Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/02/2003, n. 1520
CASS
Sentenza 1 febbraio 2003

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Il riferimento da parte dell'art. 18, quarto comma, della legge n. 300 del 1970 (modificato dall'art. 1 della legge n. 108 del 1990) alla "retribuzione globale di fatto", per la determinazione dell'indennità dovuta al lavoratore illegittimamente licenziato in relazione al periodo intercorrente fra la data del licenziamento e quella della reintegrazione nel posto di lavoro, implica la rilevanza della media dei compensi corrisposti di fatto nell'ultimo periodo prima del licenziamento, secondo il relativo accertamento del giudice di merito che, se congruamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità (nella specie, relativa a licenziamento illegittimo di dipendenti delle Ferrovie dello Stato in epoca successiva alla privatizzazione del relativo rapporto di lavoro, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva ritenuto computabile nella base di calcolo del risarcimento la c.d. indennità di confine).

Commentario1

  • 1Licenziamento illegittimo, concorso colposo del creditoreAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 28 novembre 2007

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/02/2003, n. 1520
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1520
Data del deposito : 1 febbraio 2003

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