Sentenza 13 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/01/2004, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAVAGNANI Erminio - Presidente -
Dott. BATTIMIELLO Bruno - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - rel. Consigliere -
Dott. MINICHIELLO Florindo - Consigliere -
Dott. EVANGELISTA Stefano Maria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PAOLO MARCHINI, CARLO DE ANGELIS, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LI CO, CH RE, AN ME, TE CO, OT NZ, SC GIANCO, DO ME, RD CO, RE IA, OC US, DE TI ALESSANDRO, DE RI UI, IL NO, LE LI, RR LI, IL IB, AN RO, ZI NI, GE RNZ, SS CO, ST RO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA LIVENZA 3, presso lo studio dell'avvocato CARLO PISANI, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
e contro
RD IO, FE IO, RI AR;
- intimati -
avverso la sentenza n. 220/00 del Tribunale di TERNI, depositata il 28/12/00 - R.G.N. 1464/99;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica Udienza del 20/10/03 dal Consigliere Dott. LAMORGESE Antonio;
udito l'Avvocato RICCIO per delega MARCHINI;
udito l'Avvocato PISANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE AUGUSTINIS Umberto che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Terni, decidendo sull'appello proposto dall'INPS avverso la sentenza con la quale il Pretore della stessa sede aveva riconosciuto a RI TO e ad altri litisconsorti, il beneficio della rivalutazione contributiva previsto dall'art. 13, comma 8, della legge n. 257/92, per il periodo ultradecennale come specificato in ricorso per ciascuno dei lavoratori, in cui essi avevano espletato attività lavorativa alle dipendenze della società Terni Acciai Speciali, come addetti nel reparto Caldareria Condotte Forzate a lavorazioni comportanti l'esposizione al rischio amianto, dichiarava l'incompetenza territoriale relativamente alle domande avanzate da AN NO, AV HI e RA NO, rigettava quelle proposte da AL OL e da IO LL, e rigettava il gravame nei confronti degli altri lavoratori.
Osservava il Tribunale che l'esposizione all'amianto durante l'attività lavorativa, presupposto di legge dell'invocato beneficio previdenziale, è nella previsione della norma collegata solo al dato temporale, dovendo essere protratta per oltre dieci anni, e non richiede il superamento di alcun limite minimo di concentrazione delle polveri. Nè, aggiungeva il Tribunale, per l'attribuzione del beneficio in questione possono estendersi in via analogica i limiti fissati con il decreto legislativo 15 agosto 1991 n. 277 e successive modifiche, richiamati nella legge n. 257 del 1992, i quali sono posti a fini preventivi a tutela e garanzia della salubrità dell'ambiente. Per i lavoratori appellati la sussistenza del rischio da esposizione all'amianto era accertata in base alle risultanze processuali, essendo emersa una elevata e diffusa presenza di fibre di amianto in tutto l'ambiente di lavoro, che coinvolgeva tutte le posizioni lavorative esistenti nel reparto, per cui rimaneva irrilevante la diversità di mansioni dei singoli dipendenti.
L'INPS ricorre per la cassazione di questa sentenza con tre motivi. Resistono con controricorso tutti gli intimati, ad eccezione di UD DI, EN TI e RI FE, che non hanno espletato attività difensiva in questa sede.
Nel controricorso risulta altresì LE DI. MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva innanzitutto la Corte l'inammissibilità del controricorso quanto al DI, non essendo stato il ricorso per Cassazione proposto nei suoi confronti;
del resto egli non era neppure parte nel precedente giudizio di merito.
