CASS
Sentenza 9 aprile 2026
Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/04/2026, n. 13079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13079 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OR KO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/04/2025 della Corte d'appello di Firenze udita la relazione svolta dal Consigliere Carmine Russo;
lette le conclusioni del P.G., Olga Mignolo, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 28 aprile 2025 la Corte di appello di Firenze, quale giudice del rinvio a seguito della pronuncia della sentenza della Corte di Cassazione del 5 maggio 2022, n. 24087 - che aveva annullato con rinvio, limitatamente alla circostanza aggravante del mezzo fraudolento, la prima pronuncia di appello del 17 maggio 2021 - in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato prescritti i reati di furto e rideterminato in 1 anno di reclusione e 220 euro di multa la pena inflitta a KO OR per otto reati di cui all'art. 55 d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231, confermando per il resto la sentenza di primo grado del Tribunale di Firenze del 24 novembre 2014, emessa in rito abbreviato, derivante da conversione del rito direttissimo. Nella sentenza impugnata la pena inflitta è stata determinata nel seguente modo: pena base 1 anno e 4 mesi di reclusione ed euro 240 di multa per il reato più grave di cui all’art. 55 d. lgs. n. 231 del 2007; aumentata ex art. 81 cod. pen., per la continuazione interna con gli ulteriori sette reati dello stesso tipo contestati nel capo n. 3, ad 1 anno e 6 mesi di Penale Sent. Sez. 1 Num. 13079 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 20/03/2026 reclusione ed euro 330 di multa;
diminuita ex art. 442 cod. proc. pen. per il rito alla pena di 1 anno di reclusione ed euro 220 di multa. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, con unico motivo, in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione perché la sentenza impugnata avrebbe quantificato la pena inflitta omettendo di indicare i criteri seguiti per la scelta della pena base e degli aumenti per continuazione. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale, Olga Mignolo, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1. Alla data del 21 febbraio 2013 in cui fu commesso il reato più grave la pena edittale per la fattispecie penale di cui all'art. 55 d. lgs. n. 231 del 2007 era quella della reclusione da 1 a 5 anni e della multa da 310 a 1.550 euro. La Corte d'appello ha individuato come pena base la pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione e 240 euro di multa, ed ha applicato, poi, un aumento per continuazione pari ad 1/8 della pena base. Il ricorso deduce che la sentenza impugnata non avrebbe spiegato i criteri in base ai quali ha deciso di individuare proprio tale pena come quella da infliggere all’imputato. L’argomento è inammissibile. Con riferimento alla pena base, che la Corte di appello ha quantificato in 1 anno e 4 mesi di reclusione a fronte di una forcella edittale che andava da 1 a 5 anni di reclusione (la pena pecuniaria inflitta è addirittura inferiore al minimo edittale, per i motivi che sono indicati nella sentenza, e che non hanno formato oggetto di ricorso), il ricorso si pone in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità che ritiene che “non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale” (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288 – 01; conformi, nella giurisprudenza più recente, per tutte, Sez. 7,n. 10592 del 19/03/2026, M., n.m.; Sez. 5, n. 10077 del 12/12/2025, dep. 2026, Gerardi, n.m.; Sez. 1, n. 9748 del 20/01/2026, Kerimu, n.m.), essendo “necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale” (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 – 01) Con riferimento all’aumento per i reati satellite, quantificato dalla Corte di appello in due mesi di reclusione per ben sette reati di cui all’art. 55 citato, il collegio intende dare continuità all’orientamento della giurisprudenza di legittimità che ritiene che, per contestare in sede di legittimità la quantificazione della pena operata dal giudice del merito, non sia sufficiente