Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/07/2002, n. 10307
CASS
Sentenza 16 luglio 2002

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In caso di declaratoria di illegittimità del licenziamento e di mancata ottemperanza, da parte del datore di lavoro, all'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro, le retribuzioni dovute al lavoratore ai sensi dell'art. 18, secondo comma, della legge 20 maggio 1970 n.300, nel testo anteriore all'entrata in vigore della legge 11 maggio 1990 n. 108, come in seguito alla novella, devono essere liquidate comprendendo nel relativo parametro di computo non soltanto la retribuzione base, ma anche ogni compenso di carattere continuativo che si ricolleghi alle particolari modalità della prestazione in atto al momento del licenziamento, con esclusione, quindi, dei soli emolumenti eventuali, occasionali od eccezionali.

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  • 1Una sentenza esemplare in tema di risarcimento danno da licenziamento illegittimo
    Prof. Mario Meucci · https://www.avvocatoandreani.it/ · 24 giugno 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/07/2002, n. 10307
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10307
Data del deposito : 16 luglio 2002

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