Cass. pen., sez. II, sentenza 14/02/2017, n. 11100
CASS
Sentenza 14 febbraio 2017

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Massime1

Il rinvio del dibattimento richiesto dalla parte civile (nella specie per assumere l'esame delle persone offese non presenti) non costituisce causa di sospensione del corso della prescrizione qualora la difesa dell'imputato non vi abbia espressamente acconsentito, limitandosi soltanto a "nulla opporre" alla richiesta stessa.

Commentario1

  • 1Cane che morde.. inguaia il padrone (Cass. 51448/17)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 aprile 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 14/02/2017, n. 11100
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11100
Data del deposito : 14 febbraio 2017

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