Sentenza 18 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/06/2002, n. 8750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8750 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2002 |
Testo completo
6 5 8 】 A . 9 се 67846 I 1 O N I / R - 4 Z / A A B 6 T 2 R . . T L U L S R . I B A P I . G REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SU0875 0/02 . R D E B R T L A E T D A A 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO I I B 3 S R 1 N E E E . . S T N I Oggetto A Infoef-ilor- M SEZ NE TRIBUTARIA Pie. inamm. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 1267/00 Dott. Giulio GRAZIADEI Presidente Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER Cron.24010 Dott. Vincenzo DI NUBILA Consigliere Dott. VA DI PALMA Rel. Consigliere - Rep. Ud.26/03/02 Dott. Francesco RUGGIERO Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso proposto da: 67846 N. ENTRATE DIREZIONE REG MINISTERO DELLE FINANZE BASILICATA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12. presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
SABIA SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SERRA DEI CONTI 7, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE SABIA, difeso dall'avvocato VINCENZO PASCALE, M * 2002 giusta procura a margine;
1356 controricorrente avversO la sentenza n. 221/98 della Commissione tributaria ilregionale di POTENZA, depositata 20/11/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/03/02 dal Consigliere Dott. VA DI PALMA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per лиراز rigettata eccezione di inammissibilità del ricorso;
l'accoglimento del primo motivo ritenendone assorbito il secondo motivo. Ritenuto in fatto che, sulla base di processo verbale di constata- zione della Guardia di Finanza di Potenza del 30 marzo 1993, con avviso di accertamento n.3911002792 del 9 no- vembre 1995, notificato il 20 novembre 1995, l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Potenza rettificò la dichiarazione dei redditi presentata per il 1993 da VA AB titolare dell'omonima impresa eser- cente commercio ambulante di alimentari accertando un maggior reddito d'impresa, rispetto a quello dichiarato pari a £.2.671.000, di £.313.766.192 ai fini dell'applicazione dell'i.r.pe.f. e dell'i.lo.r., deter- minando le maggiori imposte dovute ed irrogando le con- seguenti sanzioni pecuniarie;
2 che l'avviso si fondava sulla variazione in au- mento di £.311.095.192, dedotte dal contribuente a ti- tolo di costi, ritenuti invece relativi ad acquisti fondati su fatture emesse per operazioni inesistenti;
che, con ricorso del 10 gennaio 1996 alla Commis- sione tributaria di I° grado di Potenza, il AB impu- gnò detto avviso, chiedendone l'annullamento sia per carenza di motivazione, sia per illegittimità della pretesa;
- il quale che, in contraddittorio con l'Ufficio instò per la reiezione del ricorso, eccependo prelimi- narmente l'inammissibilità dello stesso, perché la CO- pia non gli era stata consegnata o spedita tempestiva- mente, ma gli era pervenuta, in data 25 maggio 1996, da parte dell'Ufficio i.v.a. di Potenza, cui era pervenuta -per errore la Commissione tributaria provinciale di Potenza, con sentenza n.242/05/97 del 28 maggio 1997, accolse il ricorso;
- -che, a seguito di appello dell'Ufficio il quale l'eccezione preliminare di inammissibilità ripropose ed in contumacia del AB, la Commissio- del ricorso - М ne tributaria regionale di Potenza, con sentenza n.221/5/98 del 20 novembre 1998, respinta l'eccezione preliminare (".... nel caso in esame l'Ufficio finanziario si è costituito in giudizio in tempo utile a far valere 3 le proprie ragioni e, pertanto, non v'è stato alcun pregiudizio per il pieno esercizio del diritto di dife- sa. Ne consegue che l'eccepita tardività può ritenersi sanata"), rigettò il gravame, osservando, nel merito, quanto segue: " la decisione impugnata non merita al- cuna censura, perché correttamente ed esaurientemente motivata. Invero, l'Ufficio impositore ha fondato l'accertamento richiamando acriticamente ed esclusiva- mente i verbali di verifica redatti dalla Guardia di Finanza. Ma tali atti, anche se posti in essere dai mi liti in veste di pubblici ufficiali, restano per legge atti di collaborazione con gli uffici tributari, ossia semplici constatazioni di fatti che devono passare al vaglio degli stessi uffici. Nella controversia in og- getto, la Commissione provinciale ha rilevato l'illegittimità dell'operato dell'Ufficio che si è li- mitato ad una pedissequa omologazione degli elementi segnalati dai verbalizzanti, senza una seria e concreta valutazione critica degli stessi. Ha voluto così riaf- fermare il principio secondo il quale gli Uffici tribu- tari, quali unici enti impositori, sono inderogabilmen- te tenuti а compiere, sempre e comunque, la propria specifica ed autonoma valutazione degli elementi a loro disposizione"; che avversO tale sentenza il Ministro delle Fi- 4 nanze ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura;
