Sentenza 28 agosto 2003
Massime • 1
L'indennità risarcitoria di cui all'art. 18, comma quarto, della legge 20 maggio 1970, n. 300, come sostituito dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, deve essere commisurata alla retribuzione globale di fatto e quindi in essa devono essere incluse tutte le voci stipendiali corrisposte al lavoratore subordinato, anche in via non continuativa (purché non occasionale), in dipendenza del rapporto di lavoro ed in correlazione ai contenuti e alle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, rimanendo irrilevante che tali voci siano qualificate come non retributive dal contratto o anche da una previsione di legge. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito il quale aveva compreso nella retribuzione globale di fatto l'assegno cosiddetto di confine in relazione all'illegittimo licenziamento di dipendenti delle Ferrovie dello Stato).
Commentario • 1
- 1. Una sentenza esemplare in tema di risarcimento danno da licenziamento illegittimoProf. Mario Meucci · https://www.avvocatoandreani.it/ · 24 giugno 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/08/2003, n. 12628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12628 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAVAGNANI Erminio - Presidente -
Dott. BATTIMIELLO Bruno - Consigliere -
Dott. MINICHIELLO Florindo - Consigliere -
Dott. EVANGELISTA Stefano Maria - rel. Consigliere -
Dott. COLETTI Gabriella - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RETE FERROVIARI ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L. GIUSEPPE FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato ARTURO MARESCA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CO CARINCI, RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, ENZO MORRICO, PAOLO TOSI, SALVATORE TRIFIRÒ, GERARDO VESCI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RO LI, DO SA, AV CO, RR CO, EG NZ, PA ER, NT VA, LA EN, SO IO, EG ES, SC CA, LO NU, LL EL, RI RL, ON IG, AR NZ, EN CO, UC AN;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 01/02/0111 proposto da:
RO LI, DO SA, AV CO, RR CO, EG NZ, PA ER, NT VA, LA EN, SO IO, EG ES, SC CA, LO NU, LL EL, AR NZ, EN CO, RI RL, ON IG, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell'avvocato EDOARDO GHERA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato CO SCARPELLI, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
nonché contro
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L. G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato ARTURO MARESCA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CO CARINCI, ENZO MORRICO, RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, PAOLO TOSI, SALVATORE TRIFIRÒ, GERARDO VESCI, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 284/00 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 10/11/00 - R.G.N. 450/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/04/03 dal Consigliere Dott. Stefano Maria EVANGELISTA;
udito l'Avvocato ROMEI per delega MARESCA;
udito l'Avvocato GHERA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio GIALANELLA, che ha concluso previa riunione, per il rigetto del ricorso principale ed assorbito ricorso incidentale condizionato, accoglimento del ricorso incidentale autonomo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con quattro motivi di ricorso, la s.p.a Rete ferroviaria italiana (già Ferrovie dello Stato s.p.a) chiede la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Milano, notificata il 10 ottobre 2001, con la quale sono stati rigettati i gravami proposti avverso statuizioni di primo grado recanti: a) la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato ai lavoratori NO RO, SA DO, IA FA, IA FE, RE ME, RT AN, OV ON, IC IL, RI AS, TO EG, NC NE, IO AR, LO EG, RE MA, AN EN, RL IO, GI AR e AN CI, nel contesto di un'operazione di riduzione del personale ed in applicazione del criterio selettivo della maggiore anzianità contributiva, recepito da appositi accordi collettivi di attuazione del disposto dell'art. 59, comma sesto, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; b) la condanna di essa ricorrente alla reintegrazione degli stessi lavoratori nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno in misura corrispondente alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello della reintegra.
I menzionati lavoratori, con la sola eccezione di AN CI, non costituitosi, resistono con controricorso e con ricorso incidentale condizionato. Propongono, inoltre, ricorso incidentale non condizionato avverso il capo di sentenza con quale è stato negato il cumulo di interessi e rivalutazione, da calcolarsi sulle somme loro dovute per il titolo suddetto.