Con il primo motivo l'istituto soccombente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 31, primo comma lett. a) e b) d.lgs. 15 agosto 1991 n. 277, come modificato dall'art. 3, quarto comma, legge 27 marzo 1992 n. 257 e dall'art. 16, quarto comma, legge 24 aprile 1998 n. 128, dell'art. 3, primo comma, legge 27 marzo 1992 n. 257, come sostituito dall'art. 16, quarto comma, legge 24 aprile 1998 n. 128, dell'art. 13, settimo e ottavo comma, legge 257/92, come modificato dall'art. 1, primo comma, d.l. 5 giugno 1993 n. 169, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1993 n. 271. Deduce l'errore in cui è incorsa la sentenza impugnata nell'escludere ai fini dell'attribuzione del beneficio in questione i limiti di cui al citato decreto legislativo n. 277 del 1991, contro i principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
Con gli altri mezzi di annullamento l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma ottavo, legge 27 marzo 1992 n. 257, come sostituito dall'art. 1, primo comma, d.l. 5 giugno 1993 n. 169, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1993 n. 271,
degli artt. 24, comma terzo, e 31, primo comma, decreto legislativo n. 277 del 1991 (secondo motivo), e violazione degli artt. 112,115 e
116 cod. proc. civ. in uno con vizio di motivazione (terzo motivo). Assume Terrore del Tribunale circa la sussistenza del rischio amianto, affermato indipendentemente da alcuna verifica del livello di concentrazione delle fibre, e deduce l'insufficienza logica del ragionamento seguito dal giudice del merito per avere desunto il livello di concentrazione nell'aria superiore a 100 fibre per litro dalla possibilità di percepire visivamente il pulviscolo, "tipico delle polveri di amianto", brillando controluce qualsiasi tipo di polvere. Quanto all'inquinamento ambientale per la presenza di fibre, in misura elevata, in tutto l'ambiente lavorativo, tanto da rendere irrilevante la diversità di mansioni dei lavoratori, l'istituto sostiene che si tratta di affermazione della sentenza impugnata ambigua e priva di qualsiasi supporto probatorio. Erroneamente, ancora, la sentenza impugnata ha considerato "esposizione" anche il mero contatto con le polveri, prescindendo dalla loro inalazione, e il ricorrente sottolinea che non può desumersi resistenza del rischio soltanto sulla base dell'uso quotidiano dell'amianto o di materiali che lo contengono, quali pannelli, teli, nastri, ferodi, guarnizioni, guanti, grembiuli, ben potendo l'amianto essere conglobato e imprigionato nei collanti e, quindi, non respirabile. Le suesposte censure, che, per la loro connessione, possono essere esaminate congiuntamente, sono infondate.
La Corte ha già chiarito in numerose decisioni, a partire dalla sentenza 3 aprile 2001 n. 4913 (seguita da Cass. 28 giugno 2001 n. 8859, 27 febbraio 2002 n. 2926 e da altre), che l'attribuzione dell'eccezionale beneficio di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992 n. 257, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, d.l. 5 giugno 1993 n. 169 e dalla successiva legge di conversione 4 agosto 1993 n. 271, presuppone l'assegnazione ultradecennale del lavoratore a mansioni comportanti, per il lavoratore medesimo, un effettivo e personale rischio morbigeno, a causa della presenza, nei luoghi di lavoro, di una concentrazione di fibre di amianto che, per essere superiore ai valori limite indicati nella legislazione prevenzionale di cui al d.lgs. 15 agosto 1991 n. 277 e successive modifiche, rende concreta la possibilità del manifestarsi delle patologie, quali esse siano, che la sostanza è capace di generare.
L'accertamento della sussistenza di una esposizione significativa nei sensi sopra precisati deve essere compiuto dal giudice avendo riguardo alla singola collocazione lavorativa, verificando cioè - nel rispetto del criterio di ripartizione dell'onere probatorio ex art. 2697 cod.civ. (o, se del caso, avvalendosi dei poteri di ufficio ad esso riconosciuti nel rito del lavoro) - se colui che ha fatto richiesta del beneficio di cui all'art. 13, comma 8, dopo aver indicato e provato la specifica lavorazione praticata, abbia anche dimostrato che l'ambiente, nel quale la stessa si svolgeva, presentava una concentrazione di polveri di amianto superiore ai valori limite indicati (attraverso il rinvio al d.lgs n. 277/91) nell'art. 3 della legge n. 257/92. Il lavoratore, inoltre, sempre nell'ottica della necessaria personalizzazione del rischio, deve dimostrare la sussistenza dell'ulteriore requisito prescritto dalla legge, vale a dire di essere stato esposto a quel rischio "qualificato" per un periodo superiore a dieci anni;
con l'avvertenza che, nel periodo in questione, devono essere computate le pause e altri "fisiologiche" di attività (riposi, ferie, festività) che rientrano nella normale evoluzione del rapporto di lavoro. Ora, il Tribunale ha compiuto l'indagine richiesta e, all'esito, ha accertato la sussistenza di un'esposizione significativa nei sensi sopra precisati, avuto riguardo alla collocazione lavorativa degli odierni intimati. Ha ritenuto provato che l'ambiente nel quale si svolgeva la lavorazione rischiosa presentava una concentrazione di polveri di amianto molto superiore ai valori limite indicati nell'art. 31. n. 257/92.
Premesso che la norma contenuta nell'art. 13 della legge n. 257/92 ha come finalità l'allontanamento dei lavoratori occupati in imprese che utilizzano o estraggono amianto, dalle lavorazioni che li espongono al pericolo di inalazione di polveri di tali sostanze, il Tribunale ha proceduto secondo un duplice piano argomentativo, asserendo che, in linea di principio, la norma, non operando distinzioni in ordine ai livelli di inquinamento, richiede soltanto che l'esposizione abbia avuto una durata ultradecennale, senza alcun limite attinente alla concentrazione di fibre al di sotto del quale il beneficio non spetta;
ma aggiungendo subito dopo che comunque, con riferimento al caso concreto, dalle prove testimoniali espletate e dalla consulenza tecnica medico-ambientale disposta in quel grado di giudizio era emerso che il tasso di inquinamento aveva superato largamente il valore massimo tollerabile.
