Sentenza 1 febbraio 2003
Massime • 1
Il riferimento da parte dell'art. 18, quarto comma, della legge n. 300 del 1970 (modificato dall'art. 1 della legge n. 108 del 1990) alla "retribuzione globale di fatto", per la determinazione dell'indennità dovuta al lavoratore illegittimamente licenziato in relazione al periodo intercorrente fra la data del licenziamento e quella della reintegrazione nel posto di lavoro, implica la rilevanza della media dei compensi corrisposti di fatto nell'ultimo periodo prima del licenziamento, secondo il relativo accertamento del giudice di merito che, se congruamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità (nella specie, relativa a licenziamento illegittimo di dipendenti delle Ferrovie dello Stato in epoca successiva alla privatizzazione del relativo rapporto di lavoro, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva ritenuto computabile nella base di calcolo del risarcimento la c.d. indennità di confine).
Commentario • 1
- 1. Licenziamento illegittimo, concorso colposo del creditoreAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 28 novembre 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/02/2003, n. 1520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1520 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAVAGNANI Erminio - Presidente -
Dott. BATTIMIELLO Bruno - Consigliere -
Dott. MINICHIELLO Florindo - Consigliere -
Dott. COLETTI Gabriella - Consigliere -
Dott. AMOROSO NN - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FF.SS. S.P.A. - FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale i rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L. G. FARAVELLI, 22, presso lo studio dell'avvocato ARTURO MARESCA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, CO CARINCI, ENZO MORRICO, LO TOSI, TO TRIFIRÒ, GERARDO VESCI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ER GI, FE LO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ALESSANDRO SEVERO 73, presso lo studio dell'avvocato RI SALERNI, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati TOMMASO CIVITELLI, LUCIA GIANMARCO, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché
contro
VI EL, elettivamente domiciliato in ROMA VLE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell'avvocato OTTONE SALVATI, rappresentato e difeso dall'avvocato ANNA MARIA CIPOLLA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché
contro
TU OS, OL OV, AL EP, IE TO, PE RI, CA PIEREL, IA LI, CO EN, DELLA NA CO, DI IO RI, DI LO RO, ESPOSTO EP, FE GI, SA EG, NO RE, NI VA, CI TO, LÀ TO, SC EZ, LL TO;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 01/01/7001 proposto da:
IE TO, PE RI, CA PIEREL, IA LI, CO EN, DELLA NA CO, DI IO RI, DI LO RO, ESPOSTO EP, FE GI, SA EG, MA RE, NI VA, CI TO, LÀ TO, SC EZ, LL TO, elettivamente domiciliati in ROMA V.LE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell'avvocato EDOARDO GHERA, che li rapprsenta e difende unitamente all'avvocato CO SCARPELLI, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
nonché
contro
FF.SS. S.P.A. - FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L. G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato ARTURO MARESCA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CO CARINCI, ENZO MORRICO, RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, LO TOSI, TO TRIFIRÒ, GERARDO VESCI, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 193/00 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 12/09/00 R.G.N. 113/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/02 dal Consigliere Dott. NN AMOROSO;
udito l'Avvocato BOCCIA per delega MARESCA;
udito l'Avvocato GHERA per delega CIPOLLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che, con la sentenza 15 maggio - 12 settembre 2000, indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Milano, pronunciandosi in plurime controversie riunite relative a licenziamenti collettivi intimati dalla s.p.a. Ferrovie dello Stato nel contesto di un'operazione di riduzione del personale ed in applicazione del criterio selettivo della maggiore anzianità contributiva, recepito da appositi accordi collettivi di attuazione del disposto dell'art 59, sesto comma, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, accoglieva l'appello proposto da NO UI e RE AN, dichiarando l'illegittimità del licenziamento intimato ai lavoratori appellanti ed ordinandone la loro reintegrazione nel posto di lavoro e condannando la società al risarcimento del danno;
che con la medesima sentenza la Corte d'appello di Milano rigettava l'appello proposto dalla società nei confronti di AN IO e dagli altri litisconsorzi indicati in epigrafe, confermando le pronunce di primo grado che avevano dichiarato l'illegittimità del licenziamento intimato ai lavoratori appellati, ordinandone la loro reintegrazione nel posto di lavoro e condannando la società al risarcimento del danno, peraltro riformando la pronuncia di primo grado solo per TE IU dichiarando la computabilità anche dell'indennità di confine nella base di calcolo del risarcimento del danno per il licenziamento illegittimo;
rilevato che avverso detta sentenza della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, la società Ferrovie dello Stato;
che gli intimati AN IO, ER NN e TE IU non hanno svolto alcuna difesa, mentre gli altri intimati hanno resistito con controricorso ed hanno proposto anche ricorso incidentale condizionato articolato in cinque motivi, ad eccezione di NO UI, RE AN e IL GE che hanno solo proposto controricorso.