La s.p.a. Rete ferroviaria italiana resiste con controricorso alle testè indicate impugnazioni incidentali, eccependo l'inammissibilità della prima e l'infondatezza della seconda. MOTIVI DELLA DECISIONE
I primi tre motivi del ricorso della s.p.a Ferrovie dello Stato si caratterizzano per la comune strumentalità alla dimostrazione della legittimità dei licenziamenti in contestazione e possono, quindi congiuntamente esaminarsi. Essi richiedono la soluzione delle seguenti questioni:
a) se l'art. 59, comma sesto, della legge 27 novembre 1997, n. 449, al fine di favorire la riorganizzazione ed il risanamento della s.p.a Ferrovie dello Stato, abbia dettato una speciale disciplina di individuazione dei lavoratori in eccedenza, i cui rapporti sono destinati alla risoluzione, così operando in area diversa da quella coperta dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, in tema di licenziamenti collettivi per riduzione di personale, e conseguentemente escludendo che la suddetta individuazione soggiaccia all'osservanza delle procedure previste da tale ultima legge e, in particolare, dai suoi artt. 4 e 5;
b) in subordine, e per l'eventualità che alla precedente questione debba darsi soluzione negativa, se le procedure configurate nel citato art. 59, che rimette al momento convenzionale degli accordi sindacali la gestione delle eccedenze e dei conseguenti licenziamenti, risultino, per questa stessa ragione, idonee a soddisfare, in modo simile nella sostanza, le medesime esigenze di informazione e tutela cui sono funzionali le procedure disciplinate dalle citate norme generali.
Ad entrambe le questioni la Corte ha già dato risposta negativa, dapprima con la sentenza 25 luglio 2001, n. 1071 di questa Sezione Lavoro, seguita da altre conformi della medesima Sezione, e poi con le sentenze 13 agosto 2002, n. 12194 e 15 ottobre 2002, n. 14616 delle Sezioni unite, investite dell'esame delle questioni stesse, essendo state esse ritenute di particolare importanza. Si è, così, sancito e ribadito il principio per cui, nella materia dei licenziamenti collettivi, l'omissione della procedura di cui all'art. 4 legge n. 223 del 1991, intesa alla precisazione dei motivi dell'eccedenza di lavoratori e alla verifica degli esuberi per ciascuna unità produttiva e per profili professionali, non è suscettibile di essere sanata dall'accordo sindacale che comprenda l'individuazione dei lavoratori da licenziare sulla base della sola anzianità contributiva, trattandosi di un'omissione che compromette l'interesse primario del singolo lavoratore alla individuazione trasparente e verificabile dei dipendenti da licenziare;
ne' gli obblighi procedurali prescritti dalla legge n. 223 del 1991 possono ritenersi derogati, in materia di riorganizzazione e risanamento delle Ferrovie dello Stato, dalle previsioni di cui all'art. 59 della legge n. 449 del 1997, che, pur prescrivendo che i dipendenti in esubero possano essere individuati "anche" in base al criterio dell'anzianità contributiva, non escludono l'applicazione delle procedure di verifica stabilite dalla predetta legge n. 223 del 1991, nè rimettono agli accordi sindacali il potere di stabilire procedure di mobilità in deroga a quelle prescritte dalla legge, non assumendo la contrattazione collettiva - nelle suddette previsioni normative - una funzione di gestione negoziale dell'individuazione del personale eccedentario, ma soltanto quella di provvedere alla realizzazione di misure di sostegno in favore del personale medesimo e di prevedere le modalità di finanziamento (mediante l'istituzione di un fondo a gestione bilaterale con le finalità di cui all'art. 2, comma ventottesimo, legge n. 662 del 1996). La sentenza impugnata risulta improntata ad una ratio decidendi del tutto coerente con questi principi e si sottrae, pertanto, alle censure della ricorrente, che vanno disattese, reputando il collegio di doversi uniformare all'esposto orientamento, atteso che le difese della società datrice di lavoro non sono sorrette da argomenti che non siano già stati disattesi nelle ricordate decisioni o che propongano aspetti di tale gravità da esonerare la Corte dal dovere di fedeltà ai propri precedenti, sul quale si fonda, per larga parte, l'assolvimento della funzione (assegnatale dall'art. 65 dell'ordinamento giudiziario di cui al r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e succ. modificazioni, ma di rilevanza costituzionale, essendo anche strumentale al suo espletamento il principio, sancito dall'art. 111 Cost., dell'indeclinabilità del controllo di legittimità delle sentenze) di assicurare l'esatta osservanza, l'uniforme interpretazione della legge e l'unità del diritto oggettivo nazionale, specie nei casi in cui l'autorità del precedente risulta rafforzata dalla funzione di nomofilachia privilegiata che l'art. 374, secondo comma, cod. proc. civ. conferisce alla giurisprudenza delle Sezioni unite della S. C..