Sebbene non sia condivisibile, alla luce della richiamata giurisprudenza di legittimità che qui si conferma, l'interpretazione della norma nei termini espressi dalla prima proposizione del precedente paragrafo, l'errore è però senza conseguenze in considerazione dell'accertato superamento della soglia di rischio di cui agli artt. 24 e 31 del decreto legislativo n. 277 del 1991, a cui pure è subordinato il beneficio in esame, ed in tal senso deve essere corretta la motivazione della sentenza impugnata, essendo il dispositivo conforme a diritto.
Il Collegio di appello ha precisato che attraverso le prove raccolte e la c.t.u. erano stati accertati "un massiccio e continuativo ultradecennale impiego di amianto nel reparto Caldareria Condotte Forzate della ex Terni Società per l'Industria e l'Elettricità (ora Terni Acciai Speciali s.p.a. ), ove erano occupati gli attuali appellati, l'inalazione della relativa polvere da parte degli stessi e, di conseguenza, il verificarsi dell'esposizione all'amianto richiesta dalla norma". Ha chiarito che il "cospicuo inquinamento ambientale" era determinato dalla presenza dell'amianto, al quale i lavoratori si erano trovati esposti non solo a causa della manipolazione diretta derivante dalla specifica mansione svolta, ma anche "per effetto della presenza diffusa nell'ambiente di tale sostanza inquinante".
A tali valutazioni il Tribunale è pervenuto considerando che le fibre di amianto venivano portate a temperature elevate, determinando così un grave aumento del pericolo di un loro rilascio nell'ambiente per tutti i lavoratori, che malgrado le differenti mansioni espletate erano esposti a livelli di rischio amianto superiore alle 100 fibre/litro, in quanto il fenomeno della polverosità dell'amianto era presente in tutte le fasi della lavorazioni all'epoca in atto, per cui il rischio soggettivo si sommava al rischio ambientale. Oltre alla concentrazione di polveri di amianto in misura estremamente elevata e di indubbia pericolosità, tale da comportare il superamento della soglia di rischio prevista per la concessione del beneficio in questione, il Tribunale ha richiamato l'accertato dato epidemiologico, rappresentato da vari casi di lavoratori dello stesso reparto, che sebbene avessero espletato mansioni diverse, erano deceduti con acciaiata asbestosi polmonare o pleurica, o per mesotelioma della pleura, o erano stati riconosciuti invalidi per patologie collegate ad insufficienza respiratoria determinata da asbestosi.
Si deve quindi ritenere che il Tribunale abbia sufficientemente e logicamente motivato le conclusioni cui è pervenuto, di una esposizione ultradecennale a livelli di inquinamento da polveri di amianto superiori ai limiti previsti dalla legge per la sussistenza del rischio asbestogico qualificato.
Non rileva che non sia stato consentito ai tecnici di tradurre in espressioni numeriche ciascuna esposizione. Tale operazione - come ha spiegato il Tribunale riportando le motivazioni della c.t.u. - è stata resa impossibile dalla grande difficoltà di quantificare con esattezza, a distanza di tempo e in condizioni produttive mutate, la frequenza e la durata dell'esposizione.
Ma è dirimente la considerazione che i consulenti, attraverso la ricostruzione dell'ambiente di lavoro e la individuazione delle fonti di esposizione all'amianto, siano potuti ugualmente pervenire a formulare un giudizio di pericolosità dell'ambiente con un margine di approssimazione di ampiezza tale da fugare ogni dubbio circa il superamento della soglia massima di tollerabilità, laddove viene riferito che anche un'esposizione della durata di pochi minuti al giorno risultava gravemente nociva.
Ugualmente è a dirsi riguardo alle mansioni espletate dai lavoratori. Questi - precisa la sentenza - erano addetti al reparto Caldareria Condotte Forzate, luogo di lavoro dove l'esposizione all'amianto raggiungeva valori sicuramente superiori a quelli e altri di rischio qualificato. È pertanto del tutto irrilevante che la sentenza non abbia accertato quali fossero le specifiche mansioni del lavoratore in detto reparto.
Per quanto riguarda, infine, il periodo di esposizione, il Tribunale, esclusi quelli di contribuzione figurativa quali servizio militare, cassa integrazione guadagni ed altri in cui non vi era stata una effettiva prestazione lavorativa, ne ha determinato la durata come specificata in sentenza attraverso la documentazione prodotta dall'INPS, la prova testimoniale assunta e gli elementi forniti "con precisione" dalla relazione peritale in atti.
Il ricorso va, quindi rigettato, con le conseguenze di legge in ordine alle spese, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna l'Istituto ricorrente al pagamento, in favore delle parti costituite, delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00) per onorari e oltre alle spese generali, i.v.a. e c.a.p..
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2004