far rilevare la violazione di legge derivante dall’omessa motivazione, ma, in conformità ai principi generali della materia delle impugnazioni (v., in particolare, art. 568, comma 4, cod. proc. pen.: “per proporre impugnazione è necessario avervi interesse”), occorre specificare l’interesse che sorregge il motivo di ricorso (Sez. 2, n. 26011 del 11/04/2019, PG in proc. Cuocci, Rv. 276117 – 01; conformi Sez. 1, n. 15871 del 22/02/2024, Taglialatela, n. m.; Sez. 1, n. 46443 del 20/09/2023, Pilan, n.m.;Sez. 1, n. 19751 del 23/03/2021, Scali, n.m.; v. anche Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005 – 01, in motivazione). L’interesse al ricorso che deve essere allegato dalla difesa dell’imputato può consistere, ad esempio, nella diversità del trattamento penitenziario della condanna per taluno dei reati che entrano a far parte del reato continuato (v. sentenza Cuocci citata sopra), oppure può anche consistere nella preclusione a rientrare in un beneficio in conseguenza dell’aumento di pena quantificato dal giudice del merito. Un interesse al ricorso deve, però, pur sempre essere allegato per evitare che la deduzione si risolva in una, inammissibile, mera enunciazione della violazione di legge per difetto di motivazione, dal cui eventuale rilievo non deriverebbe, però, in concreto alcun effetto benefico per la posizione dell’imputato. Questo è proprio quanto è, invece, accaduto nel caso in esame, in cui l’imputato, ormai condannato in via definitiva per gli otto reati di cui all’art. 55 d. lgs. n. 231 del 2001 del capo n. 3 a seguito della prima sentenza di appello - non travolta dalla pronuncia di questa Corte n. 24087 del 2022, che ha riguardato soltanto i reati di furto dei capi nn. 1 e 2 - deduce la mancanza di motivazione dell’aumento di due mesi di reclusione inflitto per i sette reati (dello stesso tipo) della continuazione interna (ovvero, per ciascun reato satellite l’aumento è stato di poco più di otto giorni di reclusione), senza spiegare quale beneficio in concreto potrebbe ragionevolmente ottenere nel giudizio di rinvio per effetto dell’eventuale accoglimento del motivo. Il motivo è, pertanto, inammissibile. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 20/03/2026 3 Il Consigliere estensore Il Presidente 4
lette le conclusioni del P.G., Olga Mignolo, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 28 aprile 2025 la Corte di appello di Firenze, quale giudice del rinvio a seguito della pronuncia della sentenza della Corte di Cassazione del 5 maggio 2022, n. 24087 - che aveva annullato con rinvio, limitatamente alla circostanza aggravante del mezzo fraudolento, la prima pronuncia di appello del 17 maggio 2021 - in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato prescritti i reati di furto e rideterminato in 1 anno di reclusione e 220 euro di multa la pena inflitta a KO OR per otto reati di cui all'art. 55 d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231, confermando per il resto la sentenza di primo grado del Tribunale di Firenze del 24 novembre 2014, emessa in rito abbreviato, derivante da conversione del rito direttissimo. Nella sentenza impugnata la pena inflitta è stata determinata nel seguente modo: pena base 1 anno e 4 mesi di reclusione ed euro 240 di multa per il reato più grave di cui all’art. 55 d. lgs. n. 231 del 2007; aumentata ex art. 81 cod. pen., per la continuazione interna con gli ulteriori sette reati dello stesso tipo contestati nel capo n. 3, ad 1 anno e 6 mesi di Penale Sent. Sez. 1 Num. 13079 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 20/03/2026 reclusione ed euro 330 di multa;
