Sentenza 16 luglio 2002
Massime • 1
In caso di declaratoria di illegittimità del licenziamento e di mancata ottemperanza, da parte del datore di lavoro, all'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro, le retribuzioni dovute al lavoratore ai sensi dell'art. 18, secondo comma, della legge 20 maggio 1970 n.300, nel testo anteriore all'entrata in vigore della legge 11 maggio 1990 n. 108, come in seguito alla novella, devono essere liquidate comprendendo nel relativo parametro di computo non soltanto la retribuzione base, ma anche ogni compenso di carattere continuativo che si ricolleghi alle particolari modalità della prestazione in atto al momento del licenziamento, con esclusione, quindi, dei soli emolumenti eventuali, occasionali od eccezionali.
Commentario • 1
- 1. Una sentenza esemplare in tema di risarcimento danno da licenziamento illegittimoProf. Mario Meucci · https://www.avvocatoandreani.it/ · 24 giugno 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/07/2002, n. 10307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10307 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STEFANO CICIRETTI - Presidente -
Dott. MICHELE DE LUCA - Consigliere -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Dott. ATTILIO CELENTANO - Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - rel. - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IVECO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AC NN, elettivamente domiciliato in ROMA VLE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell'avvocato STUDIO AVV.TO GHERA GAROFALO, rappresentato e difeso dall'avvocato DOMENICO GAROFALO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 165/20 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 15/06/00 - R.G.N. 180/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/04/02 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato GERARDO VESCI;
udito l'Avvocato DOMENICO GAROFALO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 5 marzo 1997 NI EN conveniva dinanzi al TO di Torino la IVECO S.p.A., premettendo che, con sentenza 14 settembre - 19 ottobre 1990, il medesimo TO aveva annullato il licenziamento intimatogli dalla IVECO il 9 gennaio 1990, disponendone la reintegrazione nel posto di lavoro, con correlativa condanna della società, ex art. 18 L. 300/70. - che la sentenza, riformata dal Tribunale di Torino, era stata poi confermata dal Tribunale di Mondovì in sede di giudizio di rinvio ed era diventata definitiva;
- che prima del licenziamento aveva svolto le mansioni di sorvegliante addetto al servizio antincendio, con prestazione di attività lavorativa per 48 ore settimanali su tre turni continui e avvicendati;
- che aveva ripreso l'attività lavorativa in data 23 novembre 1994 con la mansione di vigile del fuoco, ma con una situazione diversa da quella anteriore al licenziamento (seguendo un orario fisso e non svolgendo più la prestazione lavorativa su turni avvicendati).
Sulla base di queste premesse, il ricorrente chiedeva che, per il periodo compreso tra il licenziamento e la reintegrazione (gennaio 1990 - novembre 1994), gli venissero computati nella retribuzione globale di fatto i compensi per lavoro straordinario, notturno, festivo e indennità mensa e turni, determinati dalle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa anteriori al licenziamento. Si costituiva in giudizio la convenuta eccependo la nullità del ricorso e contestando nel merito il fondamento della domanda. Il TO, dopo avere disposto una C.T.U. contabile, con sentenza in data 2 marzo 1999, accoglieva parzialmente la domanda e, riconosciuto il diritto del lavoratore ai compensi per lavoro straordinario e alle indennità turni per il periodo compreso tra il 9 gennaio 1990 ed il 30 novembre 1994, condannava la convenuta a corrispondere al ricorrente somma di L. 73.472.814, oltre a rivalutazione e interessi. Proponeva appello la IVECO S.p.A. chiedendo che, in riforma della sentenza di primo grado, fossero respinte le domande proposte dal ricorrente. Si costituiva NI EN chiedendo che venisse respinto il gravame e proponendo, a sua volta, appello incidentale per ottenere l'integrale corresponsione della somma chiesta con il ricorso introduttivo del giudizio. Con sentenza del 9 maggio - 15 giugno 2000, l'adita Corte d'appello di Torino rigettava entrambi gli appelli.