Considerato che il primo motivo del ricorso incidentale - il quale, ancorché condizionato, va esaminato prioritariamente ponendo una questione pregiudiziale - è infondato dovendo ribadirsi - secondo quanto già affermato da questa Corte (Cass. 27 gennaio 1992, n. 852) - che per la sussistenza del requisito della specificità dei motivi di gravame richiesto dall'art. 342 c.p.c., è sufficiente indicare nell'atto di appello anche mediante un'esposizione sommaria le doglianze in modo tale che il giudice del gravame sia posto in grado non solo di identificare i punti impugnati, ma anche le ragioni di fatto e di diritto in base alle quali viene richiesta la riforma della pronuncia di primo grado;
non è necessario pertanto che gli errori attribuiti alla sentenza impugnata siano evidenziati con nuove argomentazioni, in quanto non esiste una stretta correlazione tra la specificità dei motivi e la novità degli argomenti addotti a sostegno di essi, che si collega alla scelta che l'appellante ha di completare ed integrare le difese con il solo limite del rispetto della norma dell'art. 345 c.p.c.;
considerato poi che con i primi quattro motivi di ricorso principale - ampiamente argomentati e denuncianti, in una con vizi di motivazione, violazione e falsa applicazione dell'art. 59, comma 6, legge 27 novembre 1997 n. 449 e degli artt. 4 e 5 della legge 23 luglio 1991 n. 223 - la società deduce (in estrema sintesi):
a) che l'art. 59, comma sesto, della legge n. 449 del 1997, dettando - al fine di favorire la riorganizzazione ed il risanamento della società Ferrovie dello Stato - una speciale disciplina per l'individuazione dei lavoratori in eccedenza, i cui rapporti sono destinati alla risoluzione, operi in area diversa da quella coperta dalla legge 1991/n. 223, in tema di licenziamenti collettivi per riduzione di personale, e conseguentemente escluda che la suddetta individuazione soggiaccia alle procedure previste da quest'ultima legge e, in particolare, dagli artt. 4 e 5 della medesima;
b) che (per l'ipotesi di mancato accoglimento della tesi precedente) le procedure configurate nel citato art. 59, che rimette al momento convenzionale degli accordi sindacali la gestione delle eccedenze e dei conseguenti licenziamenti, risultano idonee a soddisfare, in modo simile nella sostanza, le stesse esigenze di informazione e tutela cui sono funzionali le procedure disciplinate dalle citate norme generali;
ritenuto che le tesi esposte sub a) e b) sono state giudicate infondate dalle Sezioni Unite della Corte (v. sentenze 18 agosto 2002 n. 12194 e 15 ottobre 2002 n. 14616), le quali - investite di analoga controversia ai sensi dell'art. 374 cod. proc. civ. (siccome involgente questione di massima di particolare importanza) - hanno enunciato (a conferma dell'avviso già espresso dalla Sezione Lavoro con sentenza 25 luglio 2001 n. 10171) il seguente principio di diritto: "Nella materia dei licenziamenti collettivi, l'omissione della procedura di cui all'art. 4 legge n. 223 del 1991, intesa alla precisazione dei motivi dell'eccedenza di lavoratori e alla verifica degli esuberi per ciascuna unità produttiva e per profili professionali, non è suscettibile di essere sanata dall'accordo sindacale che comprenda l'individuazione dei lavoratori da licenziare sulla base della sola anzianità contributiva, trattandosi di un'omissione che compromette l'interesse primario del singolo lavoratore alla individuazione trasparente e verificabile dei dipendenti da licenziare;