che resiste, con controricorso, VA AB. Considerato in diritto che il controricorrente eccepisce, preliminarmen- te, l'inammissibilità del ricorso, perché notificato presso il suo domicilio reale, anziché "nel domicilio eletto presso il ragioniere Ciro AB, con studio in Tito (PZ); - che l'eccezione è infondata: infatti, a parte al- tre, possibili considerazioni, come più volte affermato da questa Corte, la notificazione del ricorso per cas- sazione presso il domicilio reale della parte, anziché presso il domicilio eletto dalla stessa nel giudizio a quo, dà luogo ad una nullità, e non già alla inesisten- notificazione stessa, sanabile con la suaza, della rinnovazione, cui non deve provvedersi, ove la parte intimata si sia costituita (come avvenuto nel caso di specie), in ragione del raggiungimento dello scopo dell'atto; che, con il primo motivo (con cui deduce: "Violazione e falsa applicazione dell'art.17 DPR 1972/636, come modificato dall'art.8 DPR 1981/739, dell'art. 345 c.p.c. e 79 e 57 d.lg. 546/92, in relazio- ne all'art. 360 n.3 c.p.c. Motivazione omessa, insuffi- 5 ciente, contraddittoria su punto decisivo della
contro
- versia art.360 n.3 c.p.c."), il ricorrente critica la sentenza impugnata e ricordata la giurisprudenza di Corte circa la necessità, ai fini questa dell'ammissibilità del ricorso introduttivo del giudi- zio tributario proposto ai sensi dell'art.17 del d.P.R. n.636 del 1972, come mod. dall'art.8 del d. P. R. n.739 del 1981, della consegna o spedizione della copia del ricorso stesso all'ufficio tributario competente entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla noti- ficazione dell'atto impugnato sostiene che, nella specie, "non vi è dubbio che l'organo funzionalmente competente fosse l'Intendenza di finanza, ora Direzione Regionale delle Entrate, sicché è palese la violazione dell'art. 17...."; che, con il secondo motivo (con cui deduce: applicazione dell'art.42 DPR "Violazione e falsa e insufficiente contraddittoria 1973/600. Motivazione su punto essenziale della controversia"), il ricorrente - premesso che "nel merito la Commissione Regionale ha affermato la nullità dell'avviso di accertamento per carenza di motivazione, non essendo sufficiente.....la stima dell'UTE utilizzata dall'Ufficio e richiamata M nell'avviso"; che, "l'Ufficio non ha fatto generico ri- chiamo al verbale redatto a carico della predetta SO- cietà...."; "nel caso di specie... atteso che l'Ufficio ha anche riportato il contenuto del verbale a carico della CODEMI, non vi è alcun elemento per ritenere l'obbligo di motivazione richiesti dall'art. 42...."; che "quanto poi all'assunto che dal predetto verbale risulterebbe 'una qualificazione del compenso che ha carattere mera- mente presuntivo', si rileva che anche detta conclusio- ne appare palesemente erronea" critica la sentenza impugnata, sostenendo che "la decisione della Commis- sione appare....viziata da un duplice profilo di illegit- timità, in quanto da un lato non vi era luogo per di- chiarare la nullità dell'accertamento, in secondo luogo la Commissione ha trascurato di pronunciarsi sulla fon- datezza sostanziale della maggiore pretesa tributaria, sicché vi è omessa motivazione sulla questione sottopo- sta alla propria cognizione"; - che il ricorso deve essere respinto;
- che il primo motivo è infondato: infatti - anche a prescindere dal lapsus calami, contenuto nel motivo stesso, laddove si afferma che l'Ufficio tributario competente a ricevere la copia del ricorso introduttivo del presente giudizio sarebbe stata l'Intendenza di fi- M nanza sta di fatto che dagli atti del fascicolo d'ufficio, esaminabili direttamente da questa Corte in ragione della natura processuale del vizio denunciato, J emerge che il ricorso stesso, oltreché depositato, in data 10 gennaio 1996, presso la segreteria della Com- I ° grado di Potenza, è stato missione tributaria di consegnato, in copia ed in pari data, all'Ufficio di- strettuale delle imposte dirette di Potenza, come emer- ge inequivocabilmente dalla relativa ricevuta;
sicché, può sicuramente affermarsi che il contribuente ha pun- tualmente ottemperato al disposto dell'art.17 del d. P.R. n. 636 del 1972, nel testo sostituito dall'art.8 del d. P. R. n.739 del 1981; che, invece, il secondo motivo deve essere di- chiarato inammissibile, perché, al di là della sua for- male intestazione e degli esatti, ma generici, cenni contenuti nel "Fatto", lo stesso si riferisce, in real- tà e sostanzialmente, ad altra sentenza e ad altra con- troversia: infatti, come emerge chiaramente dal conte- nuto del motivo, dianzi integralmente riprodotto ed op- portunamente sottolineato con il carattere corsivo, vengono palesemente travisati il soggetto contribuente persona fisica e non società (CODEMI) -; gli elementi di fatto a base della presente causa - nell'avviso im- pugnato si fa riferimento a processo verbale di consta- tazione della Guardia di Finanza e non già а stima dell'UTE -; ed anche il contenuto della sentenza impu- gnata, nella misura in cui questa fonda la propria ra- 8 tio decidendi non soltanto sulla ritenuta carenza di motivazione dell'avviso impugnato, ma anche sull'infondatezza, nel merito, della pretesa tributaria fatta valere con l'avviso stesso, sicché, a tacere d'altro, la sentenza medesima, contrariamente a quanto opinato dal ricorrente, non ha affatto omesso di pro- nunciarsi "sulla fondatezza sostanziale della maggiore pretesa tributaria"; che le spese seguono la soccombenza e vengono li- quidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in complessivi Euro 1200, ivi com- presi Euro 1100 per onorari. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- la Sezione Tributaria, il 26 marzo 2002 Il felatore ed estensore Il Presidente VA Di PalmaLabailler Giulio Graziadei her Lawren N O I Z A I 6 5 8 A R 9 . IL CANCELLIERE C1 1 R A / N T 4 T NZ BA DEPOSITATO IN CANCELLERIA - / U S 6 B 2 I B Oggi 18 GIU, 2002 . I . L G R IL CANCELLIERE R L . E P A T . . D B E L C A E T A T D I N 1 I E R S 3 S E 1 N E E T . S A N I A M 9