Osservava il Giudice a quo che, nella specie, dovendosi fare riferimento al criterio indicato dall'art. 18 legge 300/70, secondo cui l'importo dovuto deve essere commisurata alla retribuzione globale di fatto, correttamente il TO aveva ricompreso i compensi connessi alle normali modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, con esclusione dei soli compensi occasionali ed eccezionali, tra cui non rientravano quelli corrisposti per lavoro straordinario e le indennità di turno, determinati, come nella fattispecie, dal costante svolgimento della prestazione lavorativa.
Altrettanto fondate erano le argomentazioni addotte dal TO poste a base del rigetto dell'appello incidentale.
Per la cassazione di tale decisione ricorre la IVECO S.p.A. con un unico motivo, ulteriormente illustrato da memoria ex art.378 c.p.c. Resiste NI EN con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 18 legge 20 maggio 1970 n. 300 e dell'art. 2103 c.c., nonché carente motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), osserva che il Giudice d'appello ha erroneamente confermato la sentenza di primo grado, che aveva ritenuto che, nella base di computo delle retribuzioni dovute dall'IVECO per il periodo compreso dalla data del licenziamento a quello della riammissione in servizio, dovessero essere ricompresi i compensi per lavoro straordinario svolto con continuità e le indennità turni. Al contrario, per la determinazione delle mensilità spettanti al lavoratore licenziato nel periodo anzidetto il Giudice a quo avrebbe dovuto fare riferimento, ex legge 20 maggio 1970 n. 300, alla prestazione minima garantita dalla lex contractits,
dovendo ragionevolmente la "retribuzionè" spettante essere epurata da tutte quelle voci per loro natura meramente eventuali ed in quanto tali non rientranti nella paga base. Ciò perché l'inserimento. nella determinazione del suddetto parametro mensile, delle varie retribuzioni indirette nonché le maggiorazioni per lavoro straordinario, contravverrebbe al dettato della legge che invece fa riferimento unicamente alle energie lavorative standard che il reintegrato nel posto di lavoro avrebbe prestato se non fosse stato sottoposto a recesso unilaterale del datore di lavoro. Inoltre, a conferma di tale assunto, occorreva tener presente che il datore di lavoro, nei limiti dello jus variandi attribuito dall'art. 2103 c.c. nel testo modificato dall'art. 13 della legge n. 300/70,
ben avrebbe potuto destinare il lavoratore reintegrato ad altra posizione caratterizzata dall'assenza di particolari modalità della prestazione e quindi priva di peculiari indennità (ivi compresa quella per lavoro straordinario).
Il ricorso è infondato.
Va preliminarmente puntualizzato, anche per esigenza di chiarezza espositiva, che, nella specie, "stricto iure" non dovrebbe trovare applicazione la disciplina degli effetti del licenziamento illegittimo introdotta dall'art. 1 della l. 11 maggio 1990 n. 108, alla quale occorre fare riferimento solo per il recesso intimato nel vigore di tale legge - non essendo sufficiente la vigenza della stessa al momento in cui deve adottarsi la decisione sugli effetti medesimi (Cass. 15 marzo 1995, n. 2999; Id. 29 maggio 1995, n. 5995), - e non anche quando la data dell'impugnato licenziamento si collochi, come non è controverso, in epoca anteriore (9 gennaio 1990).
Dovrebbe trovare, quindi. applicazione il vecchio testo dell'art. 18 Stat. lav., il cui secondo comma, per il profilo che qui interessa, così disponeva: "Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno subito per il licenziamento di cui sia stata accertata la inefficacia o l'invalidità.... In ogni caso, la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione. determinata secondo i criteri di cui all'art. 2121 del codice civile. Il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al comma precedente è tenuto inoltre a corrispondere al lavoratore le retribuzioni dovutegli in virtù del rapporto di lavoro dalla data della sentenza stessa fino a quella della reintegrazione.....". Senonché, pur facendo riferimento la difesa della ricorrente ad alcune decisioni del giudice di legittimità relative al vecchio testo e pur in assenza di espressa dichiarazione, nella impugnata decisione, del testo preso in considerazione, talune espressioni adottate in detta sentenza, quale quella "retribuzione globale di fatto", contenuta nel quarto comma del novellato art. 18, lasciano propendere per l'avvenuta applicazione di tale ultima normativa, in ordine alla quale non risulta esservi dissenso tra le parti ne', comunque, specifici motivi di censura.