ne' gli obblighi procedurali prescritti dalla legge n. 223 del 1991 possono ritenersi derogati, in materia di riorganizzazione e risanamento delle Ferrovie dello Stato, dalle previsioni di cui all'art. 59 della legge n. 449 del 1997, che, pur prescrivendo che i dipendenti in esubero possano essere individuati "anche" in base al criterio dell'anzianità contributiva, non escludono l'applicazione delle procedure di verifica stabilite dalla predetta legge 223 del 1991, ne' rimettono agli accordi sindacali il potere di stabilire procedure di mobilità in deroga a quelle prescritte dalla legge, non assumendo la contrattazione collettiva - nelle suddette previsioni normative - una funzione di gestione negoziale dell'individuazione del personale eccedentario, ma soltanto quella di provvedere alla realizzazione di misure di sostegno in favore del personale medesimo e di prevedere le modalità di finanziamento (mediante l'istituzione di un fondo a gestione bilaterale con le finalità di cui all'art. 2, comma ventottesimo, legge n. 662 del 1996)";
considerato che tale indirizzo merita di essere condiviso, attese la mancanza di deduzioni diverse da quelle già vagliate dalle citate pronunce e la funzione di nomofilachia privilegiata propria del collegio che lo ha espresso, alle cui argomentazioni si rinvia, apparendone inopportuna una pedissequa trascrizione in questa sede;
considerato che va rigettato anche il quinto motivo di ricorso atteso che - quanto alla cd. indennità di confine - la disciplina specifica posta dall'art. 18 Stat. lav. prevale, dopo la privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'ente Ferrovie dello Stato (ex l. n. 210 del 1985) e la stipulazione del primo contratto collettivo, sulla precedente disciplina pubblicistica del rapporto, talché da una parte non è più richiamabile l'art. 2 della l. n. 966 del 1977 che escludeva la natura non retributiva dell'assegno di confine, d'altra parte deve farsi riferimento alla nozione di "retribuzione globale di fatto";
considerato che a tal proposito deve ribadirsi - secondo quanto già affermato da questa Corte (Cass. 13 luglio 2000, n. 9307) - che il riferimento da parte dell'art. 18, 4^ comma, l. n. 300 del 1970 (modificato dall'art. 1 l. n. 108 del 1990) alla "retribuzione globale di fatto", per la determinazione dell'indennità dovuta al lavoratore illegittimamente licenziamento in relazione al periodo intercorrente tra la data del licenziamento e quello della reintegrazione nel posto di lavoro, implica la rilevanza della media dei compensi corrisposti di fatto nell'ultimo periodo prima del licenziamento;
il relativo accertamento dà luogo a valutazioni di fatto che se congruamente motivate non sono sindacabili in sede di legittimità;
considerato che gli altri motivi del ricorso incidentale sono assorbiti per essere quest'ultimo condizionato all'accoglimento del ricorso principale;
considerato, infine, che le peculiarità della controversia e l'anteriorità del ricorso rispetto alla giurisprudenza richiamata consigliano la compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra tutte le parti costituite, mentre non deve provvedersi per le parti intimate che non hanno svolto alcuna difesa.
P.Q.M.
la Corte riunisce i giudizi;
rigetta il ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale, assorbiti gli altri motivi;
compensa tra le parti costituite le spese di giudizio. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2003