Il quarto motivo del ricorso principale è rivolto contro il capo di sentenza avente ad oggetto l'inclusione dell'assegno di confine nella base di computo del risarcimento dei danni ed è affidato all'assunto della natura non retributiva di tale emolumento.
Anche questo motivo è infondato.
È avviso della Corte che la nozione di "retribuzione globale di fatto" - alla quale, giusta la disposizione dell'art. 18, quarto comma della legge 20 maggio 1970, n. 300, nel testo introdotto dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, è da commisurare il risarcimento del danno spettante al lavoratore illegittimamente licenziato - debba essere i intesa, secondo il principio di causalità, come coacervo delle somme che risultino dovute, anche in via non continuativa, purché non occasionale, in dipendenza del rapporto di lavoro ed in correlazione ai contenuti ed alle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, così da costituire il trattamento economico normale, che sarebbe stato effettivamente goduto, se non vi fosse stata l'estromissione dall'azienda.
Dopo la sentenza delle Sezioni unite di questa Corte 13 aprile 1988 n. 2925, costituisce ormai jus receptum che la disposta reintegrazione nel posto di lavoro comporta l'accertamento della persistente vigenza della "lex contractus" e dell'ininterrotta continuità del rapporto di lavoro;
e come è stato precisato dalle stesse Sezioni Unite con la sentenza 27 luglio 1999, n. 508, trattandosi contratto con prestazioni corrispettive, la mancata prestazione di lavoro derivante da atto del datore di lavoro inidoneo a risolvere il rapporto, determina una situazione di mora credendi, con correlativo diritto del lavoratore a risarcimento dei danni, che, salva prova contraria, devono presumersi di entità almeno pari alla perdita del coacervo delle utilità che lo svolgimento della prestazione suddetta avrebbe comportato.
L'adeguatezza della tutela del lavoratore implica di per sè che l'identificazione della sua estensione dipenda, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 18 della legge n. 300 del 1970, non da parametri teorici ed astratti, ma dalla concreta posizione che il lavoratore stesso aveva al momento del licenziamento illegittimo, vale a dire dal coacervo degli emolumenti, non eventuali, occasionali od eccezionali, ma aventi normale e continuativa connessione con le modalità proprie della prestazione lavorativa implicata dalla posizione suddetta, ancorché eccedenti la retribuzione - base. Solo in questo modo si consegue effettivamente un risultato, coerente con la ratio della così detta "tutela reale" del posto di lavoro, di neutralizzare compiutamente gli effetti del licenziamento illegittimo, mentre, ove fosse ipotizzabile, per il lavoratore reintegrando, una trattamento economico minore di quello che avrebbe ottenuto se avesse continuato a svolgere le sue consuete prestazioni, si finirebbe per addossargli le conseguenze economiche negative di un illecito altrui, in assenza di qualsiasi sopravvenuta circostanza idonea ad interrompere legittimamente il nesso causale fra questo e quelle (cfr. Cass. 16 luglio 2002, n. 10307, che ribadisce con riferimento al nuovo testo dell'art. 18 dello Statuto del diritti dei lavoratori, le conclusioni già attinte da Cass. 10 giugno 1997, n. 5229 con riguardo all'originaria stesura della norma). Vero è che il datore di lavoro, nei limiti dello jus variandi attribuitogli dall'art. 2103 cod. civ., nel testo modificato dall'art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, ben potrebbe destinare il lavoratore ad altra posizione che si caratterizzi per l'assenza di modalità della prestazione tali da comportare il diritto all'erogazione di determinati emolumenti correlati a siffatte modalità.
Ma non è men vero che: a) il ripristino della lex contractus, nei sensi sopra esposti, comporta la ricostituzione del rapporto quale era in corso di svolgimento al momento del recesso illegittimo, sicché, rispetto a tale conseguenza, la determinazione del contenuto dell'obbligazione retributiva - cui va parametrata la tutela risarcitoria - con l'inclusione in esso della globalità degli emolumenti causalmente correlati alla posizione lavorativa in atto al medesimo momento è un mero aspetto della fictio in cui quel ripristino si compendia, ossia della perpetuazione dello svolgimento di immutate mansioni;
b) l'esercizio dello jus variandi, viceversa, costituisce una mera eventualità, come tale inidonea a recidere il rapporto di conseguenzialità necessaria fra tutela ripristinatoria e parametrazione dell'obbligazione retributiva sulla posizione lavorativa ripristinata, almeno fino a quando, avvenuta la reintegrazione o contestualmente ad essa, tale eventualità non si concreti, attraverso una specifica disposizione del datore di lavoro. Ai fini de quibus è, dunque, del tutto irrilevante che questa o quella disposizione di legge o di contratto qualifichino un determinato emolumento come avente o non natura retributiva, poiché neanche l'esclusione di questa - in presenza dei requisiti di obbligatorietà dell'erogazione e di sua causale correlazione all'ordinaria prestazione lavorativa espletata prima del licenziamento illegittimo - ne toglie l'includibilità nella "retribuzione globale di fatto" destinata a costituire il parametro del risarcimento.
