Sentenza 14 febbraio 2017
Massime • 1
Il rinvio del dibattimento richiesto dalla parte civile (nella specie per assumere l'esame delle persone offese non presenti) non costituisce causa di sospensione del corso della prescrizione qualora la difesa dell'imputato non vi abbia espressamente acconsentito, limitandosi soltanto a "nulla opporre" alla richiesta stessa.
Commentario • 1
- 1. Cane che morde.. inguaia il padrone (Cass. 51448/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 aprile 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/02/2017, n. 11100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11100 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2017 |
Testo completo
11 100-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n.. 367 ΑΝΤΟΝΙΟ PRESTIPINO sez. P.U. -14/2/2017- LUIGI AGOSTINACCHIO R.G. n. 15706/2016 ANNA MA DE SANTIS -relatore- MARCO MA AL LU AIELLI ha pronunciato la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da 1) NI IC n. a Cagliari il 18/9/1974 2) NI LO RA n. a Monza il 15/9/1967 avverso la sentenza emessa dalla Corte d' Appello di Cagliari in data 9 febbraio 2016 che confermava quella resa il 23/2/2015 dal Tribunale di Cagliari Visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
Udita nell'udienza pubblica del 14/2/2017 la relazione fatta dal Consigliere Anna Maria De Santis;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dott. F. Zacco, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio in relazione al reato sub C) per maturata prescrizione, con conseguente rideterminazione della pena Sentita la discussione del difensore di MO PA CE, Avv. Maiolino Biagio, che si è riportato ai motivi glen , 1 RITENUTO IN FATTO resa all'udienza del 23/2/2015 il Tribunale di Cagliari dichiarava MO 1.Con sentenza OM e MO PA CE colpevoli del delitto di truffa continuata e condannava ciascuno alla pena di anni uno, mesi due di reclusione ed euro 350,00 di multa nonché al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili CA RA e SA IL. La Corte d'appello con l'impugnata sentenza respingeva l'interposto gravame, confermando le statuizioni del primo giudice.
2. Avverso detto provvedimento hanno proposto ricorso per Cassazione MO OM, a mezzo del difensore e MO PA CE personalmente, deducendo:
2.1 MO OM la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'intervenuta affermazione di responsabilità, dovendosi ritenere i fatti contestati come meri inadempimenti civilistici in considerazione dell'assenza di elementi a supporto del dolo richiesto dalla fattispecie contestata;
2.2 MO PA CE la violazione e falsa applicazione degli artt. 157 e 159 cod.pen per effetto dell'omessa declaratoria di prescrizione verificatasi prima dell'udienza d'appello. Assume il ricorrente che la Corte territoriale abbia errato nel computo dei periodi di sospensione dei termini di prescrizione con particolare riguardo al differimento in primo grado dell'udienza del 17/7/2012 al 23 ottobre seguente, determinato dalla mancata comparizione per legittimo impedimento di uno dei difensori delle parti civili e dall'assenza dei tre testi d'accusa che avrebbero dovuto essere esaminati. Pertanto, dovendo il rinvio ascriversi ad esigenze d'acquisizione della prova il periodo intercorrente tra le due udienze cennate non incide sul decorso dei termini di prescrizione. In conseguenza le sospensioni accumulate nel corso dei giudizi di merito ammonterebbero a gg 349 ( e non 446) sicchè alla data della pronunzia della Corte d'Appello risultava prescritto il delitto contestato al capo c) della rubrica, commesso il 20/7/2007. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso di MO OM è inammissibile in quanto la doglianza che assume il difetto di prova in punto di dolo non è stata oggetto di devoluzione in sede d'appello. In tema di ricorso per cassazione, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello trova la sua "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere - rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di ollen 2 gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, Bonaffini, Rv. 256631;Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Grazioli Gauthier, Rv. 255577; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Rv. 255940; Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016 , Rv. 266202 ). Peraltro, la sentenza impugnata, richiamando e condividendo i criteri valutativi di quella di primo grado, dà ampio ed esaustivo conto della ricorrenza degli elementi costitutivi delle contestate truffe contrattuali, tratteggiandone le modalità esecutive ed evidenziandone la preordinazione con un apparato argomentativo che appare esente da aporie e palesi illogicità.
4. Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa di MO PO CE in relazione al capo C) della rubrica osserva il Collegio che la stessa è fondata e merita accoglimento. Dal verbale di udienza, il cui esame risulta giustificato dalla natura della doglianza, risulta che l'udienza del 17/7/2012 fu rinviata su istanza dell'Avv. Scano, difensore di parte civile, " nulla opponendo le altre parti" per procedere all'esame delle pp.oo., non presenti. Ritiene la Corte debba nella specie trovare applicazione il principio secondo cui non costituisce causa di sospensione della prescrizione il rinvio del dibattimento disposto su richiesta della parte civile, nell'ipotesi in cui la difesa dell'imputato non abbia espressamente prestato il consenso ma si sia limitata a "rimettersi" al giudice, con conseguente inidoneità ad esplicitare l'adesione alla richiesta di controparte di espressioni quali "nulla oppone" (Sez. 4, n. 7071 del 31/01/2014 ,Mariotti, Rv. 259326;Sez. 1, n. 27676 del 17/05/2013 Fiumara, Rv. ' 256363). Siffatta opzione ermeneutica è imposta dal rilievo che simile tipologia di differimento esula dalla previsione di cui all'art. 159 c.p., comma 1, n. 3 cod.pen.che, con riferimento al rinvio conseguente a richiesta e non a legittimo impedimento di parte, prevede come ipotesi di sospensione solo quella che provenga dall'imputato o dal suo difensore (Sez. 2, n. 28081 del 12/06/2015, Corvo, Rv. 264288) nonché dagli effetti pregiudizievoli per l'imputato che discendono dalla dichiarata sospensione dei termini di prescrizione, la cui produzione non può prescindere da una inequivoca manifestazione di volontà adesiva del difensore all'istanza del patrono di parte civile. La rettifica dei periodi di sospensione mediante espunzione di gg 98 riferibili al rinvio disposto all'udienza del 17/7/2012 colloca la perenzione del delitto sub C), consumato in data 20/7/2007, alla data del 3 gennaio 2016, anteriore alla pronunzia d'appello. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato ascritto al capo C) in quanto estinto per prescrizione alla data sopraindicata. Per l'effetto dal computo della pena per il reato continuato deve essere espunto l'aumento effettuato per il titolo perento pari a mesi due di reclusione ed euro 50,00 di multa con quantificazione per i residui capi nella misura di un anno di reclusione ed euro 300,00 di multa. In forza del Illu 3 principio previsto dall'art. 587 cod.proc.pen. gli effetti favorevoli derivanti dall'accoglimento del motivo di natura oggettiva dedotto dal coimputato MO CE PA si estendono alla posizione di MO OM nei cui confronti deve essere parimenti disposto annullamento senza rinvio in relazione al capo C) con rideterminazione della pena nella medesima misura sopradetta. Le statuizioni civili restano salve.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di truffa di cui al capo C) perché estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di mesi due di reclusione ed euro 50 di multa. Conferma le statuizioni civili. Dichiara nel resto inammissibili i ricorsi. Così deciso in Roma il 14/2/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Prestipino Anna Maria De Santis glen DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 8 MAR. 2017 IL CANGELLIERE CASS Claudia Planelli CORTE SUB E N Z O S I A S