Ciò nonpertanto ritiene il Collegio quanto meno opportuno esaminare la questione in oggetto alla luce delle due normative, anche perché il riferimento alla prima risulta utile ai fini di una corretta interpretazione di quella più recente.
Nel caso in esame, risulta pacifico e comunque accertato che il licenziamento - come si è detto - è avvenuto in data 9 gennaio 1990; che prima del licenziamento il EN aveva svolto le mansioni di sorvegliante addetto al servizio antincendio, con prestazione di attività lavorativa per 48 ore settimanali su tre turni continui ed avvicendati;
che dopo il licenziamento aveva ripreso l'attività lavorativa in data 23 novembre 1994 con mansioni di vigile del fuoco, ma con l'osservanza di orario fisso senza turnazioni.
La doglianza del lavoratore è limitata al periodo compreso dalla data del licenziamento a quello della ripresa del lavoro, sia pure con mansioni diverse da quelle originarie, senza che si ponga questione alcuna in ordine ai termini e alle modalità della intervenuta reintegrazione.
È avviso della Corte - conformemente a quanto sostenuto in analoghe occasioni (cfr., in particolare, Cass. 5219/97) che le retribuzioni da corrispondersi al lavoratore a seguito e per effetto della dichiarazione di illegittimità del licenziamento intimatogli e del correlativo ordine di reintegrazione nel posto di lavoro, cui il datore di lavoro ometta di ottemperare, siano quelle che egli avrebbe percepito, secondo un criterio di omnicomprensività, se non vi fosse stata l'estromissione di fatto dall'azienda, perpetuata da tale mancata ottemperanza.
Ben vero, nel nostro ordinamento non è configurabile un principio generale di omnicomprensività della retribuzione;
ma ciò significa soltanto che, ove si ponga un problema di definizione del contenuto di un'obbligazione retributiva, la soluzione non può essere improntata sempre all'adozione del medesimo criterio di omnicomprensività, trattandosi, invece, di indagare caso per caso, al fine di verificare se un criterio siffatto sia stato o meno recepito dalle disposizioni legali o contrattuali applicabili alla fattispecie (v., per tutte, Cass. sez. un., 1 aprile 1993, n. 388). Orbene, dopo la sentenza delle sezioni unite di questa Corte 13 aprile 1988 n. 2925, costituisce orinai jus receptum che il diritto alla percezione delle retribuzioni suddette si fonda sulla riaffermata vigenza della "lex contractus" e sulla ininterrotta continuità del rapporto di lavoro con la correlativa equiparazione alla effettiva utilizzazione delle energie lavorative del dipendente, della mera utilizzazione di esse, in relazione alla disponibilità del lavoratore, ove richiesto. a riprendere servizio, salvo la prova, contraria, a carico del datore di lavoro, della mancanza di detta disponibilità (v., ex plurimis, Cass. 13 gennaio 1993, n. 315). Questa equiparazione implica di per sè che l'identificazione del contenuto dell'obbligazione retributiva dipenda, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 della legge n. 300 del 1970, non da parametri teorici ed astratti, ma dalla concreta posizione che il lavoratore aveva al momento del licenziamento illegittimo, vale a dire dal coacervo degli emolumenti, non eventuali, occasionali od eccezionali, ma aventi normale e continuativa connessione con le modalità proprie della prestazione lavorativa implicata dalla posizione suddetta, ancorché eccedenti la retribuzione - base. Opinare diversamente significherebbe frustrare il risultato, coerente con la ratio della così detta "tutela reale" del posto di lavoro, di neutralizzare compiutamente gli effetti del licenziamento illegittimo, giacché, ove fosse ipotizzabile, per il lavoratore reintegrando, una retribuzione minore di quella che avrebbe ottenuto se avesse continuato a svolgere le sue consuete prestazioni, si finirebbe per addossargli le conseguenze economiche negative di un illecito altrui, in assenza di qualsiasi sopravvenuta circostanza idonea ad interrompere legittimamente il nesso causale fra questo e quelle.
