Cass. pen., sez. I, sentenza 17/05/2013, n. 27676
CASS
Sentenza 17 maggio 2013

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Il rinvio del dibattimento richiesto dalla parte civile non costituisce causa di sospensione del corso della prescrizione nella ipotesi in cui la difesa dell'imputato non abbia espressamente prestato consenso al rinvio e si sia limitata semplicemente a "rimettersi" al giudice.

Commentario1

  • 1Il rinvio richiesto dalla parte civile non sospende la prescrizione.
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 12 gennaio 2022

    Sentenze Cassazione penale , sez. III , 22/10/2021 , n. 45126 Con la sentenza in argomento, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che il rinvio del dibattimento richiesto dalla parte civile non costituisce causa di sospensione del corso della prescrizione qualora la difesa dell'imputato non vi abbia espressamente acconsentito, limitandosi soltanto a nulla opporre alla richiesta di differimento. Fatto 1. Con sentenza in data 21.12.2020 della Corte di Appello di Napoli ha confermato la penale responsabilità di C.R. per il reato di violazione di sigilli di cui al capo e) dell'imputazione, riducendo la pena inflittale dal Tribunale della stessa città all'esito del primo grado di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 17/05/2013, n. 27676
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27676
Data del deposito : 17 maggio 2013

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