Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/08/2003, n. 12628
CASS
Sentenza 28 agosto 2003

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L'indennità risarcitoria di cui all'art. 18, comma quarto, della legge 20 maggio 1970, n. 300, come sostituito dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, deve essere commisurata alla retribuzione globale di fatto e quindi in essa devono essere incluse tutte le voci stipendiali corrisposte al lavoratore subordinato, anche in via non continuativa (purché non occasionale), in dipendenza del rapporto di lavoro ed in correlazione ai contenuti e alle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, rimanendo irrilevante che tali voci siano qualificate come non retributive dal contratto o anche da una previsione di legge. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito il quale aveva compreso nella retribuzione globale di fatto l'assegno cosiddetto di confine in relazione all'illegittimo licenziamento di dipendenti delle Ferrovie dello Stato).

Commentario1

  • 1Una sentenza esemplare in tema di risarcimento danno da licenziamento illegittimo
    Prof. Mario Meucci · https://www.avvocatoandreani.it/ · 24 giugno 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/08/2003, n. 12628
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12628
Data del deposito : 28 agosto 2003

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