La sentenza impugnata, nella parte in cui ha incluso l'assegno di confine nella base di computo del risarcimento del danno, risultando conforme all'esposta interpretazione dell'art. 18, quarto comma della legge 20 maggio 1970, n. 300, ed all'orientamento già espresso, di recente, dalla Corte con specifico riguardo all'emolumento in questione (cfr. la sentenza n. 1520 del 2003), si sottrae alle proposte censure.
In conclusione, il ricorso principale deve essere rigettato. La pronuncia di rigetto preclude l'esame del ricorso incidentale condizionato e, correlativamente, dell'eccezione di inammissibilità del medesimo.
Resta da esaminare il ricorso incidentale non condizionato, del quale va affermata la fondatezza alla stregua della sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale (Corte Cost. 23 ottobre 2000, n. 459) della norma applicata dal giudice del merito ai fini della statuizione investita dall'impugnazione in esame, vale a dire dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nella parte in cui ha esteso ai crediti dei dipendenti da datori di lavoro privati (come la s.p.a. Ferrovie dello Stato, prima, e la Rete ferroviaria italiana s.p.a, poi), la medesima regola della non cumulabilità di rivalutazione e interessi già prevista per i crediti previdenziali, riconoscendo al lavoratore la maggior somma tra l'ammontare degli interessi e quello della rivalutazione monetaria.
Per effetto di tale declaratoria, nulla osta alla persistente operatività del principio giurisprudenziale (Cass. 10 luglio 1993, n. 7583; 30 maggio 1990, n. 5060; 23 novembre 1988, n. 6293 ecc.) per cui anche il credito risarcitorio di cui è titolare il lavoratore per i danni cagionatigli dal licenziamento illegittimo soggiace al regime del cumulo delle suddette prestazioni accessorie, nascente dall'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., secondo consolidata e prevalente interpretazione (v., da ultima, Cass., sez. un., 29 gennaio 2001, n. 38) di questa norma. Cassata, dunque, in tali limiti, la sentenza impugnata, può alla pronuncia caducatoria accompagnarsi, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., quella rescissoria, sancendosi, per l'effetto ed in favore dei soli lavoratori che hanno proposto sul punto ricorso incidentale, il diritto agli interessi ed alla rivalutazione monetaria da computarsi, in cumulo fra loro, sulle somme loro dovute a titolo di risarcimento del danno da licenziamento illegittimo. La Corte reputa che sussistano giusti motivi per disporre, fra tutte le parti costituite, la compensazione delle spese del giudizio di Cassazione, attese le peculiarità delle questioni controverse, emergenti anche dalla complessità di una vicenda litigiosa, densa di importanti implicazioni, che hanno reso necessario anche l'intervento delle Sezioni unite, peraltro successivo all'introduzione del presente giudizio di legittimità. Non v'è luogo, invece, a regolamento delle spese, con riguardo al rapporto processuale intercorso, in questa sede, fra la soccombente s.p.a Rete ferroviaria italiana e l'unico lavoratore non costituitosi.
P.Q.M.
La Corte ,riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale dalla s.p.a. Rete ferroviaria italiana e dichiara assorbito il relativo ricorso incidentale condizionato.
Accoglie il ricorso incidentale non condizionato e, per l'effetto: a) cassa la sentenza impugnata limitatamente al capo concernente l'esclusione del cumulo di interessi e rivalutazione sulle somme dovute ai lavoratori per risarcimento del danno;
b) decidendo, nei corrispondenti limiti, la causa nel merito, dichiara il diritto dei medesimi lavoratori ad entrambi i detti accessori.
Compensa interamente le spese del giudizio di Cassazione fra le parti costituite. Nulla per le spese stesse, nei confronti dell'intimato AN CI.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 28 agosto 2003