diminuita ex art. 442 cod. proc. pen. per il rito alla pena di 1 anno di reclusione ed euro 220 di multa. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, con unico motivo, in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione perché la sentenza impugnata avrebbe quantificato la pena inflitta omettendo di indicare i criteri seguiti per la scelta della pena base e degli aumenti per continuazione. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale, Olga Mignolo, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1. Alla data del 21 febbraio 2013 in cui fu commesso il reato più grave la pena edittale per la fattispecie penale di cui all'art. 55 d. lgs. n. 231 del 2007 era quella della reclusione da 1 a 5 anni e della multa da 310 a 1.550 euro. La Corte d'appello ha individuato come pena base la pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione e 240 euro di multa, ed ha applicato, poi, un aumento per continuazione pari ad 1/8 della pena base. Il ricorso deduce che la sentenza impugnata non avrebbe spiegato i criteri in base ai quali ha deciso di individuare proprio tale pena come quella da infliggere all’imputato. L’argomento è inammissibile. Con riferimento alla pena base, che la Corte di appello ha quantificato in 1 anno e 4 mesi di reclusione a fronte di una forcella edittale che andava da 1 a 5 anni di reclusione (la pena pecuniaria inflitta è addirittura inferiore al minimo edittale, per i motivi che sono indicati nella sentenza, e che non hanno formato oggetto di ricorso), il ricorso si pone in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità che ritiene che “non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale” (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288 – 01; conformi, nella giurisprudenza più recente, per tutte, Sez. 7,n. 10592 del 19/03/2026, M., n.m.; Sez. 5, n. 10077 del 12/12/2025, dep. 2026, Gerardi, n.m.; Sez. 1, n. 9748 del 20/01/2026, Kerimu, n.m.), essendo “necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale” (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 – 01) Con riferimento all’aumento per i reati satellite, quantificato dalla Corte di appello in due mesi di reclusione per ben sette reati di cui all’art. 55 citato, il collegio intende dare continuità all’orientamento della giurisprudenza di legittimità che ritiene che, per contestare in sede di legittimità la quantificazione della pena operata dal giudice del merito, non sia sufficiente far rilevare la violazione di legge derivante dall’omessa motivazione, ma, in conformità ai principi generali della materia delle impugnazioni (v., in particolare, art. 568, comma 4, cod. proc. pen.: “per proporre impugnazione è necessario avervi interesse”), occorre specificare l’interesse che sorregge il motivo di ricorso (Sez. 2, n. 26011 del 11/04/2019, PG in proc. Cuocci, Rv. 276117 – 01; conformi Sez. 1, n. 15871 del 22/02/2024, Taglialatela, n. m.; Sez. 1, n. 46443 del 20/09/2023, Pilan, n.m.;Sez. 1, n. 19751 del 23/03/2021, Scali, n.m.; v. anche Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005 – 01, in motivazione). L’interesse al ricorso che deve essere allegato dalla difesa dell’imputato può consistere, ad esempio, nella diversità del trattamento penitenziario della condanna per taluno dei reati che entrano a far parte del reato continuato (v. sentenza Cuocci citata sopra), oppure può anche consistere nella preclusione a rientrare in un beneficio in conseguenza dell’aumento di pena quantificato dal giudice del merito. Un interesse al ricorso deve, però, pur sempre essere allegato per evitare che la deduzione si risolva in una, inammissibile, mera enunciazione della violazione di legge per difetto di motivazione, dal cui eventuale rilievo non deriverebbe, però, in concreto alcun effetto benefico per la posizione dell’imputato. Questo è proprio quanto è, invece, accaduto nel caso in esame, in cui l’imputato, ormai condannato in via definitiva per gli otto reati di cui all’art. 55 d. lgs. n. 231 del 2001 del capo n. 3 a seguito della prima sentenza di appello - non travolta dalla pronuncia di questa Corte n. 24087 del 2022, che ha riguardato soltanto i reati di furto dei capi nn. 1 e 2 - deduce la mancanza di motivazione dell’aumento di due mesi di reclusione inflitto per i sette reati (dello stesso tipo) della continuazione interna (ovvero, per ciascun reato satellite l’aumento è stato di poco più di otto giorni di reclusione), senza spiegare quale beneficio in concreto potrebbe ragionevolmente ottenere nel giudizio di rinvio per effetto dell’eventuale accoglimento del motivo. Il motivo è, pertanto, inammissibile. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 20/03/2026 3 Il Consigliere estensore Il Presidente 4