In effetti, vero è che il datore di lavoro, nei limiti dello jus variandi attribuitogli dall'art. 2103 cod. civ., nel testo modificato dall'art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, ben potrebbe destinare il lavoratore ad altra posizione che si caratterizzi per l'assenza di modalità della prestazione tali da comportare le suddette eccedenze retributive;
ma nonè men vero che, mentre il ripristino della lex contractus, nei sensi sopra esposti, comporta la ricostituzione del rapporto quale era in corso di svolgimento al momento del recesso illegittimo, l'esercizio dello jus variandi costituisce una mera eventualità, come tale inidonea a recidere il rapporto di conseguenzialità necessaria fra tutela ripristinatoria e parametrazione dell'obbligazione retributiva sulla posizione lavorativa ripristinata, almeno fino a quando, avvenuta la reintegrazione o contestualmente ad essa, tale eventualità non si concreti - come è avvenuto nel caso in esame, - attraverso una specifica disposizione del datore di lavoro.
Ulteriore, ma non meno importante, è l'argomento che si trae dallo stesso art. 18 della legge n. 300 del 1970, che fa espressamente ricorso ad una nozione di retribuzione omnicomprensiva, richiamando il disposto dell'art. 2121 cod. civ.. Non rileva in contrario la circostanza che il richiamo sia effettuato in sede di determinazione dei criteri di liquidazione del risarcimento del danno. Infatti, pur presupposta l'indiscutibile diversità fra tutela risarcitoria e tutela ripristinatoria (in entrambe le quali sembra inquadrarsi l'obbligazione che è in contestazione nella presente controversia), resta nondimeno evidente un dato che accomuna entrambe le situazioni cui le dette tutele sono riferibili, vale a dire la carenza della prestazione lavorativa per fatto addebitabile al datore di lavoro, così prima, come dopo l'ordine di reintegrazione.
È, allora, consentito desumerne che a questo comune sostrato materiale corrisponda una comune nozione di retribuzione, ancorché piegata, nell'una forma di tutela alla funzione di parametro per la quantificazione del danno sopportato dal lavoratore, nell'altra, invece, ad oggetto di una specifica obbligazione nascente dalla reviviscenza della lex contractus, secondo la già, ricordata ratio di una disciplina funzionale, nel suo complesso, alla eliminazione di qualsivoglia pregiudizio prodotto dal licenziamento illegittimo. In questo senso la nozione di retribuzione omnicomprensiva si colloca come perno su cui si articolano e si collegano le due forme di tutela apprestate dalle due proposizioni in cui si compendia il secondo comma dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, nel testo previgente alla novella del 1990 (in termini, pressoché analoghi a quelli sopra esposti, v. ancora Cass.n. 5218/97). Ma, anche in seguito alla novella del 1990, la soluzione alla questione in oggetto - nei limiti in cui la controversia si pone - non muta giacché la spettanza al lavoratore illegittimamente licenziato di una "indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione" (v. quarto comma), assume un preciso rilievo cognitivo della comune sostanza delle situazioni di cui sopra. Deve quindi convenirsi con quanto ritenuto dal Giudice d'appello secondo cui il concetto di "retribuzione globale di fatto" non coincide con il concetto di prestazione minima garantita dalla lex contractus, come sostenuto dalla IVECO, giacché l'uso delle espressioni "globale" e "di fatto" indica con chiarezza che il legislatore, in armonia con la ratio posta a base della interpretazione sopra fornita del secondo comma del vecchio testo dell'art. 18, ha inteso ricomprendere tutti i compensi ricollegati alle concrete modalità di prestazione dell'attività lavorativa, con esclusione dei soli compensi occasionali ed eccezionali. Pertanto, anche i compensi per lavoro straordinario e le indennità turni, ove siano determinati - così come accertato, nel caso in esame, dal Giudice di merito - dal costante svolgimento della prestazione lavorativa per 48 ore settimanali su turni avvicendati, devono essere ricompresi nella retribuzione utile ai fini del calcolo delle mensilità dovute al lavoratore dalla data del licenziamento a quella della reintegrazione.
Il ricorso va, quindi, rigettato.
Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate in Euro 13,50, oltre Euro 2.000,00 (duemila/00) per onorari.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2002