sulla pretesa risarcitoria. (Nella specie la sentenza impugnata aveva riconosciuto il vizio parziale di mente dell'imputato, escludendo, altresì, le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi).

Commentari3

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 07/06/2013, n. 32762
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32762
Data del deposito : 7 giugno 2013

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