Sentenza 13 maggio 2004
Massime • 1
In tema di reati finanziari, l'attenuante prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 (pagamento del debito tributario) non è applicabile in caso di adesione all'accertamento, atteso che la stessa è subordinata all'integrale estinzione del debito tributario mediante il pagamento anche in caso di espletamento delle speciali procedure conciliative previste dalle norme tributarie.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/05/2004, n. 30580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30580 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 13/05/2004
Dott. ZUMBO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 966
Dott. GRILLO Carlo M. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 8238/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PI OV, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza n. 2849/2001 del 16 - 30/10/2001 pronunciata dalla Corte di Appello di Palermo;
- Letti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
- udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carlo M. GRILLO;
- udite le conclusioni del P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. ALBANO A., con le quali chiede l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena;
La Corte osserva:
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza sopra indicata, la Corte di Appello di Palermo confermava integralmente la sentenza 28/6/2000 del Tribunale di Marsala - Sezione distaccata di Castelvetrano, in composizione monocratica, con la quale SC OV era stato condannato alla pena di mesi 10 di reclusione, con relative pene accessorie, in ordine al reato di cui all'art. 4, comma 1 lett. "b", L. n. 516/1982 ed all'art. 10 D. L.vo n. 74/2000, perché, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale - al fine di evadere le imposte sui redditi e dell'I.V.A., di conseguire indebiti rimborsi ovvero di consentire l'evasione o indebiti rimborsi a terzi - distruggeva o, comunque, occultava n. 28 fatture degli anni 1994 - 1995 - 1996 (dall'aprile '94 al maggio '96) di cui e' obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione del volume di affari e dei crediti per i relativi periodi di imposta. Ricorre per Cassazione l'imputato, deducendo: 1) violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p., in relazione agli artt. 4 lett. b) L. n. 516/1982 e 10 D. L.vo n. 74/2000, avendo i giudici di merito ritenuto le fatture in questione distrutte o occultate solo per non essere state esse registrate nel termine di 15 giorni dalla emissione e per non essere state rinvenute presso la contabilita' della ditta, ancorché regolarmente emesse e spedite ai clienti;
peraltro quelle del 1994 non potevano essere prese in considerazione dalla Guardia di Finanza, avendo egli ottenuto il c.d. "condono tombale" per detta annualità, ragione per cui non aveva neppure interesse ad occultarle o distruggerle;
in definitiva insussistenza di alcuna condotta penalmente rilevante, mancando la prova della sussistenza dell'elemento psicologico del reato (dolo specifico), non potendosi escludere che le fatture fossero state smarrite;
2) violazione dell'art. 606 lett. b) c.p.p. in relazione al corretto computo della pena irrogata, in quanto la Corte distrettuale, pur dando atto della fondatezza dell'appello in ordine alla carenza motivazionale della prima sentenza per quanto concerne il calcolo della pena, si limita a sottolinearne la sostanziale congruità; 3) violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione alla omessa applicazione del D. L.vo n. 205/1999 ed in particolare alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 13 D. L.vo n. 74/2000, pur avendo dimostrato documentalmente innanzi al Tribunale di essere stato ammesso alla speciale procedura di adesione all'accertamento prevista dalle norme tributarie e di aver iniziato a versare il debito tributario rateizzato, dietro garanzia fideiussoria, e quindi di avere ricevuto - dall'Agenzia delle entrate di Castelvetrano - l'attestazione di estinzione dello stesso.
All'odierna udienza il P.G. conclude come riportato in epigrafe. Il ricorso è infondato.
Per quanto concerne la prima doglianza, già proposta in sede di appello, ritiene il Collegio che ad essa la Corte distrettuale abbia comunque risposto in maniera soddisfacente, con argomentazioni corrette e logiche, sia in relazione al contestato occultamento (o distruzione) delle fatture, sotto il profilo dell'elemento materiale del reato e di quello intenzionale, che peraltro attiene a valutazione in fatto sottratta al vaglio di legittimità, sia con riferimento all'irrilevanza - ai fini della punibilità dei reati rubricati relativi all'anno 1994 - dell'effettuato "accertamento con adesione", per espressa previsione normativa (art. 2, comma 3, D. L.vo n. 218/1997). Di accertamento con adesione, infatti, trattasi, come risulta dal verbale 19/3/98 della Guardia di Finanza in atti (p. 4), e non di "condono fiscale c.d. tombale", come affermato nel ricorso (p. 6).
La seconda doglianza è manifestamente infondata perché, a fronte di una sentenza di primo grado effettivamente non motivata sul punto, la Corte di Appello, pur giungendo al medesimo risultato, ha supportato di adeguate e corrette argomentazioni la propria scelta discrezionale, con indicazione dei vari passaggi intermedi, per cui la determinazione della pena irrogata deve ora ritenersi congruamente motivata.
Anche l'ultima doglianza non merita accoglimento, in quanto l'attenuante prevista dall'art. 13 D. L.vo n. 74/2000, è subordinata all'estinzione dei debiti tributar "mediante pagamento, anche a seguito delle speciali procedure conciliative o di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie". In altri termini, come sostanzialmente affermato nella sentenza impugnata, il pagamento può anche essere conseguente all'accertamento con adesione, che ovviamente di regola presenta una serie di vantaggi per il contribuente, ma l'atto di adesione non è condizione sufficiente per l'estinzione dei debiti;
questi dovranno essere integralmente pagati, compresi sanzioni amministrative ed interessi. Pertanto gli atti di accertamento con adesione relativi agli anni 1995 e 1996, sottoscritti dall'imputato, non bastano a legittimare la concessione della attenuante in questione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2004