Sentenza 24 settembre 2010
Massime • 2
In tema di delitti contro la persona, la condizione analoga alla schiavitù è, ex art. 600 cod. pen., una situazione di fatto i cui estremi sono configurabili qualora la persona sia ridotta in stato di soggezione e costretta a prestazioni di lavoro stressanti o alla prostituzione, con sfruttamento dei compensi dovutigli con inganno, per abuso di autorità, approfittando della situazione di inferiorità fisica o psichica o di necessità, oltre che minaccia o violenza. (In applicazione del principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha confermato l'affermazione di responsabilità, in ordine al reato di cui all'art. 600 cod. pen., nei confronti degli imputati, i quali avevano ridotto in soggezione persone provenienti da Paesi dell'Est, privandole dei passaporti, collocandoli in luoghi isolati privi di relazioni esterne, corrispondendo retribuzioni nettamente inferiori alle promesse e imponendo loro contestuali sacrifici di esigenze primarie, alloggi fatiscenti, assenza di servizi igienici, privazioni alimentari, impossibilità di spostarsi sul territorio essendovi veicoli preordinati solo a condurli nei campi e, quindi, rendendoli incapaci di sottrarsi allo sfruttamento, corredato se del caso da violenze e minacce).
Ai fini della configurabilità del delitto di tratta di persone (art. 601 cod. pen.), non è richiesto che il soggetto passivo si trovi già in schiavitù o condizione analoga, con la conseguenza che il delitto in questione si ravvisa anche se una persona libera sia condotta con inganno in Italia, al fine di porla nel nostro territorio in condizione analoga alla schiavitù; il reato di tratta può essere, infatti, commesso anche con induzione mediante inganno in alternativa alla costrizione con violenza o minaccia. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha confermato la responsabilità, in ordine al delitto di cui all'art. 601 cod. pen., nei confronti degli imputati, i quali avevano pubblicato su stampa in Polonia ed altri Paesi dell'Est nonché via internet annunci ingannevoli di lavoro ben remunerato in Italia assicurando trasferimento, alloggio e vitto nel luogo di destinazione dove singole cellule smistavano i lavoratori nei campi e li riducevano in schiavitù).
Commentari • 4
- 1. Art. 25-quinquies - Delitti contro la personalità individuale [38]https://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 601 - Tratta di persone (1)https://www.filodiritto.com/
- 3. Criminalità organizzata ed immigrazioneAndrea Baiguera Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 27 dicembre 2020
Profili giuridici di base Come osservato da Balbo (2004) , “il controllo dei flussi migratori illegali da parte della criminalità organizzata transnazionale rappresenta un fenomeno criminale tipico degli ultimi decenni, anche se non se ne può affermare la sua assoluta novità per il territorio italiano”. Analogo, sempre negli Duemila, è pure il parere di Lanza (2011) . Già negli Anni Novanta del Novecento, Barbagli (1998) sottolineava che “[il connubio tra mafie ed immigrazione clandestina] è, invero, un fenomeno particolarmente complesso, che è caratterizzato da aspetti di indubbia originalità, sotto il profilo degli interessi illeciti che ne rappresentano il sostrato criminale e che …
Leggi di più… - 4. Reato di riduzione in schiavitù ed impiego di lavoratori clandestini (Cass. pen., n. 251/2012)Staiano Rocchina · https://www.diritto.it/ · 17 gennaio 2012
SCARICA L'EBOOK Il nuovo apprendistato 1. Premessa La pronuncia in esame si occupa del delitto di riduzione in schiavitù, regolato dall'art. 600 c.p. Giova riflettere che la “condizione analoga alla schiavitù” risale al diritto giustinianeo, che riferiva il concetto alla “servitù della gleba”, cui erano soggetti i lavoratori agricoli dei latifondi dell'impero bizantino, incapaci di sottrarsi alla loro condizione. Ad esso si rifaceva il Codice positivista, perciò limitandosi ad una previsione alternativa sintetica, la cui specificazione di contenuto era offerta da norme internazionali, fatte proprie dallo Stato italiano nel 1926. A tali norme internazionali sono seguite quelle della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/09/2010, n. 40045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40045 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2010 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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