Sentenza 17 maggio 2013
Massime • 1
Il rinvio del dibattimento richiesto dalla parte civile non costituisce causa di sospensione del corso della prescrizione nella ipotesi in cui la difesa dell'imputato non abbia espressamente prestato consenso al rinvio e si sia limitata semplicemente a "rimettersi" al giudice.
Commentario • 1
- 1. Il rinvio richiesto dalla parte civile non sospende la prescrizione.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 12 gennaio 2022
Sentenze Cassazione penale , sez. III , 22/10/2021 , n. 45126 Con la sentenza in argomento, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che il rinvio del dibattimento richiesto dalla parte civile non costituisce causa di sospensione del corso della prescrizione qualora la difesa dell'imputato non vi abbia espressamente acconsentito, limitandosi soltanto a nulla opporre alla richiesta di differimento. Fatto 1. Con sentenza in data 21.12.2020 della Corte di Appello di Napoli ha confermato la penale responsabilità di C.R. per il reato di violazione di sigilli di cui al capo e) dell'imputazione, riducendo la pena inflittale dal Tribunale della stessa città all'esito del primo grado di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/05/2013, n. 27676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27676 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 17/05/2013
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 1769
Dott. LOCATELLI Giuseppe - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Consigliere - N. 50751/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UM PI IG N. IL 25/11/1957;
avverso la sentenza n. 20346/2011 CORTE DI CASSAZIONE di ROMA, del 26/06/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;
sentite le conclusioni del PG Dott. Oscar Cedrangolo, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 26.6.2012 la Corte di Cassazione, quinta sezione penale, rigettava il ricorso proposto da IU ER contro la sentenza 19.11.2010 della Corte di appello di Messina di conferma della sentenza del giudice di primo grado che aveva condannato IU ER per i reati di tentata violenza privata e diffamazione previsti dagli artt. 56, 610 e 594 cod. pen., commessi il 15.3.2004.
Avverso la sentenza della Corte di Cassazione il difensore del condannato, munito di procura speciale, propone ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen., per i seguenti motivi:
errore di fatto in tema di computo dei periodi di sospensione del corso della prescrizione ai fini della declaratoria di maturazione del termine di prescrizione per entrambi i reati ascritti al condannato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Con la sentenza impugnata la Corte di Cassazione ha rigettato l'eccezione di intervenuta prescrizione sul rilievo che "nonostante la data dei commessi reati (15.3.2004) gli stessi non possono ritenersi prescritti, atteso che risultano disposti, nel corso delle fasi di merito, rinvii su richiesta della difesa per un totale di giorni 308, per cui la prescrizione verrebbe a maturarsi solo alla data del 19.7.2012".
Come rilevato dal difensore, dai verbali di udienza in atti risulta che il rinvio richiesto dalla difesa è quello attestato dal verbale del giudizio di primo grado del 27.2.2007 in cui il Tribunale ha disposto il rinvio all'udienza del 10.7.2007, con effetto sospensivo della prescrizione pari a giorni 133. Invece il rinvio disposto nel giudizio di appello dall'udienza del 28.5.2010 all'udienza del 19.11.2010, pari a giorni 175, risulta richiesto dal difensore della parte civile, mentre "i difensori dell'imputato si rimettono alla Corte".
Tali essendo le risultanze documentali, deve ascriversi ad un "errore di fatto" l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata che, ai fini della sospensione del corso della prescrizione, ha attributo alla richiesta del difensore dell'imputato un rinvio del procedimento che, secondo il dato testuale risultante dal verbale, è stato incontrovertibilmente disposto su richiesta del difensore della parte civile. La conclusione è conforme alla nozione giurisprudenziale di "errore di fatto", per la cui sussistenza si richiede che esso sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e che la decisione assunta sia priva di qualunque contenuto valutativo, la cui presenza non darebbe luogo ad un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625 bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527). Con riguardo al profilo giuridico, non esaminato nella sentenza impugnata, relativo alla valenza della dichiarazione del difensore dell'imputato di "rimettersi" in relazione alla richiesta di rinvio avanzata dalla parte civile, si ritiene che essa non possa essere assimilata ad una richiesta di rinvio proveniente dall'imputato. Secondo questa Corte costituisce causa di sospensione del corso della prescrizione il rinvio del dibattimento richiesto dalla parte civile alla quale la difesa dell'imputato abbia aderito (Sez. 5, n. 13296 del 07/12/2007 - dep. 28/03/2008, Ricci e altri, Rv. 239384), ovvero il rinvio del dibattimento disposto in adesione alla richiesta congiunta dell'imputato e della parte civile (Sez. 4, n. 39606 del 28/06/2007, Marchesini e altro, Rv. 237877), essendo ravvisarle in entrambi i casi una manifestazione di volontà dell'imputato che, per adesione o per concorso, si associa alla richiesta di rinvio del processo avanzata dalla parte civile. Diversamente, la mera dichiarazione di "rimettersi" non può essere equiparata ad una adesione, implicita o tacita, all'altrui richiesta di rinvio, poiché ciò corrisponderebbe ad una estensione della causa di sospensione della prescrizione, individuata dall'art. 159 cod. pen., n. 3, nel rinvio "richiesto dall'imputato o dal suo difensore", al caso analogo della "non opposizione dell'imputato o del suo difensore" alla richiesta di rinvio avanzata dalle altre parti, in violazione del divieto stabilito dall'art. 14 preleggi, di applicazione analogica delle disposizioni che, come la norma in materia di sospensione del corso della prescrizione, fanno eccezione a regole generali.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso proposto ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen., annulla senza rinvio la sentenza emessa in data 19.11.2010 dalla Corte di appello di Messina perché i reati sono estinti per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 17 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2013